Cassazione Penale, Sentenza n. 1432/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi di ricorso: 1) nullità della notifica dell'atto d'appello per violazione dell'art. 161, comma 4, c.p.p., in quanto la notifica sarebbe stata effettuata al difensore senza adeguata verifica dell'impossibilità di notificare nel domicilio eletto della ricorrente; 2) errata applicazione dell'art. 99, comma 4, c.p., relativo alla recidiva: si contestava l'applicazione dell'aumento di pena per recidiva reiterata specifica infraquinquennale, sostenendo che la ricorrente fosse gravata di un unico precedente utile e quindi poteva essere riconosciuta al più la sola recidiva specifica infraquinquennale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale: la notifica all'avvocato fu legittima ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., poiché la destinataria risultava assente dal domicilio eletto (emigrazione a Sorso) e la giurisprudenza consolidata ammette che l'attestazione dell'assenza sia sufficiente per utilizzare la sostituzione con il difensore. Sul secondo motivo ha condiviso l'accertamento della Corte d'appello, secondo cui dal certificato penale emergevano più condanne per furto anteriori al fatto, giustificando l'applicazione dell'aumento per recidiva. Conseguenze: ricorso inammissibile, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'onere di versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato l'art. 161, comma 4, nel senso che, quando risulti l'assenza del destinatario nel domicilio eletto, è legittima la notifica al difensore senza ulteriori ricerche; l'attestazione dell'assenza è sufficiente per configurare l'ipotesi di "impossibilità" della notificazione.
comma 8 e riferimento generale
La norma sulla prima notificazione (art.157) è distinta dalla disciplina del domicilio eletto; non si applica la procedura di consegna prevista per la prima notificazione quando è già stato eletto un domicilio.
Richiamata per spiegare il rinvio alle formalità della notificazione e l'ambito di applicazione delle regole sulle persone che possono ricevere l'atto.
Norma sulla recidiva: la Corte ha ritenuto che, avendo la ricorrente precedenti plurimi anteriori al fatto, fosse corretta l'applicazione dell'aumento per recidiva (in particolare la valutazione della recidiva specifica e reiterata).
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione attinenti a inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto penale e di procedura penale.
Applicata per imporre l'onere, a carico del ricorrente, di versare la somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile.
Massime di principio
- Se il destinatario ha eletto un domicilio e risulta assente da quello stesso domicilio, la notifica sostitutiva al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. può essere considerata valida senza ulteriore ricerca domiciliare; l'attestazione dell'assenza è generalmente sufficiente.
- La procedura prevista per la prima notificazione (art. 157 c.p.p.) non si sovrappone alla disciplina del domicilio eletto: una volta eletto il domicilio, le regole sulle notificazioni successive seguono il sistema degli artt. 161 e ss.
- La sussistenza della recidiva va accertata con riferimento al certificato del casellario e ai precedenti penali anteriori al fatto contestato; molteplici condanne anteriori possono giustificare l'applicazione dell'aumento per recidiva reiterata.
- Le prove di riconoscimento fotografico raccolte dagli organi di polizia e riferite in dichiarazioni o atti possono essere utilizzate come elemento di prova indiretto (testimonianza de relato) e sono ammissibili se correttamente acquisite e documentate.
- In Cassazione i motivi che appaiono manifestamente infondati o inammissibili possono determinare la condanna alle spese processuali e all'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende; è quindi importante una valutazione preventiva della fondatezza del ricorso.
- Le circostanze aggravanti (es. commissione del reato ai danni di persona anziana, reiterazione di reati dello stesso tipo) giustificano una commisurazione della pena oltre il minimo edittale e possono escludere benefici come quelli dell'art. 62-bis c.p.
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