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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2479/2020 del 04/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il titolare di un’impresa edile impugnò un avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per l’anno d’imposta 2003. La Commissione tributaria di primo grado annullò l’avviso, ritenendo inesistente la notificazione perché eseguita da un agente di polizia municipale. In appello, la Commissione tributaria regionale del Piemonte riformò integralmente la decisione: respinse le eccezioni preliminari e ritenne fondata la pretesa tributaria, considerando ritualmente notificato l’avviso da un agente nominato messo notificatore e imputabili al 2003 i corrispettivi dell’appalto eseguito per una committente, poiché i lavori risultavano accettati in quell’anno. Il contribuente ha proposto due motivi di ricorso. Con il primo ha denunciato violazione di legge quanto alla ritualità della notificazione, sostenendo che l’agente di polizia municipale nominato messo notificatore non fosse equiparabile al messo comunale previsto dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973; ha inoltre dedotto che la CTR avesse pronunciato sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo nonostante la formazione di un giudicato interno sulla dichiarata inesistenza della notificazione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 109, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 e di altre disposizioni, nonché vizio motivazionale, contestando l’imputazione dei corrispettivi all’anno 2003: secondo il ricorrente, per l’appalto rileva l’accettazione delle opere da parte del committente e la mera data di ultimazione dei lavori non dimostrava tale accettazione. In memoria il contribuente ha eccepito la tardività del controricorso e, in subordine, invocato lo ius superveniens in materia di sanzioni introdotto dal d.lgs. n. 158 del 2015.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile per tardività il controricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha rigettato il primo motivo: ha escluso la dedotta extrapetizione e la violazione del giudicato interno, ritenendo corretto considerare che l’appello dell’Ufficio investisse anche la declaratoria di inesistenza della notificazione; ha inoltre ritenuto conforme alla disciplina applicabile l’accertamento della CTR circa l’investitura del notificatore, nominato messo notificatore con deliberazione della Giunta comunale. In ogni caso, l’eventuale invalidità della notificazione non comportava automaticamente l’invalidità dell’atto, essendo l’avviso stato pienamente conosciuto dal contribuente e avendo raggiunto il suo scopo. Ha accolto il secondo motivo: pur avendo enunciato il principio secondo cui i ricavi da appalto rilevano quando i lavori ultimati siano stati accettati dal committente, la CTR non lo ha correttamente applicato, poiché ha desunto l’accettazione dalla sola indicazione della data di ultimazione dei lavori contenuta in una comunicazione inviata nell’aprile 2004 per ottenere il certificato di agibilità-usabilità, circostanza giudicata neutra e non sufficiente. La sentenza è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per il riesame e per la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha deciso l’invocazione subordinata dello ius superveniens in materia di sanzioni.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità, per tardività, del controricorso, siccome proposto oltre i termini di cui all’art. 370 c.p.c..

    Il controricorso proposto oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c. è inammissibile per tardività.

  • art. 60, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 600 del 1973

    Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita…a) dai messi comunali ovvero da messi speciali autorizzati dall’Ufficio”.

    La disciplina richiamata attribuisce il potere di notificazione degli atti impositivi ai messi comunali e ai messi speciali autorizzati dall’Ufficio. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto conforme all’assetto normativo applicabile ratione temporis l’accertamento della CTR circa la rituale investitura del notificatore da parte del soggetto comunale legittimato.

  • art. 109, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986

    in virtù del principio di competenza nell’imputazione temporale dei componenti di reddito, avente carattere inderogabile, con riferimento ai contratti di appalto, concorrono alla formazione del reddito d’impresa, in un periodo determinato, esclusivamente i ricavi per i corrispettivi dei lavori ultimati, ossia per i quali sia intervenuta l’accettazione del committente, derivante dalla positiva esecuzione del collaudo o conseguente all’espressione, per “facta concludentia”, di una volontà incompatibile con la mancata accettazione, secondo quanto stabilito nell’art. 1665 c.c., comma 2 e 3

    Per i corrispettivi di appalto, il principio inderogabile di competenza temporale impone di imputare i ricavi al periodo in cui i lavori ultimati sono stati accettati dal committente. L’accettazione può risultare dal collaudo positivo oppure da comportamenti concludenti incompatibili con la mancata accettazione; la sola indicazione della data di ultimazione dei lavori non basta a dimostrarla.

  • art. 1665, commi 2 e 3, c.c.

    in virtù del principio di competenza nell’imputazione temporale dei componenti di reddito, avente carattere inderogabile, con riferimento ai contratti di appalto, concorrono alla formazione del reddito d’impresa, in un periodo determinato, esclusivamente i ricavi per i corrispettivi dei lavori ultimati, ossia per i quali sia intervenuta l’accettazione del committente, derivante dalla positiva esecuzione del collaudo o conseguente all’espressione, per “facta concludentia”, di una volontà incompatibile con la mancata accettazione, secondo quanto stabilito nell’art. 1665 c.c., comma 2 e 3

    Ai fini dell’individuazione dell’accettazione dell’opera rilevante per l’imputazione temporale dei ricavi, l’accettazione può risultare dal collaudo positivo o da comportamenti concludenti che manifestino una volontà incompatibile con il rifiuto dell’opera.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 2, lett. b) e di ulteriori disposizioni di legge, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.

    La Corte ha esaminato il secondo motivo come denuncia di violazione o falsa applicazione di legge e di vizio motivazionale; la cassazione è stata disposta perché la CTR non ha correttamente applicato il criterio legale dell’accettazione dei lavori e ha fondato la conclusione su un dato neutro.

Massime di principio

  • Nei contratti di appalto, i corrispettivi concorrono al reddito d’impresa nel periodo in cui i lavori ultimati sono accettati dal committente. L’accettazione può risultare dal collaudo positivo o da comportamenti concludenti incompatibili con la mancata accettazione; la sola attestazione della data di ultimazione dei lavori non è, di per sé, sufficiente a provarla.
  • La notificazione di un atto impositivo è una condizione della sua efficacia, non un requisito della sua esistenza o del suo perfezionamento giuridico. La sua inesistenza o invalidità non determina automaticamente l’inesistenza o l’invalidità dell’atto se il contribuente ne ha avuto piena conoscenza entro il termine di decadenza previsto per l’esercizio del potere impositivo e l’atto ha raggiunto il suo scopo; la prova della conoscenza tempestiva grava sull’Amministrazione finanziaria.
  • L’impugnazione della statuizione relativa alla mancanza dei poteri del notificatore può investire anche la conseguente declaratoria di inesistenza della notificazione, quando quest’ultima costituisca effetto della prima statuizione e il gravame risulti rivolto contro di essa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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