Cassazione Civile, Ordinanza n. 06966/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
Un soggetto che aveva rivestito la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una banca per un arco temporale pluriennale aveva proposto opposizione ex art. 195 TUF contro una delibera Consob che gli aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 24.000 per plurime violazioni della disciplina sugli obblighi degli intermediari e sulla correttezza dell’operatività bancaria, riferite a diversi periodi temporali. La Corte d’appello aveva rigettato l’opposizione e lo aveva condannato alle spese. Contro tale decisione l’interessato aveva proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Tuttavia, prima della decisione della Corte di cassazione, il difensore del ricorrente aveva depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso; la Consob aveva aderito alla rinuncia con successivo atto depositato in giudizio, e le parti avevano anche pattuito la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della successiva adesione della resistente, rilevando che ciò determina l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che, in presenza di adesione alla rinuncia, non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell’art. 391 ultimo comma c.p.c. e che l’estinzione del giudizio esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 sul raddoppio del contributo unificato. Il giudizio di cassazione è stato quindi dichiarato estinto, senza esame dei motivi di ricorso.
Norme richiamate
indicato come base dell’opposizione contro la delibera sanzionatoria Consob.
art. 21, comma 1, lett. d) TUF
richiamato tra le disposizioni asseritamente violate alla base della sanzione amministrativa.
art. 21, comma 1, lett. a) TUF
richiamato tra le disposizioni asseritamente violate alla base della sanzione amministrativa.
artt. 15 e 29 del Regolamento congiunto
richiamati tra le fonti regolamentari poste a fondamento di una delle violazioni contestate.
artt. 39, 40, 41 e 42 del Regolamento intermediari
richiamati tra le fonti regolamentari poste a fondamento di una delle violazioni contestate.
in caso di adesione alla rinuncia, esclude la pronuncia sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia adesionata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata o comunque aderita dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- Quando la rinuncia al ricorso è seguita dall’adesione della controparte, non va adottata alcuna statuizione sulle spese di lite ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c.
- L’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non fa scattare l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l’impugnazione non vittoriosa.
- Se il processo di cassazione si estingue per effetto di rinuncia adesionata, restano assorbite tutte le censure proposte avverso la sentenza impugnata.
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