Cassazione Civile, Ordinanza n. 32740/2021 del 09/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano proposto opposizione contro il decreto del consigliere designato della Corte d’appello, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di equo indennizzo per l’irragionevole durata di un processo civile iniziato nel 1991 e definito solo nel 2018 in appello. La Corte d’appello in composizione collegiale aveva ritenuto tempestiva la domanda, ma ne aveva negato comunque l’accoglimento nel merito, applicando la regola della soglia minima di gravità e la presunzione di insussistenza del pregiudizio per irrisorietà della pretesa, poiché il giudizio presupposto riguardava una controversia di carattere bagatellare su limitate compressioni del diritto di proprietà: una servitù di stillicidio per soli 20 cm., una luce irregolare di circa 80 cm. e una modesta interferenza sul fondo, senza domanda risarcitoria ma soltanto di riduzione in pristino. Con il ricorso per cassazione i privati deducevano la violazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della l. n. 89/2001, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come irrisoria la pretesa e avesse trascurato la reale consistenza della lesione del diritto di proprietà e la situazione personale degli istanti. Il Ministero resistette e propose ricorso incidentale condizionato su una questione di tempestività della domanda. La Cassazione ha però ritenuto il motivo principale inammissibile perché diretto, sotto la veste formale della violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione del merito sui fatti già esaminati dalla Corte d’appello; conseguentemente ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, confermando la valutazione della Corte d’appello sulla non indennizzabilità della pretesa per irrisorietà e natura bagatellare della controversia presupposta. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse motivato in modo congruo sul carattere esiguo della posta in gioco, sulle limitate dimensioni delle lesioni al diritto dominicale e sull’assenza di una domanda risarcitoria nel giudizio di merito. Poiché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale del Ministero, che era condizionato e volto a contestare la tempestività della domanda, è stato assorbito. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è richiamato per affermare che, in caso di notifica della sentenza d’appello, il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni e non di trenta
art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001
introduce una presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo nei casi di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte, salvo prova contraria
art. 12 del Protocollo addizionale n. 14 alla CEDU
è richiamato quale base sovranazionale della soglia minima di gravità del pregiudizio da irragionevole durata e del criterio di non indennizzabilità delle violazioni minime o bagatellari
costituisce il quadro normativo dell’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10
è richiamato per escludere, nel caso concreto, il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il diritto all’indennizzo non sussiste quando la controversia presupposta presenti carattere bagatellare o una posta in gioco irrisoria, poiché la tutela della legge Pinto opera solo oltre una soglia minima di gravità della violazione e delle sue conseguenze.
- L’irrisorietà della pretesa o del valore della causa determina una presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata, ma tale presunzione è superabile con prova contraria da parte dell’istante.
- La valutazione della natura bagatellare della causa presupposta e della consistenza concreta della lesione lamentata è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e logica.
- Non è sufficiente, per ottenere l’equa riparazione, la sola durata eccessiva del processo quando la controversia di merito abbia inciso in modo modesto e limitato sui diritti della parte, senza rilevanti conseguenze sostanziali o processuali.
- Un ricorso per cassazione è inammissibile se, sotto la formale denuncia di violazione di legge, mira in realtà a ottenere una diversa rivalutazione del merito e delle circostanze fattuali già scrutinati dal giudice di appello.
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