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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14254/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (6 mesi di arresto e euro 1.500,00 di ammenda, per art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30/4/1992, n. 285) lamentando: 1) omessa valutazione da parte della Corte d'appello di una memoria difensiva depositata il 11/6/2025, nella quale era prodotta la prova dell'avvenuto pagamento di una precedente pena pecuniaria (e documentazione sulle condizioni di vita e capacità reddituale), elemento che avrebbe potuto incidere sulla concessione della pena pecuniaria sostitutiva ex art. 53 L. 24/11/1981, n. 689; 2) errata e parziale valutazione, nella decisione di rigetto della sostituzione della pena detentiva, degli elementi previsti dagli artt. 58 e 59 della L. n. 689/1981 e dei parametri di individualizzazione della pena indicati dall'art. 133 c.p., con esclusiva valorizzazione della brevità del lasso temporale e della carenza di efficacia delle precedenti condanne.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la prima censura (omessa valutazione della memoria difensiva contenente prova del pagamento della precedente sanzione pecuniaria), con valore assorbente. Per tal motivo la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio limitatamente alla questione della concessione della pena pecuniaria sostitutiva; il rinvio è disposto ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. E' stata invece dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato (la condanna sostanziale resta quindi efficace).

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c)

    Norma incriminatrice applicata per la condanna (guida in stato di alterazione); il giudice di merito aveva confermato la condanna per tale fattispecie.

  • L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53

    Disposizione che consente, in determinati casi, la sostituzione della pena detentiva breve con una sanzione pecuniaria; la Corte ha dovuto valutare la richiesta di sostituzione tenendo conto degli elementi prodotti dall'imputato, ivi compresa la prova dell'eventuale pagamento di precedenti sanzioni pecuniarie.

  • L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 58 e 59

    Norme richiamate dal ricorrente come parametri per la valutazione dell'idoneità della sanzione pecuniaria; attengono ai criteri e ai limiti delle sanzioni pecuniarie e alla loro applicazione.

  • Codice penale, art. 133

    Articolo sui criteri di individualizzazione della pena che devono essere considerati dal giudice nella scelta della sanzione; la Corte di merito doveva valutare questi parametri nel decidere sulla sostituzione.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Norma procedurale richiamata per la limitazione dell'enunciazione dei motivi nella decisione di cassazione; utilizzata dalla Corte per la motivazione sintetica in sede di esame del ricorso.

  • Giurisprudenza di legittimità sul valore delle memorie difensive

    Principio secondo cui l'omessa valutazione di memorie difensive non costituisce automaticamente causa di nullità, ma può determinare l'annullamento quando le memorie contengano elementi specifici e decisivi non considerati dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Se il difensore deposita una memoria con documenti contenenti elementi decisivi (es. prova di pagamento di precedenti sanzioni), il giudice di merito è tenuto a valutarla esplicitamente; l'omissione può portare ad annullamento con rinvio per vizio della motivazione.
  • Nelle istanze di sostituzione della pena detentiva breve con sanzione pecuniaria ex art. 53 L. 689/1981 il giudice deve considerare tutte le circostanze previste dall'art. 133 c.p. e dai criteri della L. n. 689/1981 (capacità reddituale, esecuzione di precedenti sanzioni, efficacia rieducativa), non limitandosi a valutazioni parziali.
  • L'omessa valutazione di elementi decisivi non comporta sempre nullità formale: la tutela avviene principalmente in sede di merito/cassazione per carenza o contraddittorietà della motivazione, con possibile annullamento e rinvio limitato al punto viziato.
  • La cassazione può annullare solo in parte la sentenza (ad esempio limitatamente alla determinazione o sostituzione della pena) lasciando impregiudicata l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità quando questo non sia stato messo in discussione dal ricorso.
  • Per evitare censure è opportuno produrre tempestivamente e con prova certa (PEC, certificati di pagamento, ricevute) ogni elemento rilevante ai fini della determinazione della pena e verificare che il giudice di merito abbia espresso valutazione formale su tali elementi.

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