Cassazione Civile, Sentenza n. 2506/2020 del 04/02/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La Cancelleria della X Sezione penale del Tribunale di Milano segnalò al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano che l’avvocato, difensore di fiducia di due distinti imputati, non aveva partecipato a due udienze tenute in date diverse, senza allegare un legittimo impedimento né nominare un sostituto processuale. Gli furono inoltre contestati il mancato riscontro a una richiesta di deduzioni e osservazioni del COA e il mancato conseguimento, nel triennio 2008-2010, dei crediti formativi prescritti. Il COA ritenne sussistenti i primi due addebiti, escluse quello relativo alla formazione e irrogò la sospensione per tre mesi. Il CNF, con sentenza n. 13/2019 depositata il 18 aprile 2019, escluse che il mancato riscontro al COA integrasse un illecito disciplinare, ma confermò la sanzione, reputandola adeguata anche in ragione della recidiva specifica. L’avvocato ricorse per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione degli artt. 10, 17 e 21 del regolamento CNF n. 2/2014, perché la recidiva specifica, valorizzata per determinare la sanzione, non era stata contestata; 2) violazione del divieto di reformatio in pejus, poiché, una volta escluso uno degli addebiti, il CNF avrebbe dovuto ridurre la sanzione; 3) violazione del ne bis in idem o, in subordine, mancato riconoscimento della continuazione, in relazione a precedenti procedimenti disciplinari per analoghe mancate partecipazioni a udienze riguardanti altri assistiti.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il terzo motivo quanto al ne bis in idem: mancava la medesimezza dei fatti, riferiti a udienze e imputati diversi, e non risultava che la precedente condanna fosse divenuta definitiva, essendo ancora pendente l’impugnazione. Hanno dichiarato inammissibile la censura sulla continuazione perché generica e relativa a una questione nuova, non trattata nel procedimento disciplinare. Hanno rigettato anche il primo motivo: la recidiva può risultare implicitamente contestata quando emerga dalla descrizione complessiva degli addebiti e delle vicende disciplinari, come nel caso in esame, anche alla luce dell’ammissione dell’incolpato di essere già stato giudicato per violazioni dello stesso tipo. Hanno invece accolto il secondo motivo: escluso l’addebito relativo al mancato riscontro alle richieste del COA, il CNF non poteva confermare la medesima sanzione, ma doveva rideterminarla considerando il solo illecito accertato e i criteri applicabili. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alla misura della sanzione, con rinvio al CNF in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli artt. 10, 17 e 21 del regolamento del Consiglio nazionale forense in relazione all’omessa contestazione, nel capo di incolpazione dapprima e nell’ordinanza del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano successivamente, della recidiva specifica posta a base della motivazione del “quantum” della sanzione come determinato con l’impugnata sentenza del CNF.
La disposizione è richiamata quale norma che individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con il primo motivo; la Corte esamina nel merito la censura e la rigetta.
Regolamento CNF n. 2/2014, artt. 10, 17 e 21
Anch’esso è privo di fondamento giuridico poichè, se è pur vero che – ai sensi del vigente regolamento del CNF (n. 2/2014) – i fatti (di rilevanza disciplinare) ascritti all’incolpato devono essere sufficientemente riportati con l’indicazione delle norme violate, ciò non è ostativo alla configurabilità della contestazione implicita della recidiva, ovvero allorquando essa emerga, comunque, dal contenuto della descrizione degli addebiti e venga ritenuta, come tale, in esso ricompresa all’atto della decisione disciplinare, come verificatosi nel caso di specie laddove il CNF ha considerato – sulla scorta della complessiva rappresentazione delle vicende disciplinari che avevano visto coinvolto l’avv. D.M. – la rilevanza di altri pregiudizi disciplinari attinenti a simili infrazioni, sulla scorta – peraltro – della stessa ammissione del professionista incolpato, che aveva dedotto di essere stato già giudicato per violazioni dello stesso tipo.
La contestazione disciplinare deve esporre sufficientemente i fatti e indicare le norme violate, ma la recidiva non deve necessariamente essere formulata con una contestazione autonoma ed espressa: può essere implicitamente contestata se risulta dal contenuto complessivo degli addebiti e delle vicende disciplinari rappresentate.
Principio del divieto di reformatio in pejus
Ritiene, infatti, il collegio che è univocamente sussistente la denunciata violazione del principio del divieto della reformatio in pejus (pacificamente applicabile anche in sede di giudizio disciplinare) dal momento che, una volta escluso l’addebito – pure contestato all’incolpato – consistito nel non aver dato riscontro alla richiesta di chiarimenti fatta dal COA, il CNF non poteva legittimamente confermare l’entità della sanzione come inflitta dal primo giudice ma avrebbe dovuto computare la graduale riduzione della stessa, determinandola con esclusivo riguardo al primo illecito (consistito nel non aver partecipato a due udienze quale difensore di fiducia di distinti imputati senza allegare alcun legittimo impedimento e senza nominare, altresì, un sostituto processuale), del quale era stata ravvisata la sussistenza, in conformità alla decisione del COA sul punto.
Il divieto di reformatio in pejus si applica anche al giudizio disciplinare: quando il giudice dell’impugnazione esclude uno degli illeciti e l’incolpato è l’impugnante, non può mantenere invariata la sanzione senza rideterminarla in diminuzione sulla base dei soli illeciti rimasti accertati.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare forense, la recidiva può ritenersi implicitamente contestata quando emerga dal contenuto complessivo della descrizione degli addebiti e delle vicende disciplinari richiamate e risulti compresa nella contestazione sottoposta alla decisione; non è sempre necessaria una contestazione autonoma ed espressa.
- Il divieto di reformatio in pejus opera anche nel giudizio disciplinare. Se, in accoglimento dell’impugnazione dell’incolpato, viene escluso uno degli addebiti, il giudice non può confermare senza rideterminazione la sanzione originaria: deve quantificarla nuovamente considerando gli illeciti rimasti accertati e i criteri sanzionatori applicabili.
- Il ne bis in idem disciplinare richiede la medesimezza dei fatti e la rilevanza di una precedente decisione definitiva; non basta che i diversi procedimenti riguardino violazioni della stessa tipologia, se si riferiscono a condotte, udienze o soggetti assistiti distinti.
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