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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33449/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto avente ad oggetto la fornitura e realizzazione di un prodotto informatico, remunerato in base ai punti funzione (FP). Il fornitore otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo; la società committente proponeva opposizione deducendo che il prezzo non fosse dovuto nei termini richiesti, perché la fornitura era stata pattuita per 2.000 FP a corpo, mentre il fornitore pretendeva un numero maggiore di FP e un diverso valore unitario. La committente sosteneva inoltre di avere sostenuto costi per eliminare vizi del prodotto e chiedeva la restituzione di quanto eventualmente versato in eccesso. Il fornitore, resistendo in opposizione, avanzava domande ulteriori: pagamento di un maggior numero di FP rispetto a quelli azionati nel monitorio, interessi convenzionali anche su fatture pagate tardivamente e pagamento di ulteriori servizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo ma condannava comunque la committente al pagamento di una somma maggiore, oltre a una sanzione ex art. 96 c.p.c.; la Corte d'appello rigettava l'impugnazione del fornitore, ritenendo nuove e quindi inammissibili le domande ulteriori rispetto a quelle poste a base del decreto ingiuntivo e ritenendo non provato il maggior danno per lite temeraria. Con il ricorso per cassazione il fornitore deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 167, 183, 645, 112, 113, 132 e 156 c.p.c. e omesso esame, sostenendo che la domanda proposta in opposizione dalla controparte aveva ampliato il thema decidendum e legittimato la propria reconventio reconventionis; contestava inoltre la declaratoria di novità delle domande sugli interessi moratori relativi a fatture tardivamente pagate e sulla pretesa rinuncia rilevata dal primo giudice. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 96, 112 e 114 c.p.c. e vizi motivazionali, lamentando che la Corte d'appello avesse sottostimato il danno da lite temeraria nonostante la prolungata indisponibilità delle somme dovute e la consapevole resistenza ingiustificata della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione d'appello secondo cui l'opposizione al decreto ingiuntivo non aveva ampliato il thema decidendum in modo da consentire al creditore opposto di proporre domande nuove ulteriori rispetto a quelle già azionate nel monitorio; pertanto erano inammissibili la richiesta di pagamento di un numero di FP superiore a quello richiesto con il decreto ingiuntivo e la domanda di interessi relativi a fatture pagate ma non incluse nella richiesta monitoria. Ha inoltre osservato che la censura sulla supposta rinuncia accertata dal Tribunale restava assorbita dalla declaratoria di inammissibilità. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, poiché il ricorso tendeva a un riesame del merito e non denunciava un vero omesso esame di fatto storico decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; la doglianza sulla quantificazione del danno da lite temeraria investiva infatti la valutazione di merito compiuta dai giudici di appello. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto non può introdurre domande nuove e diverse da quelle poste a base della richiesta monitoria, salvo che l'eventuale ampliamento del thema decidendum derivi in modo strettamente conseguenziale dalle difese e dalle domande riconvenzionali dell'opponente nei casi in cui sia configurabile una reconventio reconventionis.
  • La riconvenzionale del creditore opposto è inammissibile quando non sia una reazione necessaria a domande dell'opponente che allarghino effettivamente l'oggetto del giudizio oltre il perimetro del credito monitoriamente azionato.
  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. post riforma del 2012 riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la richiesta di nuova valutazione delle prove o di rivalutazione del merito.
  • La censura sulla quantificazione del danno da lite temeraria non è ammissibile in cassazione quando mira, in realtà, a sostituire alla valutazione di merito del giudice di appello una diversa stima dell'entità del pregiudizio.
  • Quando una domanda è dichiarata inammissibile per novità, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono la sua ammissibilità, come quelle concernenti una pretesa rinuncia o la diversa modulazione del petitum originario.

Come è indicizzato

MaterieContratto di appaltoImpugnazioniSpese di liteDecreto ingiuntivo
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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