Cassazione Civile, Ordinanza n. 19878/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria aveva chiesto imposta di registro, interessi e complessivi euro 7.950,38 su un acquisto immobiliare, negando l’applicazione del regime del c.d. prezzo-valore perché il contribuente non avrebbe posseduto il requisito soggettivo richiesto, in quanto l’operazione era stata ricondotta ad attività imprenditoriale. Il contribuente ha impugnato la sentenza regionale che aveva respinto il suo appello. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione/falsa applicazione dell’art. 52 del d.P.R. 131/1986 e dell’art. 1, comma 497, l. 266/2005, sostenendo che la CTR avesse erroneamente negato il beneficio solo per la mancata esplicita richiesta resa al notaio ai fini del prezzo-valore. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e omesso/errato esame di un fatto decisivo, contestando l’accertamento secondo cui l’acquisto sarebbe stato compiuto nell’esercizio di impresa, e sostenendo che, pur avendo indicato una qualifica imprenditoriale nell’atto, l’acquisto non era finalizzato a scopi imprenditoriali ma a un investimento destinato alla locazione. L’Agenzia ha resistito rilevando sia l’assenza della dichiarazione al notaio prevista dalla norma, sia la mancata prova della destinazione locativa dell’investimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo perché il regime del prezzo-valore richiede una richiesta espressa dell’acquirente resa al notaio all’atto della cessione, richiesta che deve risultare dall’atto ed essere verificabile; nel caso concreto tale dichiarazione mancava, e ciò era decisivo anche considerando che il contribuente si era qualificato come imprenditore nell’atto notarile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dalla CTR, insindacabile in sede di legittimità; la CTR aveva infatti valorizzato l’attività del contribuente nel settore immobiliare e la tipicità imprenditoriale della scelta di rivendere, anche parzialmente, le unità frazionate. Di conseguenza il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato come disciplina del valore imponibile nella liquidazione dell’imposta di registro; la Corte lo legge in coordinamento con il regime opzionale del prezzo-valore.
art. 1, comma 497, L. 23 dicembre 2005, n. 266
"su richiesta della parte acquirente resa al notaio"
La richiesta di applicazione del prezzo-valore deve essere espressa dall’acquirente e resa al notaio all’atto della cessione; si tratta di un’opzione di volontà che deve risultare in modo verificabile dall’atto.
art. 43 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Norma derogata dal comma 497 dell’art. 1 della legge 266/2005 nella determinazione della base imponibile.
art. 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla norma sul prezzo-valore come eccezione espressamente fatta salva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per il motivo di ricorso dedotto come violazione/falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Invocato per censurare insieme violazione di legge e omesso/errato esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Il regime del c.d. prezzo-valore in materia di imposta di registro è applicabile solo se l’acquirente, persona fisica non operante nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, manifesta espressamente al notaio la volontà di avvalersene nell’atto di cessione; la richiesta non può essere soltanto implicita.
- Quando la legge richiede una dichiarazione o opzione da rendere al notaio all’atto della cessione, la relativa manifestazione deve risultare dall’atto in modo verificabile, perché incide sulla determinazione della base imponibile e quindi sull’entità del tributo.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una rivalutazione del fatto compiuta dal giudice di merito: gli accertamenti sulla concreta destinazione dell’acquisto e sulla qualificazione dell’operazione come imprenditoriale sono censurabili solo nei limiti stretti del sindacato di cassazione.
- La mera allegazione che l’acquisto immobiliare fosse destinato a investimento o locazione non basta, se il giudice di merito ha accertato in fatto una finalità imprenditoriale dell’operazione e tale accertamento è logicamente motivato.
- Chi agisce per ottenere un’agevolazione fiscale deve provare i presupposti di fatto e di forma richiesti dalla norma agevolativa, inclusa l’eventuale dichiarazione formale prevista per accedervi.
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