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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34637/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario e da linee di credito collegate, nell'ambito dei quali la società correntista ha contestato la validità e l'applicazione di varie clausole e poste contabili: determinazione degli interessi, anatocismo, commissione di massimo scoperto, valuta, commissioni, remunerazioni e spese. Ha quindi chiesto la ripetizione dell'indebito per una somma ricostruita in CTU. In primo grado il tribunale ha respinto la domanda, ritenendo non assolto l'onere probatorio dell'attrice, che non aveva prodotto tutta la documentazione necessaria, in particolare tutti gli estratti conto e i contratti rilevanti. In appello la società ha sostenuto che i rapporti erano iniziati prima dell'obbligo di forma scritta, che il CTU era stato autorizzato a utilizzare anche altra documentazione contabile, che gli estratti conto non le erano stati consegnati e che aveva richiesto l'esibizione ex art. 119 TUB e 210 c.p.c.; ha inoltre insistito per il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha lamentato che la corte territoriale avrebbe respinto, con formula di stile, le eccezioni di decadenza/inammissibilità delle difese della banca rimasta contumace in primo grado; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sull'onere della prova e sulla disciplina bancaria, sostenendo che non fosse necessaria la produzione dei contratti e che la ricostruzione del rapporto potesse fondarsi sulla documentazione disponibile e sulla CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per genericità e comunque infondato, poiché la sentenza d'appello non conteneva una statuizione di rito e la banca aveva svolto mere difese, non eccezioni in senso stretto. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile e comunque infondato, perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: l'inadempimento dell'onere probatorio gravante sulla correntista, che non aveva prodotto il contratto relativo al conto corrente principale indicato negli estratti conto e quindi non consentiva il riscontro tra addebiti contestati e clausole contrattuali. La Corte ha ribadito che, quando è il cliente ad agire per ripetizione di indebito, deve provare il rapporto, i pagamenti e la mancanza di causa debendi, mediante produzione degli estratti conto e del contratto contenente le clausole contestate; la CTU non può supplire alla mancata allegazione dei fatti principali e la valutazione di inattendibilità della ricostruzione per documentazione lacunosa è riservata al giudice di merito. Conseguentemente sono state poste le spese a carico della ricorrente e dichiarati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La censura di violazione di legge è stata ritenuta non idonea quando non coglie la reale ratio decidendi e si risolve in critica al giudizio di fatto del giudice di merito.

  • artt. 166, 167, 171, comma 2, c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle dedotte decadenze processuali, ma ritenuti non decisivi poiché la banca aveva svolto mere difese e non eccezioni in senso stretto.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    La pretesa tardività delle difese avversarie è stata esclusa poiché non si trattava di eccezioni nuove in senso stretto.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, ma non ritenuto violato in relazione alle difese della banca.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché diretto a sovvertire un apprezzamento di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, senza che fosse ravvisata una effettiva violazione delle regole di valutazione della prova.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di ripetizione di indebito bancario grava sul correntista-attore l'onere di provare l'andamento del rapporto e la mancanza di causa debendi.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato nel motivo, ma non rilevante per superare il difetto di prova documentale.

  • art. 3, comma 1, L. 154/1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assenza di obbligo di forma scritta per i rapporti originari; la Corte non lo ha ritenuto idoneo a incidere sull'onere probatorio del caso concreto.

  • art. 117, comma 1, D.Lgs. 385/1993

    Richiamato dalla ricorrente in tema di forma e condizioni contrattuali, ma non decisivo ai fini della prova del rapporto contestato.

  • art. 119, comma 2, D.Lgs. 385/1993

    La limitazione temporale dell'ostensione documentale è stata ritenuta riferibile anche agli estratti conto e alla documentazione contabile; la richiesta formulata non era comunque idonea a colmare le lacune probatorie sul contratto decisivo.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato nel motivo, ma non decisivo nel ragionamento della Corte.

  • artt. 1327 e 1362 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente, senza che la Corte ravvisasse profili utili a superare il difetto di prova del titolo contrattuale.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    La domanda di maggior danno è rimasta assorbita dal rigetto/inammissibilità delle domande principali di ripetizione.

  • art. 210 c.p.c.

