Cassazione Civile, Ordinanza n. 17592/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo debitore di un conto corrente e per un finanziamento connesso, garantiti da fideiussione omnibus prestata da una persona fisica. La società correntista e la fideiussore opposero il decreto deducendo: la nullità del conto corrente per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e per applicazione di un tasso unilateramente aumentato fino a livelli asseritamente usurari; la liberazione della garante ex art. 1957 c.c. per mancata tempestiva azione verso il debitore principale dopo la revoca degli affidamenti; la violazione degli obblighi informativi verso il fideiussore; la nullità della fideiussione per indeterminatezza dell’oggetto e, in appello, per contrasto con la normativa antitrust e con lo schema ABI oggetto del provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005; la domanda di manleva nei confronti di un ulteriore consorzio fideiussore, per l’asserita concorrente garanzia prestata a favore della società; infine, la censura sulle spese, perché liquidate anche in favore della banca cedente nonostante la cessione del credito. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame, ritenendo infondate le censure sul contratto di fideiussione, tardiva e inammissibile la nuova produzione documentale relativa alla manleva e corretta la liquidazione delle spese. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione di norme antitrust, dell’art. 1957 c.c. e del precedente di legittimità n. 29810/2017, assumendo la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c.; 2) omesso esame/carenza motivazionale sulla nullità della fideiussione per violazione di norme imperative; 3) omessa pronuncia sulla medesima nullità; 4) violazione delle norme sulla fideiussione e sulla chiamata in causa/manleva per il consorzio; 5) violazione delle norme sulle spese, per la condanna anche in favore della banca cedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto contro argomentazioni della sentenza di primo grado e non della sentenza d’appello, la quale si sostituisce integralmente a quella precedente. Ha ritenuto inammissibili o infondati il secondo e il terzo motivo: inammissibile la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché formulata su questioni e non su un fatto storico; insussistente l’omessa pronuncia perché la specifica questione di nullità antitrust era stata introdotta solo negli scritti conclusionali di appello, che non possono ampliare il thema decidendum; inoltre, la rilevabilità officiosa della nullità contrattuale presuppone che i fatti costitutivi siano già stati tempestivamente allegati, condizione qui non dimostrata. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la produzione documentale in appello era tardiva secondo l’art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo applicabile, che preclude nuovi documenti salvo impossibilità non imputabile; inoltre, la pretesa di manleva non risultava adeguatamente supportata né quanto alla posizione della società debitrice principale né quanto a quella del fideiussore. Anche il quinto motivo è stato respinto: la banca cedente era ancora parte costituita nel giudizio di appello e non vi era un provvedimento formale di estromissione; la liquidazione delle spese per fasi in favore di cedente e cessionaria è stata quindi ritenuta corretta e non duplicativa. Il ricorso è stato rigettato con condanna solidale dei ricorrenti alle spese di legittimità e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte non accoglie la censura sulla liberatoria del fideiussore, rilevando che la specifica nullità antitrust della clausola derogatoria non era stata tempestivamente allegata nei termini necessari per il rilievo officioso.
Richiamato per i contratti di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziali: la nullità colpisce solo le clausole riproduttive dell’intesa vietata, salvo prova di una diversa volontà delle parti o dell’interdipendenza dell’intero contratto.
Norma antitrust richiamata come base della dedotta nullità della fideiussione conforme allo schema ABI; la Corte osserva però che la questione non era stata tempestivamente introdotta con i necessari fatti costitutivi.
art. 101 TFUE
Richiamato insieme alla disciplina antitrust interna come parametro della nullità delle clausole fideiussorie riproduttive di intese vietate.
Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile
In appello vige il divieto di nuovi documenti salvo prova di impossibilità non imputabile; la mera utilità o indispensabilità non basta.
Non vi è omessa pronuncia quando la questione, in concreto, sia stata introdotta solo in comparsa conclusionale o memoria di replica, cioè oltre il momento utile per la sua rituale deduzione.
La comparsa conclusionale serve solo a illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte e non può introdurre questioni nuove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non riguarda domande, eccezioni, questioni o argomentazioni.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La dedotta omissione di pronuncia va ricondotta a questo vizio solo se la questione era stata ritualmente introdotta nel giudizio di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussiste il presupposto processuale per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è denunciabile il vizio della sentenza di primo grado se la sentenza d’appello ha operato l’effetto sostitutivo; il controllo di legittimità deve investire la decisione di appello.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di questioni giuridiche, eccezioni o motivi di gravame.
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste se la questione è stata introdotta per la prima volta negli scritti conclusionali, poiché tali scritti non possono ampliare il thema decidendum.
- La rilevabilità officiosa della nullità contrattuale è possibile anche in appello e in cassazione, ma solo sulla base di fatti costitutivi già tempestivamente allegati e nel rispetto del contraddittorio.
- Nei contratti di fideiussione collegati a intese anticoncorrenziali la nullità è, di regola, parziale e colpisce le sole clausole riproduttive dello schema vietato, salvo prova della volontà delle parti di rendere essenziale l’intero assetto negoziale.
- In appello la produzione di nuovi documenti è ammessa solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli prima per causa non imputabile; non basta invocare la loro utilità decisoria.
- La liquidazione delle spese deve tener conto della presenza in giudizio del cedente e del cessionario del credito, potendo essere ripartita per fasi senza integrare duplicazione indebita.
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