Cassazione Penale, Sentenza n. 23982/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi di tre imputati avverso la conferma della condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e reati connessi. Per Farid Shalaby Ahmed e Abnibrahim Ashraf il motivo principale era la tardività degli appelli per effetto della mancata o ritardata traduzione della motivazione della sentenza nella lingua a loro nota (art.143 c.p.p.). Per Ezet Mahammed Al Jeraz Mahammed i motivi contestavano la valutazione della prova (testimonianze dei migranti, esiti tecnico-informatici sul telefono ritrovato), richiedevano il riconoscimento dello stato di necessità (art.54 c.p.) e delle circostanze attenuanti generiche, e contestavano la quantificazione della pena.
La decisione
Per Farid Shalaby Ahmed e Abnibrahim Ashraf la Corte di cassazione ha accolto i ricorsi: ha rilevato che la Corte di primo grado aveva disposto la traduzione della motivazione (incarico del 20.12.2020) e che, quindi, il termine per proporre appello doveva decorrere dalla messa a disposizione della motivazione tradotta (1.4.2021). Poiché gli appelli erano stati depositati il 4.1.2021, sono stati ritenuti tempestivi; la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'Assise di appello di Palermo per nuovo giudizio. Il ricorso di Ezet Mahammed Al Jeraz Mahammed è stato dichiarato inammissibile: la Cassazione ha ritenuto che i motivi riproponessero valutazioni di merito già adeguatamente motivate dai giudici di merito, ha respinto le censure sullo stato di necessità e sulle attenuanti, ha confermato la correttezza della valutazione delle prove (testimonianze e messaggi estrapolati dal cellulare) e ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e ad un versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
Riferimento alla partecipazione al reato (concorso di persone); utilizzato nella rubrica dei capi di imputazione per indicare la partecipazione degli imputati.
art. 12 d.lgs. n. 286/1998 (commi 3, 3-bis, 3-ter)
Norme sulle aggravanti e circostanze specifiche in materia di immigrazione clandestina; la Corte ha ritenuto applicabili le aggravanti in presenza di elementi che denotano finalità di lucro e condizioni di trasporto pericolose, purché emergenti dal concreto accertamento probatorio.
Diritto del soggetto non italiano alla traduzione degli atti processuali. La Corte ha interpretato che, se la traduzione è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dalla messa a disposizione della motivazione nella lingua nota all'imputato.
art. 585, comma 3, cod. proc. pen.
Regola sulla decorrenza dei termini processuali quando sono diversi per imputato e difensore; la Cassazione ha applicato il principio per fissare il termine ultimo rilevante (quello che scade per ultimo) per entrambi.
Cass. Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019
Principio di diritto richiamato: la mancata traduzione della sentenza non è di per sé nullità, ma se la traduzione è stata richiesta o disposta i termini per impugnare decorrono dalla messa a disposizione della motivazione tradotta; il motivo relativo può regolarizzare la posizione e rimettere in termini.
Consente l'acquisizione delle dichiarazioni dei migranti in determinate forme; le dichiarazioni acquisite ai sensi di tale norma sono state ritenute attendibili e utilizzate come prova dalla Corte.
Stato di necessità come causa di esclusione della responsabilità penale: la Corte ha richiamato l'onere di allegazione a carico dell'imputato e l'esigenza di evidenziare elementi specifici e non generici per far valere l'esimente.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))
Criteri di impugnazione in Cassazione: la Corte ha ricordato che il sindacato è limitato ai vizi di diritto o di motivazione espressi nelle lett. b) (violazione di legge) ed e) (carenza di motivazione) e non consente una rinnovata valutazione di merito dei fatti e della credibilità delle prove.
Criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha richiamato che il giudice del merito può basare la decisione anche su un solo elemento ritenuto prevalente; pertanto il diniego delle attenuanti, se motivato, è legittimo.
Massime di principio
- Se la traduzione della motivazione della sentenza è stata richiesta o disposta, il termine per proporre l'impugnazione decorre dalla data in cui la motivazione tradotta è stata effettivamente messa a disposizione dell'imputato; una impugnazione apparentemente tardiva può essere regolarizzata e ritenuta tempestiva in tali casi.
- In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione libera della prova o della credibilità delle dichiarazioni: il giudice di legittimità verifica la correttezza e la completezza della motivazione, non ridetermina i fatti.
- Lo stato di necessità (art.54 c.p.) richiede dall'imputato un'onere specifico di allegazione: vanno indicate circostanze concrete e non generiche per ottenere il riconoscimento dell'esimente.
- La contestazione di aggravanti o l'istanza di concessione delle attenuanti generiche deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito: se quest'ultima indica uno o più elementi concreti per negare le attenuanti, la Cassazione tende a ritenere la decisione congrua salvo palese illogicità.
- Ricorsi che si limitano a riproporre valutazioni di merito già affrontate e motivate dai giudici di merito sono, in genere, inammissibili in Cassazione; è necessario indicare errori di diritto o gravi vizi motivazionali per ottenere l'esame di legittimità.
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