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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2503/2020 del 04/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La società ricorrente aveva acquistato il 23 dicembre 2003 dall’Agenzia del Demanio, nell’ambito della dismissione del patrimonio immobiliare statale, un immobile destinato ad alloggio di servizio e occupato da un dipendente dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che lo utilizzava per esigenze abitative connesse al servizio. Nell’aprile 2005 la società aveva chiesto al Tribunale di Napoli il rilascio dell’immobile, assumendo che, cessato l’uso pubblico per effetto della vendita, fosse venuto meno anche il titolo concessorio dell’occupante, la cui concessione, secondo l’attrice, era comunque scaduta nel 2001; aveva inoltre chiesto il risarcimento dei danni. Il convenuto aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia, connessa a un rapporto di pubblico impiego e a una concessione, spettasse al giudice amministrativo, e aveva dedotto nel merito il rinnovo della concessione fino al 31 dicembre 2005. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1244/2011, aveva respinto l’eccezione di giurisdizione e rigettato la domanda nel merito. In appello, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4038/2017 depositata il 6 ottobre 2017, aveva riformato la decisione dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo, perché riteneva necessario accertare l’esistenza del titolo concessorio. La società, succeduta alla precedente acquirente, ha proposto ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione. Con il primo motivo ha denunciato la violazione della disciplina sulla dismissione dei beni pubblici e dell’art. 826 c.c., sostenendo che la vendita aveva fatto cessare l’uso pubblico e i rapporti concessori, sicché la domanda di rilascio riguardava un diritto soggettivo e spettava al giudice ordinario. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., sul motivo di appello relativo all’applicazione della disciplina legislativa di privatizzazione e dismissione. L’ex dipendente non ha svolto attività difensiva in Cassazione; l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha depositato un atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e ha dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la domanda avesse a oggetto il rilascio dell’immobile in base al diritto soggettivo vantato dall’acquirente, sul presupposto della cessazione dell’uso pubblico e della conseguente caducazione dei titoli di detenzione. La controversia era quindi tra privati e diretta a verificare l’esistenza di un titolo legittimo dell’occupante; l’eventuale protrazione degli effetti della concessione rilevava come questione di merito, non come questione attributiva della giurisdizione amministrativa. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli, che dovrà decidere il merito e regolare anche le spese del giudizio di cassazione. Il secondo motivo non è stato autonomamente esaminato, risultando assorbito dall’accoglimento del primo.

Norme richiamate

  • art. 29 D.L. 269/2003, conv. con modif. dalla L. 326/2003

    con la richiamata disposizione normativa – in concreto applicabile nel caso di specie – venne prevista, ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti per l’anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, in funzione del patto di stabilità e crescita, la programmazione dell’alienazione di tali immobili mediante prioritario riferimento a quelli per i quali era stato già determinato il valore di mercato, autorizzandosi, a tal proposito, l’Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministeri interessati, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili adibiti o comunque destinati ad uffici pubblici non assoggettati alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale dettate dal D.Lgs. n. 490 del 1999, specificandosi, in merito, che la vendita avrebbe fatto venir meno l’uso governativo, ovvero l’uso pubblico e l’eventuale diritto di prelazione spettante ad enti pubblici anche in caso di rivendita.

    La disposizione applicabile alla dismissione comportava che la vendita facesse venir meno l’uso governativo o pubblico dell’immobile; nel caso deciso, la cessazione dell’uso pubblico costituiva il presupposto per la pretesa di rilascio azionata dall’acquirente.

  • artt. 1 e segg. D.L. 351/2001, conv. con modif. dalla L. 410/2001

    la società ricorrente ha inteso evidenziare che, per effetto della dismissione dei beni pubblici di cui alla citata L. n. 326 del 2003, il venir meno dell’uso pubblico, quale requisito identificativo della demanialità o della patrimonialità indisponibile, si era venuto a verificare in coincidenza con l’intervenuta vendita dell’immobile in suo favore da parte dell’Amministrazione dei Monopoli nel quadro della procedura di dismissione immobiliare da essa attuata

    La Corte ha richiamato la disciplina della dismissione per inquadrare la vicenda, ma il passaggio applicativo determinante è la regola specifica dell’art. 29 del D.L. 269/2003 sulla cessazione dell’uso pubblico conseguente alla vendita.

  • art. 826 c.c.

    con la conseguente sopravvenuta caducazione anche dei rapporti tra P.A. concedente e terzi

    La Corte considera la cessazione dell’uso pubblico e la conseguente caducazione dei rapporti derivati dalla concessione come elementi rilevanti per la domanda di rilascio, senza che occorra attribuire al giudice amministrativo l’accertamento della giurisdizione.

  • art. 112 c.p.c.

    La norma è stata invocata dalla ricorrente per denunciare l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla disciplina della dismissione; la Corte non ha deciso autonomamente la censura, avendo accolto il primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La disposizione è indicata come parametro del primo motivo di ricorso, accolto dalla Corte in relazione alla questione di giurisdizione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La disposizione è indicata come parametro del secondo motivo, relativo alla nullità della sentenza per omessa pronuncia; tale motivo non è stato autonomamente esaminato.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a beni pubblici concessi in uso, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la lite origina dal rapporto tra il concessionario e un terzo, l’amministrazione concedente resta estranea al rapporto derivato e non è ravvisabile un collegamento diretto con l’atto autoritativo di concessione, che costituisce soltanto un presupposto della controversia.
  • La giurisdizione appartiene invece al giudice amministrativo quando la pretesa è direttamente riferibile all’atto di concessione e l’amministrazione concedente ha espressamente previsto e autorizzato il rapporto tra concessionario e terzo.
  • Quando l’acquirente di un immobile dismesso dalla pubblica amministrazione agisce per ottenerne il rilascio assumendo che la vendita abbia fatto cessare l’uso pubblico e il titolo di detenzione, la controversia riguarda il diritto soggettivo al rilascio; l’eventuale permanenza o protrazione degli effetti della concessione è questione di merito, potenzialmente impeditiva della domanda, e non determina di per sé la giurisdizione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali

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