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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2505/2020 del 04/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionaria)

La controversia

La società aveva chiesto al Tribunale regionale delle acque pubbliche del Lazio la restituzione di 213.202,86 euro, oltre accessori, versati per evitare la riscossione coattiva in relazione a richieste regionali di maggiorazioni dei canoni per derivazioni idroelettriche. Il TRAP, con sentenza n. 23 del 2017, aveva accolto la domanda; il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 63/2019 depositata il 18 febbraio 2019, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda restitutoria. La società ha proposto tre motivi. Con il primo ha contestato l’interpretazione dell’art. 1, commi 1-3, della L.R. Abruzzo n. 38 del 2013: a suo avviso, la maggiorazione di cui al comma 1, lett. b), avrebbe riguardato soltanto i concessionari in scadenza o in prosecuzione della gestione secondo l’art. 12 del D.Lgs. n. 79 del 1999, e non anche la propria concessione. Con il secondo, in subordine, ha sostenuto che l’estensione della maggiorazione a tutti i concessionari con potenza superiore a 220 kW contrastasse con i limiti costituzionali della potestà legislativa regionale e con la disciplina statale. Con il terzo ha censurato l’applicazione della maggiorazione del 10% prevista dall’art. 2, comma 1, della legge regionale, deducendo che essa presupponeva l’uso di beni demaniali e non poteva gravare sui beni ancora di proprietà del concessionario durante la vigenza della concessione.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi. Ha ritenuto che l’art. 1, comma 2, della L.R. Abruzzo n. 38 del 2013 abbia portata autonoma rispetto al comma 1 e assoggetti alla misura di compensazione di 7 euro per kW tutte le derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico con potenza nominale media superiore a 220 kW, senza limitarla ai concessionari in scadenza o in prosecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 79 del 1999. Ha inoltre escluso i prospettati dubbi di legittimità costituzionale, richiamando la potestà regionale di determinare e aumentare i canoni, nel rispetto dell’onerosità della concessione, della proporzionalità rispetto allo sfruttamento e all’utilità ricavata e di una ragionevole gradualità dell’incremento. Ha invece accolto il terzo motivo: ai sensi dell’art. 25, comma 1, del R.D. n. 1775 del 1933, il passaggio allo Stato delle opere attinenti alle derivazioni avviene al termine dell’utenza; durante la concessione, in mancanza della demanialità attuale dei beni, non è applicabile la maggiorazione del 10% prevista per l’uso di beni demaniali. La sentenza del TSAP è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo, con rinvio al TSAP in diversa composizione, che dovrà rivalutare la misura effettivamente dovuta in base ai titoli di maggiorazione applicabili. Al giudice di rinvio è stata rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L.R. Abruzzo n. 38/2013, art. 1, comma 2

    Sulla base di questo corretto approccio, il TSAP – sul pacifico presupposto che la richiesta fatta dalla Regione Abruzzo riguardava la maggiorazione prevista dalla L.R. in questione, art. 1, comma 2 – ha legittimamente ritenuto che la disposizione contenuta in detto comma non presenta elementi di equivocità, avendo inteso – nel riferirsi alla misura di compensazione di cui al comma 1, lett. b) – circoscrivere, limitandolo al solo “canone ulteriore” contemplato nella citata lett. b), l'“ulteriore onere” che si applica a tutte le derivazioni di acque pubbliche con potenza nominale media di concessione superiore a 220 kw..

    Il comma 2 ha portata autonoma rispetto ai presupposti soggettivi del comma 1 e rende applicabile la maggiorazione prevista dal comma 1, lett. b), a tutte le derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico con potenza nominale media di concessione superiore a 220 kW.

  • D.Lgs. n. 112/1998, art. 89, comma 1

    In particolare, è stato già chiarito da queste Sezioni unite (cfr. le sentenze nn. 15234/2009, 23548/2009 e 15144/2011) che la potestà delle Regioni di fissare la misura del canone di concessione di derivazione per uso idroelettrico si fonda sul trasferimento ad esse delle funzioni afferenti, tra l’altro, alla “determinazione dei canoni di concessione” relativi “alle derivazioni di acqua pubblica”, in forza del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 89, comma 1, specificandosi che detta potestà ricomprende anche quella (di minore ampiezza e, dunque, in essa inclusa) di aumentare il canone di concessione, giacchè qualsiasi limitazione del potere regionale al solo momento della “determinazione” iniziale comprimerebbe il trasferimento delle funzioni relative, operato dallo Stato senza riserva alcuna.

    Il trasferimento alle Regioni delle funzioni relative alla determinazione dei canoni per le derivazioni di acqua pubblica comprende anche il potere di aumentarli, non essendo limitato alla determinazione iniziale.

  • art. 117, comma 3, Cost.

    Infatti, nella predetta materia, da ascriversi, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione recata dalla L.Cost. n. 3 del 2001, a quella della “produzione di energia”, attribuita alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, in forza dell’art. 117 Cost., comma 3 l’unico principio fondamentale della legislazione statale va ravvisato nella onerosità della concessione e nella proporzionalità del canone all’effettiva entità dello sfruttamento delle risorse pubbliche che la concessione comporta e all’utilità che il concessionario ne ricava, così da imporre una ragionevole gradualità di incremento del canone da parte delle Regioni.

    Nella materia di competenza concorrente della produzione di energia, i principi fondamentali statali richiedono che la concessione sia onerosa e che il canone sia proporzionato allo sfruttamento della risorsa e all’utilità ottenuta, con incrementi regionali ragionevolmente graduali.

  • R.D. n. 1775/1933, art. 25, comma 1

    Ritiene il Collegio che il riportato risultato ermeneutico non può essere condiviso perchè dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 25, comma 1, si evince chiaramente che il passaggio in proprietà dello Stato delle opere attinenti alle derivazioni di acqua pubblica avviene solo al termine dell’utenza e che, di conseguenza, durante la vigenza delle concessioni riconosciute alla ricorrente, stante il difetto del requisito della demanialità dei beni (verificabile solo successivamente in coincidenza con il momento della scadenza delle concessioni), non può essere applicata la citata norma regionale contemplante la maggiorazione del canone per l’uso dei beni demaniali.

    Le opere attinenti alle derivazioni di acqua pubblica passano in proprietà dello Stato soltanto al termine dell’utenza; prima della scadenza della concessione, in assenza della demanialità attuale dei beni, non può applicarsi la maggiorazione prevista per il loro uso.

Massime di principio

  • Quando il testo di una disposizione è chiaro e univoco, l’interprete deve attenersi al suo significato letterale e non può ricorrere alla ricerca della mens legis per modificarne la portata precettiva; il criterio dell’intenzione legislativa assume funzione sussidiaria in presenza di ambiguità.
  • Una disposizione regionale che estenda espressamente una misura di compensazione a tutte le derivazioni idroelettriche sopra una determinata soglia di potenza può avere portata autonoma rispetto alle disposizioni che disciplinano gli oneri dei concessionari in scadenza o in prosecuzione della gestione.
  • Il trasferimento alle Regioni delle funzioni relative alla determinazione dei canoni di concessione per derivazioni di acqua pubblica comprende anche il potere di aumentarli, nel rispetto dei principi di onerosità della concessione, proporzionalità del canone all’entità dello sfruttamento e all’utilità ricavata, e ragionevole gradualità degli aumenti.
  • Quando la legge collega una maggiorazione del canone all’uso di beni demaniali, tale maggiorazione non è applicabile durante la concessione se le opere interessate passano in proprietà dello Stato e acquistano natura demaniale soltanto al termine dell’utenza.

Come è indicizzato

RamiObbligazioniProcesso civile

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