Cassazione Civile, Ordinanza n. 19270/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento proposta da una società fornitrice di prodotti farmaceutici nei confronti della società acquirente/committente, per il corrispettivo di forniture asseritamente effettuate e documentate da ordinativi e fatture. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda e condannato la convenuta al pagamento di euro 482.851,16 oltre interessi di mora ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002. In appello la società debitrice, rimasta contumace in primo grado, aveva dedotto anche l'incompetenza territoriale; la Corte d'appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione ex art. 348-bis c.p.c., ritenendo tardiva l'eccezione di incompetenza e comunque non contestata l'esistenza del rapporto contrattuale. In cassazione la ricorrente proponeva tre motivi avverso la sentenza del Tribunale e due motivi avverso l'ordinanza della Corte d'appello, ma nelle more depositava una dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal solo difensore, con accettazione della controparte sottoscritta dal solo difensore. La Corte ha rilevato che la procura alle liti non conferiva in modo espresso e specifico il potere di disporre del diritto controverso mediante rinuncia, e che quindi la rinuncia non era idonea a produrre estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; tuttavia essa manifestava il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando la rinuncia al ricorso come indice del venir meno dell'interesse processuale, pur senza riconoscerle efficacia estintiva perché non sottoscritta dalla parte e non supportata da procura speciale espressa per disporre del diritto in contesa. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, ritenendo che il relativo meccanismo sanzionatorio operi per l'inammissibilità originaria o per il rigetto, ma non per la sopravvenuta cessazione dell'interesse.
Norme richiamate
richiamato solo per la forma della decisione di primo grado resa dal Tribunale di Roma.
richiamato per la declaratoria di inammissibilità dell'appello da parte della Corte territoriale.
richiamato come base degli interessi di mora riconosciuti sul corrispettivo delle forniture.
la Corte richiama la distinzione tra procura generale e speciale e la disciplina del conferimento del potere al difensore.
il difensore non può compiere atti dispositivi del diritto in contesa se non munito di espresso potere.
il mandato comprende tutti gli atti necessari al compimento dell'incarico conferito; la procura alle liti si integra con la disciplina civilistica del mandato.
la rinuncia priva dei requisiti formali richiesti non produce l'effetto estintivo del processo.
richiamato nel combinato disposto con l'art. 390 c.p.c. per l'effetto estintivo della rinuncia rituale.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato per escludere l'ulteriore contributo unificato in caso di sopravvenuta carenza di interesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la sanzione dell'ulteriore contributo unificato non si applica alla cessazione sopravvenuta dell'interesse, ma solo all'inammissibilità originaria o al rigetto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso sottoscritta dal solo difensore è inefficace a determinare l'estinzione del processo se la procura alle liti non conferisce espressamente il potere di disporre del diritto controverso.
- La procura alle liti, in difetto di specifica disciplina, si interpreta alla luce delle regole generali del mandato e consente al difensore gli atti processuali necessari o comunque non riservati espressamente alla parte, ma non gli atti dispositivi del diritto controverso.
- Gli atti di disposizione sostanziale o processuale della pretesa, come rinuncia all'azione, rinuncia all'intera pretesa o agli atti del giudizio, richiedono un potere speciale ed espresso.
- Una rinuncia al ricorso non rituale, pur non estinguendo il processo, può valere come indice di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e condurre alla declaratoria di inammissibilità per cessazione dell'interesse a coltivare l'impugnazione.
- L'ulteriore contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità discenda da una sopravvenuta cessazione dell'interesse, poiché la finalità sanzionatoria della norma riguarda le impugnazioni originariamente inammissibili o infondate.
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