Cassazione Civile, Sentenza n. 2463/2020 del 04/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
Il ricorrente, trasportato su un autobus di proprietà della società resistente e condotto dal conducente intimato, riportò in un sinistro del 13 febbraio 2004 la frattura composta dello scafoide del polso sinistro, poi evoluta in pseudoartrosi e distrofia simpatica riflessa, con compromissione funzionale dell’arto. Furono accertati 90 giorni di invalidità temporanea totale, 280 giorni al 50% e un’invalidità permanente del 40%; le lesioni gli impedirono di continuare il lavoro domestico e determinarono il licenziamento. La Corte d’appello di Bari, riformando la decisione di primo grado, condannò la società e il conducente a pagare € 267.137, oltre rivalutazione e interessi, per danno non patrimoniale, e € 13.451,33, oltre rivalutazione e interessi, per danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica. Per quest’ultimo importo la Corte territoriale assunse come reddito annuo € 2.424,24, desunto da due buste paga mensili di € 186,48 e da tredici mensilità; applicò il coefficiente di capitalizzazione relativo a 44 anni, la percentuale del 40% e una riduzione del 10%. Il danneggiato propose nove motivi di ricorso. Con il primo contestò il diniego di personalizzazione del danno non patrimoniale, denunciando violazione del principio di integralità, vizi di motivazione e omesso esame di circostanze relative a danno estetico, vita di relazione e sofferenza morale. Con il secondo denunciò l’erronea indicazione dell’età ai fini della liquidazione tabellare del danno non patrimoniale: 44 anni anziché 34 alla data del sinistro. Con il terzo lamentò la mancata liquidazione del danno da riduzione della capacità lavorativa generica, come danno patrimoniale o nell’ambito del danno biologico. I motivi dal quarto al nono riguardavano il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica: reddito assunto a base del calcolo; mancata considerazione di presumibili incrementi futuri; uso del reddito netto anziché lordo; applicazione della percentuale del 40% anziché di una misura coerente con la perdita lavorativa accertata; età rilevante; omessa liquidazione del danno già maturato e inadeguatezza dei coefficienti di capitalizzazione. Il ricorrente sosteneva, in particolare, che il reddito modesto e l’impiego limitato — quattro ore al giorno per tre giorni la settimana — non esprimessero la sua effettiva capacità reddituale e che la perdita del lavoro, descritta come totale, non potesse essere calcolata applicando la percentuale d’invalidità biologica.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo, il quarto, il settimo e il nono motivo, rigettato il primo, il terzo e l’ottavo e dichiarato assorbiti il quinto e il sesto. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile, per la sovrapposizione di censure eterogenee e incompatibili, e comunque infondato: la personalizzazione richiede circostanze peculiari, provate e individualizzate, ulteriori rispetto alle conseguenze ordinarie già comprese nelle tabelle; le circostanze prospettate erano generiche o non adeguatamente localizzate e rischiavano di duplicare il risarcimento. Il secondo motivo è stato accolto perché la sentenza d’appello conteneva affermazioni inconciliabili sull’età del danneggiato, tali da rendere incomprensibile il passaggio: dall’intestazione risultavano 34 anni al momento del sinistro, mentre nel calcolo si assumevano 44 anni. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza quanto alla domanda, e infondato nel merito: la sola invalidità permanente del 40% non bastava a fondare una presunzione di perdita della capacità lavorativa generica senza elementi sulle attitudini lavorative e sulle condizioni personali e ambientali della vittima. Il quarto motivo è stato accolto: il giudice di merito dovrà valutare se il reddito, estremamente esiguo e derivante da un’attività limitata, fosse rappresentativo della reale capacità reddituale o se fosse equitativamente appropriato assumere quale parametro il triplo dell’assegno sociale. Il richiamo diretto all’art. 137 del codice delle assicurazioni non è applicabile all’azione contro il responsabile, ma il parametro può essere utilizzato, in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c. Il quinto e il sesto motivo, relativi agli incrementi futuri e all’utilizzo del reddito netto, sono stati assorbiti. Il settimo è stato accolto: la perdita reddituale non poteva essere parametrata automaticamente al 40% d’invalidità biologica, poiché la sentenza accertava l’impossibilità di proseguire le mansioni e il conseguente licenziamento, nonché una compromissione lavorativa specifica marcatissima. Danno biologico e danno patrimoniale da perdita di reddito sono grandezze distinte; la misura della perdita reddituale va accertata in concreto in rapporto al lavoro svolto e al reddito effettivamente perduto. Il nono motivo è stato accolto: occorre distinguere il danno già maturato, da calcolare sui redditi perduti dalla data del sinistro alla liquidazione, dal danno futuro, da capitalizzare; inoltre, i coefficienti di capitalizzazione del 1922 non sono più idonei e devono essere sostituiti con coefficienti aggiornati e scientificamente corretti. L’ottavo motivo è stato rigettato: per il danno futuro l’età di riferimento è quella raggiunta alla data della sentenza, ma il dato utilizzato in appello, pur riferito erroneamente al momento del sinistro, era più favorevole al danneggiato e la censura difettava d’interesse. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Nella specie, la sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, secondo una tecnica redazionale che non appare improprio definire “a strascico”, non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate.
