Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2477/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti erano state imputate per i reati contestati ai capi A (artt. 56, 48, 110, 479, 61 n.2 c.p.) e B (artt. 56, 110, 640, 61 n.7 c.p.) per aver allegato, nella causa civile n.1992/2020 del Tribunale di Ravenna, un documento del 15/09/2018 con cui la defunta Carla Grisandi dispensava le stesse dall'onere restitutorio di prestiti per complessivi €141.000; la sottoscrizione risultava apocrifa. In sede di udienza preliminare, per remissione della querela e richiesta concorde delle parti, è stata dichiarata la non procedibilità per la truffa (capo B) e, con applicazione dell'art.444 c.p.p., è stata inflitta la pena di 3 mesi per il falso (capo A). Le imputate hanno ricorso in Cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: sostenevano che la semplice allegazione documentale non integra necessariamente il reato di falso ideologico perché la sentenza civile non attesta la veridicità del fatto e il documento sarebbe stato inutile/inefficace (assenza di obbligo di collazione ai sensi dell'art.737 c.c.), dunque non presupposto necessario per l'adozione della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il sindacato sulla corretta qualificazione giuridica, nel caso di applicazione concordata della pena, è ammesso solo per errori manifesti; la censura proposta dalle ricorrenti richiedeva invece un accertamento di fatto (esistenza dell'obbligo di collazione e della rilevanza del documento) non desumibile con immediatezza dalla contestazione e quindi non idoneo a fondare il gravame. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il falso ideologico può colpire anche atti a contenuto dispositivi (come la sentenza) quando elementI fattuali falsi inerenti ai presupposti necessari per l'adozione dell'atto siano stati recepiti dal provvedimento giurisdizionale. Esito pratico: ricorsi inammissibili; condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina del tentativo; citato nella imputazione ma non centrale nella motivazione della Corte sulla inammissibilità del ricorso.

  • art. 48 cod. pen.

    Norma richiamata nella contestazione relativa al falso ideologico; la Corte conferma che la fattispecie richiede che falsità riguardi presupposti necessari all'adozione dell'atto giudiziale.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone: norma usata per qualificare la partecipazione di più imputate nell'azione delittuosa; la Corte non cancella questa qualificazione, ma valuta l'ammissibilità del ricorso.

  • art. 479 cod. pen.

    Riferimento a reati di falso: la Corte ricorda che il falso ideologico può investire anche atti dispositivi quando false premesse fattuali siano state recepite nel provvedimento.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma relativa alla truffa, contestata al capo B; tuttavia per effetto della remissione della querela e della richiesta concorde è stata dichiarata la non procedibilità per questo capo.

  • art. 61 n.2 e n.7 cod. pen.

    Art. 61 n.2 e n.7 cod. pen.

    Circostanze aggravanti/rilevanti richiamate nell'imputazione; menzionate nel capo A e B della contestazione originale.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (accordo sulle conseguenze penali): in base a tale accordo il giudice ha applicato 3 mesi di reclusione per il falso; la Corte ha valutato l'impugnazione nel contesto di tale applicazione concordata.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Consente di dedurre in Cassazione l'erronea qualificazione giuridica del fatto; la Corte sottolinea però che, dopo un accordo sulla pena, tale sindacato è ammesso solo per errori manifesto ed evidenti.

  • art. 737 cod. civ.

    Norma sulla collazione ereditaria citata dalle ricorrenti per sostenere l'inutilità del documento; la Corte osserva che l'accertamento dell'obbligo di collazione (e della relativa dispensa) comporta valutazioni di fatto non desumibili con immediatezza dalla contestazione.

Massime di principio

  • Il falso ideologico può riguardare anche atti a contenuto dispositiv o (es. sentenze) quando la falsità concerne presupposti fattuali necessari per l'adozione dell'atto.
  • Se le parti concordano l'applicazione della pena (art.444 c.p.p.), la Corte di legittimità può sindacare la qualificazione giuridica solo per errori manifesti, evidenti e privi di margini di opinabilità.
  • La semplice produzione in giudizio di un documento potenzialmente falso può integrare reato solo se il documento è stato effettivamente recepito dall'autorità giudiziaria come presupposto necessario per il provvedimento.
  • La censura in Cassazione che implichi un accertamento di fatto (es. l'esistenza dell'obbligo di collazione, la rilevanza probatoria o l'efficacia formale del documento) è in genere inammissibile se tale accertamento non emerge con immediatezza dagli atti di impugnazione.
  • La remissione della querela può determinare la non procedibilità per talune fattispecie (es. truffa) mentre altre posizioni possono essere risolte con applicazione concordata della pena.
  • Per difendersi in casi analoghi conviene documentare già in sede di merito (atto civile e fase dibattimentale) l'inutilità o irrilevanza del documento e produrre elementi che dimostrino che l'atto non poteva aver influito sui presupposti decisionali del giudice.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.