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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19878/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria aveva chiesto imposta di registro, interessi e complessivi euro 7.950,38 su un acquisto immobiliare, negando l’applicazione del regime del c.d. prezzo-valore perché il contribuente non avrebbe posseduto il requisito soggettivo richiesto, in quanto l’operazione era stata ricondotta ad attività imprenditoriale. Il contribuente ha impugnato la sentenza regionale che aveva respinto il suo appello. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione/falsa applicazione dell’art. 52 del d.P.R. 131/1986 e dell’art. 1, comma 497, l. 266/2005, sostenendo che la CTR avesse erroneamente negato il beneficio solo per la mancata esplicita richiesta resa al notaio ai fini del prezzo-valore. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e omesso/errato esame di un fatto decisivo, contestando l’accertamento secondo cui l’acquisto sarebbe stato compiuto nell’esercizio di impresa, e sostenendo che, pur avendo indicato una qualifica imprenditoriale nell’atto, l’acquisto non era finalizzato a scopi imprenditoriali ma a un investimento destinato alla locazione. L’Agenzia ha resistito rilevando sia l’assenza della dichiarazione al notaio prevista dalla norma, sia la mancata prova della destinazione locativa dell’investimento.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo perché il regime del prezzo-valore richiede una richiesta espressa dell’acquirente resa al notaio all’atto della cessione, richiesta che deve risultare dall’atto ed essere verificabile; nel caso concreto tale dichiarazione mancava, e ciò era decisivo anche considerando che il contribuente si era qualificato come imprenditore nell’atto notarile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dalla CTR, insindacabile in sede di legittimità; la CTR aveva infatti valorizzato l’attività del contribuente nel settore immobiliare e la tipicità imprenditoriale della scelta di rivendere, anche parzialmente, le unità frazionate. Di conseguenza il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il regime del c.d. prezzo-valore in materia di imposta di registro è applicabile solo se l’acquirente, persona fisica non operante nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, manifesta espressamente al notaio la volontà di avvalersene nell’atto di cessione; la richiesta non può essere soltanto implicita.
  • Quando la legge richiede una dichiarazione o opzione da rendere al notaio all’atto della cessione, la relativa manifestazione deve risultare dall’atto in modo verificabile, perché incide sulla determinazione della base imponibile e quindi sull’entità del tributo.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una rivalutazione del fatto compiuta dal giudice di merito: gli accertamenti sulla concreta destinazione dell’acquisto e sulla qualificazione dell’operazione come imprenditoriale sono censurabili solo nei limiti stretti del sindacato di cassazione.
  • La mera allegazione che l’acquisto immobiliare fosse destinato a investimento o locazione non basta, se il giudice di merito ha accertato in fatto una finalità imprenditoriale dell’operazione e tale accertamento è logicamente motivato.
  • Chi agisce per ottenere un’agevolazione fiscale deve provare i presupposti di fatto e di forma richiesti dalla norma agevolativa, inclusa l’eventuale dichiarazione formale prevista per accedervi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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