Il motivo di ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e specifico le singole censure e consentire di ricondurle alle ipotesi tassative di impugnazione; la loro sovrapposizione confusa può determinarne l’inammissibilità.
Non è comunque certamente a parlarsi di omessa pronuncia, posto che ad integrare tale vizio non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti – come nella specie – il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione.
Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione, pur senza una statuizione espressa sulla domanda o sulla questione, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità; è necessaria la totale pretermissione di un provvedimento indispensabile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Non può infatti dubitarsi che una motivazione esista e che non sia meramente apparente, consentendo la stessa di comprendere quale sia la ragione della decisione adottata (idoneità del calcolo tabellare a ristorare il danno non patrimoniale).
La motivazione non è apparente se consente di comprendere la ragione della decisione. Nel caso concreto, invece, il contrasto insanabile tra l’età indicata nel calcolo e quella desumibile dall’intestazione rendeva incomprensibile la statuizione e giustificava la cassazione.
per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115, è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti, fuori dai casi di iniziativa officiosa, oppure disattende espressamente la regola; non basta contestare la valutazione o il peso attribuito alle prove.
in tema di ricorso per cassazione, la violazione di detta norma (la quale sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non certo secondo la prospettazione evocata in ricorso e nella memoria (la quale si risolve infatti in una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella affermata dalla sentenza impugnata, attraverso la proposta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie), ma solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.
La violazione dell’art. 116 c.p.c. è denunciabile quando il giudice disattende il principio di libera valutazione senza una deroga legale, oppure valuta liberamente una prova soggetta a regime diverso; non consente di ottenere in cassazione una nuova lettura delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel caso di specie il ricorrente si limita a ben vedere a riportare, peraltro attraverso una defatigante mera copiatura di interi stralci della comparsa conclusionale depositata nel giudizio di secondo grado, essenzialmente proprie allegazioni difensive, ossia l’indicazione delle circostanze che avrebbero dovuto essere valorizzate ai fini di una personalizzazione del danno, ma omette di indicare quando, come e dove tali circostanze – delle quali nelle conclusioni dell’atto d’appello (trascritte alle pagg. 11-12 dell’atto di appello) non si faceva alcuna menzione (salvo un generico riferimento ad una sindrome antalgica cronica e al danno estetico) – risultano acquisite al giudizio quali comprovati fatti storici, e di precisare dove l’atto attraverso il quale esse sarebbero da ritenersi probatoriamente acquisite è localizzato nel fascicolo processale formato per il presente giudizio di cassazione.
Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico, discusso e decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o di allegazioni difensive. Il ricorrente deve indicare il fatto, la sua decisività e gli atti dai quali risulta.
Il corretto principio in iure è un altro: ovvero che il reddito modesto o saltuario può costituire un fatto noto, dal quale risalire al fatto ignorato che il danneggiato, se fosse rimasto sano, non avrebbe continuato a percepire quel reddito per tutta la vita, ma avrebbe prima o poi beneficiato di un reddito maggiore.
Se il reddito effettivo è tanto modesto o discontinuo da non rappresentare la reale capacità lavorativa, il giudice può ricorrere alla liquidazione equitativa e utilizzare il triplo dell’assegno sociale come parametro, quando il materiale probatorio non consenta una stima più favorevole e attendibile del reddito futuro.
A fronte di tali chiare premesse fattuali appare ingiustificata e incoerente, e comporta un evidente errore di sussunzione della fattispecie concreta accertata nello schema normativo di riferimento (artt. 1223 e 2056 c.c., principio di integralità del risarcimento), la parametrazione della perdita reddituale – senza peraltro alcuna distinzione tra danno passato e danno futuro – alla sola percentuale del 40%, quella cioè stimata dal c.t.u. ai fini però della determinazione del diverso e non omologo danno biologico da invalidità permanente.
La liquidazione del danno patrimoniale conseguente alle lesioni deve riflettere la perdita reddituale concretamente accertata e non può essere determinata applicando automaticamente al reddito la percentuale di invalidità biologica.
qualora la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subite in conseguenza di lesioni della persona, intervenga a distanza di tempo dall’illecito, essa va effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell’illecito alla data della liquidazione; ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili, sulla base della vita futura residua.
La perdita reddituale già maturata alla data della liquidazione va calcolata separatamente sui redditi perduti nel periodo trascorso; il danno futuro va invece stimato e capitalizzato in base alla vita lavorativa residua, così da assicurare il ristoro integrale.
Come questa Corte ha rimarcato, “l’art. 137 cod. ass. non contiene alcuna regola secondo la quale se il reddito della vittima è modesto, il danno si liquida col triplo della pensione sociale. Anche un reddito modesto, infatti, può essere stabile e permanente, e costituire effettivamente il massimo frutto possibile delle potenzialità produttive del danneggiato.
