Cassazione Penale, Sentenza n. 2477/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti erano state imputate per i reati contestati ai capi A (artt. 56, 48, 110, 479, 61 n.2 c.p.) e B (artt. 56, 110, 640, 61 n.7 c.p.) per aver allegato, nella causa civile n.1992/2020 del Tribunale di Ravenna, un documento del 15/09/2018 con cui la defunta Carla Grisandi dispensava le stesse dall'onere restitutorio di prestiti per complessivi €141.000; la sottoscrizione risultava apocrifa. In sede di udienza preliminare, per remissione della querela e richiesta concorde delle parti, è stata dichiarata la non procedibilità per la truffa (capo B) e, con applicazione dell'art.444 c.p.p., è stata inflitta la pena di 3 mesi per il falso (capo A). Le imputate hanno ricorso in Cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: sostenevano che la semplice allegazione documentale non integra necessariamente il reato di falso ideologico perché la sentenza civile non attesta la veridicità del fatto e il documento sarebbe stato inutile/inefficace (assenza di obbligo di collazione ai sensi dell'art.737 c.c.), dunque non presupposto necessario per l'adozione della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il sindacato sulla corretta qualificazione giuridica, nel caso di applicazione concordata della pena, è ammesso solo per errori manifesti; la censura proposta dalle ricorrenti richiedeva invece un accertamento di fatto (esistenza dell'obbligo di collazione e della rilevanza del documento) non desumibile con immediatezza dalla contestazione e quindi non idoneo a fondare il gravame. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il falso ideologico può colpire anche atti a contenuto dispositivi (come la sentenza) quando elementI fattuali falsi inerenti ai presupposti necessari per l'adozione dell'atto siano stati recepiti dal provvedimento giurisdizionale. Esito pratico: ricorsi inammissibili; condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento alla disciplina del tentativo; citato nella imputazione ma non centrale nella motivazione della Corte sulla inammissibilità del ricorso.
Norma richiamata nella contestazione relativa al falso ideologico; la Corte conferma che la fattispecie richiede che falsità riguardi presupposti necessari all'adozione dell'atto giudiziale.
Concorso di persone: norma usata per qualificare la partecipazione di più imputate nell'azione delittuosa; la Corte non cancella questa qualificazione, ma valuta l'ammissibilità del ricorso.
Riferimento a reati di falso: la Corte ricorda che il falso ideologico può investire anche atti dispositivi quando false premesse fattuali siano state recepite nel provvedimento.
Norma relativa alla truffa, contestata al capo B; tuttavia per effetto della remissione della querela e della richiesta concorde è stata dichiarata la non procedibilità per questo capo.
Art. 61 n.2 e n.7 cod. pen.
Circostanze aggravanti/rilevanti richiamate nell'imputazione; menzionate nel capo A e B della contestazione originale.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (accordo sulle conseguenze penali): in base a tale accordo il giudice ha applicato 3 mesi di reclusione per il falso; la Corte ha valutato l'impugnazione nel contesto di tale applicazione concordata.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Consente di dedurre in Cassazione l'erronea qualificazione giuridica del fatto; la Corte sottolinea però che, dopo un accordo sulla pena, tale sindacato è ammesso solo per errori manifesto ed evidenti.
Norma sulla collazione ereditaria citata dalle ricorrenti per sostenere l'inutilità del documento; la Corte osserva che l'accertamento dell'obbligo di collazione (e della relativa dispensa) comporta valutazioni di fatto non desumibili con immediatezza dalla contestazione.
Massime di principio
- Il falso ideologico può riguardare anche atti a contenuto dispositiv o (es. sentenze) quando la falsità concerne presupposti fattuali necessari per l'adozione dell'atto.
- Se le parti concordano l'applicazione della pena (art.444 c.p.p.), la Corte di legittimità può sindacare la qualificazione giuridica solo per errori manifesti, evidenti e privi di margini di opinabilità.
- La semplice produzione in giudizio di un documento potenzialmente falso può integrare reato solo se il documento è stato effettivamente recepito dall'autorità giudiziaria come presupposto necessario per il provvedimento.
- La censura in Cassazione che implichi un accertamento di fatto (es. l'esistenza dell'obbligo di collazione, la rilevanza probatoria o l'efficacia formale del documento) è in genere inammissibile se tale accertamento non emerge con immediatezza dagli atti di impugnazione.
- La remissione della querela può determinare la non procedibilità per talune fattispecie (es. truffa) mentre altre posizioni possono essere risolte con applicazione concordata della pena.
- Per difendersi in casi analoghi conviene documentare già in sede di merito (atto civile e fase dibattimentale) l'inutilità o irrilevanza del documento e produrre elementi che dimostrino che l'atto non poteva aver influito sui presupposti decisionali del giudice.
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