Cassazione Civile, Ordinanza n. 02043/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da circa 300 operazioni di investimento eseguite tra il 1998 e il 2008 tramite un intermediario bancario. Gli attori avevano chiesto in via principale la declaratoria di nullità di una serie di operazioni di acquisto di titoli, deducendo di non aver mai sottoscritto un valido contratto quadro; in subordine avevano chiesto il risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi dell’intermediario. La banca si era difesa eccependo, tra l’altro, la prescrizione di parte delle pretese, l’esistenza di validi contratti quadro, la sussistenza di deleghe a operare in capo a uno dei familiari e, soprattutto, l’abusività dell’azione di nullità "selettiva", proposta solo per le operazioni chiuse in perdita e non per quelle profittevoli. La Corte d’appello, riformando il primo grado, ha ritenuto validi i contratti quadro anche se in alcuni casi sottoscritti dal solo investitore, ha valorizzato la delega e la complessiva operatività del nucleo familiare, e ha accolto l’eccezione di buona fede della banca, escludendo le restituzioni richieste. I ricorrenti hanno poi dedotto in cassazione: 1) l’erroneità nel ritenere validi i contratti quadro e nel negare la nullità delle operazioni anteriori alla sottoscrizione di un valido quadro contrattuale; 2) l’omesso rilievo officioso di ulteriori nullità per difetto di requisiti di forma/contenuto e per mancata sottoscrizione dell’intermediario; 3) la violazione delle regole sulle preclusioni e sulla non contestazione, oltre alla falsa applicazione dell’eccezione di buona fede e dell’orientamento giurisprudenziale sugli investitori professionali; 4) l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata risarcitoria per violazione degli obblighi informativi; 5) l’erronea regolazione delle spese e la condanna del difensore distrattario alla restituzione delle spese di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla validità dei contratti quadro, alla dedotta nullità delle operazioni di investimento, al preteso vizio di omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria e alla statuizione sulle spese. In particolare ha confermato che la Corte d’appello aveva correttamente applicato il principio delle Sezioni Unite sulla sufficienza della sottoscrizione del solo investitore per il contratto quadro e, soprattutto, aveva legittimamente accolto l’eccezione di buona fede proposta dalla banca contro l’azione di nullità selettiva, poiché gli investitori avevano complessivamente eseguito per anni numerose operazioni, ottenendo anche rilevanti plusvalenze e dividendi. Ha inoltre ribadito che l’eventuale mutamento giurisprudenziale sulle norme sostanziali non è governato dal prospective overruling e che la domanda risarcitoria subordinata risultava implicitamente rigettata dalla decisione di merito. Conseguentemente ha confermato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
impone correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto; può fondare l’eccezione dell’intermediario contro l’uso selettivo della nullità da parte dell’investitore
richiamato dai ricorrenti per sostenere l’inammissibilità della convalida di atti nulli, ma non accolto
richiamato in tema di presunzioni per la datazione del contratto quadro; la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente al merito
la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la presunzione su fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non quando si prospetti una diversa lettura del materiale probatorio
richiamato come parametro di nullità del contratto, ma le censure sono state respinte
richiamato per la rilevabilità d’ufficio della nullità, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle relative doglianze
la valutazione della non contestazione è rimessa al giudice di merito e sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale
l’omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto il provvedimento sul capo di domanda; se la domanda è incompatibile con la decisione adottata, vi è rigetto implicito
richiamato in relazione alle memorie di precisazione e alle preclusioni; la Corte ha escluso tardività e mutamenti della difesa della banca
invocato dagli investitori per la domanda risarcitoria subordinata per violazione degli obblighi informativi
norma posta a fondamento dell’azione di nullità del contratto quadro e delle operazioni di investimento; la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto dell’azione selettiva per violazione della buona fede
art. 30 delibera Consob n. 11522/1998
richiamato come fonte regolamentare dei requisiti dei contratti e degli obblighi informativi; le censure relative al suo contenuto sono state respinte
art. 28 delibera Consob n. 11522/1998
richiamato insieme all’art. 21 TUF in tema di obblighi informativi dell’intermediario
art. 29 delibera Consob n. 11522/1998
richiamato insieme all’art. 21 TUF in tema di obblighi informativi dell’intermediario
art. 24 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno delle doglianze processuali, senza esito favorevole
invocato per la compensazione delle spese, ma la Corte ha ritenuto infondata l’istanza
richiamato in relazione alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
richiamato per la regolazione delle spese in relazione al diverso interesse delle parti soccombenti
le memorie possono solo illustrare motivi già dedotti e non introdurre nuove censure
base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
richiamato per la restituzione delle somme pagate a titolo di spese in caso di riforma della sentenza
richiamato per la liquidazione delle spese
richiamato dai ricorrenti per contestare l’asserita equiparazione a investitori professionali, ma la Corte ha escluso che tale fosse la ratio decidendi
richiamato in relazione all’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite
richiamato solo incidentalmente nella parte sulla nozione di investitore professionale e non come ratio decisiva
Massime di principio
- Nel rapporto di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione del solo investitore può essere sufficiente a integrare la forma del contratto quadro quando il consenso dell’intermediario risulti da comportamenti concludenti e il documento sia stato consegnato al cliente, secondo il principio delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte.
- L’azione di nullità fondata su violazioni della disciplina dell’intermediazione finanziaria non può essere esercitata in modo selettivo per colpire soltanto le operazioni sfavorevoli al cliente quando il rapporto complessivo abbia prodotto anche vantaggi economici apprezzabili; in tal caso l’intermediario può opporre l’eccezione di buona fede ex art. 1375 c.c.
- L’eccezione di buona fede sollevata dall’intermediario contro la nullità selettiva non è trattata come eccezione in senso stretto e richiede specifica allegazione, mentre la prova dei vantaggi complessivi può essere valorizzata dal giudice di merito.
- La denuncia di violazione delle regole sulle presunzioni è ammissibile in cassazione solo se il giudice di merito ha fatto uso di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è invece consentito riproporre una diversa lettura delle prove.
- L’omessa pronuncia sussiste solo se il giudice non decide affatto sul capo di domanda; se la soluzione adottata è logicamente incompatibile con la domanda subordinata, si ha rigetto implicito.
- Il prospective overruling non si applica ai mutamenti giurisprudenziali concernenti norme sostanziali; opera solo rispetto a improvvisi mutamenti su norme processuali che incidano su decadenze, preclusioni o inammissibilità.
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