La norma non impone automaticamente il triplo della pensione sociale quando il reddito è modesto. La regola può fungere da criterio di riferimento quando il reddito non esprima l’effettiva capacità lavorativa e non sia possibile determinarne o presumere diversamente l’ammontare; la Corte precisa però che la disposizione, quale norma eccezionale, non disciplina direttamente l’azione contro il responsabile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
E’ comunque inammissibile, perchè aspecifica, la censura di omessa pronuncia, in mancanza di specifica allegazione, nel rispetto degli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6, della proposizione di siffatta domanda in primo grado (inconferente essendo il solo riferimento alla sua prospettazione nell’atto d’appello).
Chi denuncia l’omessa pronuncia deve allegare in modo specifico e localizzato che la domanda era stata proposta nel grado in cui doveva essere introdotta; il solo richiamo alla sua riproposizione in appello non soddisfa l’onere.
Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l’errore di calcolo può essere denunciato con ricorso per cassazione quando sia riconducibile all’impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, lamentandosi un error in iudicando nell’individuazione di parametri e criteri di conteggio, mentre, ove consista in un’erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione e ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati, è emendabile con la procedura di correzione ex art. 287 c.p.c.
L’errore nell’individuazione dei parametri o dei criteri di calcolo è censurabile con ricorso per cassazione; l’errore meramente aritmetico, commesso applicando regole matematiche a dati già determinati, è invece correggibile con il procedimento previsto dall’art. 287 c.p.c.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
al di là del segnalato contrasto tra il dato numerico assunto (anni 44) quale età del danneggiato al momento del fatto lesivo e quello risultante dai dati anagrafici rassegnati in atti (errore percettivo denunciabile di per sè non quale vizio cassatorio ma come motivo di ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4)
L’errore percettivo nella lettura dei dati anagrafici risultanti dagli atti, considerato isolatamente, è deducibile con revocazione per errore di fatto e non costituisce di per sé un vizio denunciabile con ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La personalizzazione del danno non patrimoniale liquidato in via tabellare presuppone circostanze peculiari, provate e riferibili alla concreta esperienza individuale del danneggiato, ulteriori rispetto alle conseguenze normalmente associate a lesioni analoghe. Le conseguenze ordinarie sono già comprese nella liquidazione standardizzata e non possono essere nuovamente risarcite sotto diverse denominazioni; il giudice deve motivare espressamente l’aumento personalizzante, non necessariamente il suo diniego.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve indicare con chiarezza la censura e ricondurla a una specifica ipotesi legale di impugnazione. La sovrapposizione, rispetto alla stessa doglianza, di censure sostanziali, processuali e motivazionali incompatibili può renderlo inammissibile.
- La domanda risarcitoria deve specificare con chiarezza quale danno viene richiesto e per quali ragioni; una generica richiesta di risarcimento di tutti i danni non è sufficiente a individuare le diverse voci risarcitorie.
- La liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica non può essere ottenuta applicando automaticamente al reddito la percentuale d’invalidità biologica. Il giudice deve accertare in concreto l’incidenza dei postumi sul lavoro effettivamente svolto e sul reddito, tenendo conto delle risultanze relative alla perdita già subita e alla capacità di guadagno futura.
- Quando il reddito percepito al momento dell’infortunio è estremamente modesto, discontinuo o derivante da un impiego limitato, il giudice deve valutare se esso rappresenti la reale capacità lavorativa della vittima. In caso contrario, se non emergono elementi più attendibili per stimare il reddito, può utilizzare equitativamente il triplo dell’assegno sociale come parametro, anche nell’azione contro il responsabile, sulla base dell’art. 1226 c.c.
- Se la liquidazione interviene dopo un periodo dall’illecito, il danno reddituale già maturato deve essere calcolato sui redditi perduti fino alla liquidazione e tenuto distinto dal danno futuro, che va capitalizzato sulla base della vita lavorativa residua. I coefficienti utilizzati devono essere aggiornati e scientificamente idonei a garantire il risarcimento effettivo.
- La riduzione della capacità lavorativa generica, intesa come perdita patrimoniale da minori possibilità di produrre reddito, non consegue automaticamente a una determinata percentuale d’invalidità permanente: la presunzione della perdita futura richiede elementi sulle attitudini lavorative e sulle condizioni personali e ambientali della vittima.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere fatta valere per ottenere una nuova ponderazione delle prove: occorre denunciare rispettivamente l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti fuori dai casi consentiti, o la violazione del regime legale di valutazione delle prove.
- Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico discusso e decisivo, non la mancata menzione di ogni risultanza istruttoria. Il ricorrente deve identificare e localizzare il fatto e spiegare perché il suo esame avrebbe potuto determinare un esito diverso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 4 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2504/2020 del 04/02/2020
- Sentenza civile · 4 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2506/2020 del 04/02/2020
- Sentenza civile · 4 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2502/2020 del 04/02/2020
- Sentenza civile · 4 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2505/2020 del 04/02/2020
- Sentenza civile · 4 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2503/2020 del 04/02/2020
- Sentenza civile · 4 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 2479/2020 del 04/02/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →