Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19270/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento proposta da una società fornitrice di prodotti farmaceutici nei confronti della società acquirente/committente, per il corrispettivo di forniture asseritamente effettuate e documentate da ordinativi e fatture. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda e condannato la convenuta al pagamento di euro 482.851,16 oltre interessi di mora ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002. In appello la società debitrice, rimasta contumace in primo grado, aveva dedotto anche l'incompetenza territoriale; la Corte d'appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione ex art. 348-bis c.p.c., ritenendo tardiva l'eccezione di incompetenza e comunque non contestata l'esistenza del rapporto contrattuale. In cassazione la ricorrente proponeva tre motivi avverso la sentenza del Tribunale e due motivi avverso l'ordinanza della Corte d'appello, ma nelle more depositava una dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal solo difensore, con accettazione della controparte sottoscritta dal solo difensore. La Corte ha rilevato che la procura alle liti non conferiva in modo espresso e specifico il potere di disporre del diritto controverso mediante rinuncia, e che quindi la rinuncia non era idonea a produrre estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; tuttavia essa manifestava il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando la rinuncia al ricorso come indice del venir meno dell'interesse processuale, pur senza riconoscerle efficacia estintiva perché non sottoscritta dalla parte e non supportata da procura speciale espressa per disporre del diritto in contesa. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, ritenendo che il relativo meccanismo sanzionatorio operi per l'inammissibilità originaria o per il rigetto, ma non per la sopravvenuta cessazione dell'interesse.

Norme richiamate

  • art. 281 sexies c.p.c.

    richiamato solo per la forma della decisione di primo grado resa dal Tribunale di Roma.

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato per la declaratoria di inammissibilità dell'appello da parte della Corte territoriale.

  • art. 5 d.lgs. n. 231/2002

    richiamato come base degli interessi di mora riconosciuti sul corrispettivo delle forniture.

  • art. 82, comma 2, c.p.c.

    la Corte richiama la distinzione tra procura generale e speciale e la disciplina del conferimento del potere al difensore.

  • art. 84 c.p.c.

    il difensore non può compiere atti dispositivi del diritto in contesa se non munito di espresso potere.

  • art. 1708 c.c.

    il mandato comprende tutti gli atti necessari al compimento dell'incarico conferito; la procura alle liti si integra con la disciplina civilistica del mandato.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia priva dei requisiti formali richiesti non produce l'effetto estintivo del processo.

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato nel combinato disposto con l'art. 390 c.p.c. per l'effetto estintivo della rinuncia rituale.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato per escludere l'ulteriore contributo unificato in caso di sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la sanzione dell'ulteriore contributo unificato non si applica alla cessazione sopravvenuta dell'interesse, ma solo all'inammissibilità originaria o al rigetto.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso sottoscritta dal solo difensore è inefficace a determinare l'estinzione del processo se la procura alle liti non conferisce espressamente il potere di disporre del diritto controverso.
  • La procura alle liti, in difetto di specifica disciplina, si interpreta alla luce delle regole generali del mandato e consente al difensore gli atti processuali necessari o comunque non riservati espressamente alla parte, ma non gli atti dispositivi del diritto controverso.
  • Gli atti di disposizione sostanziale o processuale della pretesa, come rinuncia all'azione, rinuncia all'intera pretesa o agli atti del giudizio, richiedono un potere speciale ed espresso.
  • Una rinuncia al ricorso non rituale, pur non estinguendo il processo, può valere come indice di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e condurre alla declaratoria di inammissibilità per cessazione dell'interesse a coltivare l'impugnazione.
  • L'ulteriore contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità discenda da una sopravvenuta cessazione dell'interesse, poiché la finalità sanzionatoria della norma riguarda le impugnazioni originariamente inammissibili o infondate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.