    L'istanza di esibizione non reiterata nelle conclusioni di primo grado è stata considerata decaduta.

  • art. 119 TUB

    L'istanza di esibizione documentale ex art. 119 TUB non è stata ritenuta sufficiente né tempestivamente/adeguatamente estesa alla documentazione decisiva; la disciplina è stata letta come comprensiva anche degli estratti conto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Accertati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • L. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002, che consente l'ulteriore contributo unificato.

  • Cass., Sez. Un., 1/2/2022, n. 3086

    La CTU può accertare fatti inerenti all'oggetto della lite necessari a rispondere ai quesiti, ma non può supplire ai fatti principali che spettano alle parti.

  • Cass. n. 15177/2024

    Richiamata per il principio secondo cui, quando è la banca ad agire per il proprio credito, grava su di essa l'onere di produrre la documentazione idonea a provarlo.

  • Cass. n. 9140/2020

    Richiamata per il principio sull'onere probatorio del correntista che agisce per la ripetizione di indebito.

  • Cass. n. 17584/2024

    Richiamata a conferma del medesimo principio sull'onere del correntista attore.

  • Cass. n. 37800/2022

    Richiamata a supporto del principio sull'onere probatorio del cliente che agisce in ripetizione.

  • Cass. n. 24948/2017

    Richiamata per ribadire l'onere di documentare il rapporto e i pagamenti indebiti.

  • Cass. n. 20693/2016

    Richiamata per il principio sull'onere della prova nel conto corrente bancario.

  • Cass. n. 9201/2015

    Richiamata a sostegno del principio sull'onere probatorio del correntista attore.

  • Cass. n. 13667/2025

    Richiamata in continuità con il medesimo orientamento sull'onere della prova.

  • Cass. civ., sez. VI, 9/3/2021, n. 6480

    Il cliente che agisce per la restituzione di somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa mediante produzione del contratto contenente tali clausole.

  • Cass. civ., sez. I, 16/10/2024, n. 26867

    Se è il cliente ad agire, grava su di lui l'onere di provare il contratto di conto corrente da cui origina il saldo e, in generale, la mancanza di una causa giustificativa dell'indebito.

  • Cass. n. 30713/2018

    Richiamata per il principio generale dell'onere probatorio dell'attore in ripetizione di indebito.

  • Cass. n. 35039/2022

    La limitazione dell'art. 119 TUB è riferita anche alla documentazione contabile, compresi gli estratti conto.

  • Cass. civ., sez. II, 13/5/2025, n. 127919

    La mancata reiterazione in conclusioni dell'istanza di esibizione comporta decadenza dal relativo mezzo istruttorio.

  • Cass. civ., sez. I, 16/09/2024, n. 24707

    La valutazione di inattendibilità della ricostruzione contabile per lacune documentali è rimessa al giudice di merito.

  • Cass. civ., sez. I, 3/02/2025, n. 2573

    Conferma che l'apprezzamento di merito sulla completezza e attendibilità della documentazione non è sindacabile in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione di indebito bancario promosso dal correntista, l'attore deve provare l'andamento integrale del rapporto, i singoli pagamenti contestati e l'assenza di una valida causa debendi; tale prova richiede la produzione della documentazione contrattuale e contabile rilevante, non potendo essere surrogata da mere ricostruzioni presuntive o da documentazione unilaterale incompleta.
  • La CTU non può sostituire l'allegazione e prova dei fatti costitutivi della domanda: il consulente può utilizzare la documentazione già acquisita per svolgere accertamenti tecnici, ma non colmare la mancanza di documenti essenziali che spettava alla parte produrre.
  • La mancata produzione del contratto contenente le clausole contestate impedisce il necessario confronto tra addebiti e titolo negoziale e può legittimare il rigetto della domanda di ripetizione fondata su nullità o illegittimità delle clausole applicate.
  • Le richieste di esibizione documentale ex art. 119 TUB e art. 210 c.p.c. non esonerano la parte dall'onere probatorio e, se non adeguatamente formulate o reiterate, possono non impedire la decadenza dal mezzo istruttorio.
  • In cassazione non è deducibile, sotto forma di violazione di legge, una mera contestazione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito sulla completezza e attendibilità della documentazione e della CTU.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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