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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05956/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione riguarda un imputato condannato con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per detenzione di sostanza stupefacente. Con il ricorso per cassazione egli ha censurato esclusivamente il capo relativo alla confisca: con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 240 c.p. sostenendo che, essendo contestata la mera detenzione di stupefacente, la confisca del denaro non sarebbe giustificata; con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione in ordine alla confisca, affermando di aver provato la lecita provenienza della somma sequestrata. La Corte ha rilevato che la confisca della sostanza stupefacente era stata disposta ai sensi dell'art. 240 c.p., mentre quella del denaro ai sensi degli artt. 240-bis c.p. e 85-bis d.P.R. 309/1990, in ragione dell'assenza di giustificazione circa la provenienza della somma, della condizione di nullatenenza e disoccupazione del ricorrente e della conseguente plausibile riconducibilità del denaro a precedenti cessioni. La doglianza sulla documentazione attestante la provenienza lecita è stata ritenuta non scrutinabile in sede di legittimità perché non emergeva dalla motivazione della sentenza impugnata e perché il ricorrente non l'aveva allegata al ricorso né aveva dimostrato di averla prodotta in giudizio di merito; pertanto la censura è stata qualificata come attinente al vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., non come violazione di legge ex art. 606 lett. c) c.p.p., con conseguente preclusione per la Corte alla consultazione degli atti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure investissero il merito della valutazione compiuta dal giudice sulla confisca e che non fosse consentito in cassazione verificare, attraverso gli atti, la pretesa produzione di documentazione sulla provenienza lecita del denaro, non essendo tale circostanza desumibile dalla sentenza impugnata. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., e rilevata l'assenza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base della sentenza di patteggiamento impugnata.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza di patteggiamento.

  • art. 240 c.p.

    Richiamato per la confisca della sostanza stupefacente sequestrata.

  • art. 240-bis c.p.

    Richiamato per la confisca del denaro ritenuto incompatibile con le condizioni economiche del ricorrente.

  • art. 85-bis d.P.R. 309/1990

    Richiamato, insieme all'art. 240-bis c.p., quale base della confisca del denaro in materia di stupefacenti.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    La doglianza sulla motivazione è stata ricondotta a tale vizio, con conseguente impossibilità di rivalutare il merito e gli atti non specificamente richiamati.

  • art. 606 lett. c) c.p.p.

    Esclusa la configurabilità del vizio di violazione di legge prospettato dal ricorrente in relazione alla confisca.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a seguito dell'inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata quale parametro per la verifica dell'assenza di colpa nella causa di inammissibilità e per la condanna alla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che sollecitino una rivalutazione del merito della confisca quando il giudice abbia reso una motivazione congrua e non illogica sulle ragioni del provvedimento.
  • La contestazione della confisca del denaro, quando si assume la lecita provenienza della somma, deve essere supportata da specifica allegazione della documentazione rilevante; in mancanza, la Corte di cassazione non può supplire consultando gli atti se la sentenza impugnata non ne dà conto.
  • La censura che attenga alla valutazione della motivazione o alla verifica della documentazione non allegata integra, di regola, un vizio ex art. 606 lett. e) c.p.p. e non una violazione di legge ex art. 606 lett. c) c.p.p.
  • La confisca può essere disposta, in presenza dei presupposti di legge e di una motivazione adeguata, anche con riguardo a somme di denaro non giustificate, ove le condizioni economiche del soggetto risultino incompatibili con la disponibilità della somma e questa appaia verosimilmente profitto dell'attività illecita.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, in difetto di assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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