Cassazione Civile, Ordinanza n. 38505/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione ex art. 5-ter della L. n. 89 del 2001, nel quale la Corte d'appello di Perugia, quale giudice del rinvio dopo una precedente cassazione, aveva liquidato al difensore della parte vittoriosa le spese dei vari gradi di giudizio, ma senza riconoscere, per il giudizio di merito e per il giudizio di rinvio, il compenso previsto per la fase istruttoria e di trattazione. Il ricorrente ha quindi denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., nonché dei D.M. n. 55 del 2014 e n. 37 del 2018, sostenendo che l'omesso riconoscimento di quella fase avesse comportato una liquidazione inferiore al minimo tariffario inderogabile. La censura si fondava sull'assunto che, ai fini della liquidazione della fase istruttoria, rileva anche l'esame di provvedimenti giudiziali adottati nel corso del procedimento e in funzione dell'istruzione, compresi quelli dai quali si desuma che l'istruzione non fosse necessaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile anche al giudizio di opposizione ex art. 5-ter della L. n. 89 del 2001 il principio già affermato in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso per la fase istruttoria, rileva anche l'esame di provvedimenti emessi nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui emerga la non necessità di svolgerla. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, riconoscendo al ricorrente € 283,50 per la fase istruttoria e di trattazione nel giudizio di merito e € 283,50 per l'analoga fase nel giudizio di rinvio, per un totale di € 567,00, oltre accessori di legge. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 400, di cui € 100 per esborsi, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
utilizzato per la definizione accelerata in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
richiamato come norma sulla soccombenza e sulla regolazione delle spese processuali.
richiamato a sostegno della doglianza sulla liquidazione del compenso professionale, che non può essere fissata sotto i minimi dovuti secondo la disciplina applicabile.
normativa tariffaria applicabile alla liquidazione dei compensi forensi; la Corte afferma che la fase istruttoria va riconosciuta quando risulti l'esame di provvedimenti emessi nel corso e in funzione dell'istruzione.
richiamato insieme al D.M. n. 55 del 2014 quale fonte regolamentare rilevante per la liquidazione dei compensi.
art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55 del 2014
interpretato nel senso che, per liquidare il compenso della fase istruttoria, rileva anche l'esame di provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, inclusi quelli da cui si desuma che l'istruzione non fosse necessaria.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
utilizzato per decidere la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 5-ter della L. n. 89 del 2001
indica il tipo di giudizio di opposizione cui la Corte estende il principio elaborato in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione del compenso professionale per la fase istruttoria o di trattazione, non conta solo l'effettivo svolgimento di attività istruttoria, ma anche l'esame di provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso del processo e in funzione dell'istruzione, compresi quelli che evidenziano la non necessità di istruzione ulteriore.
- Il principio elaborato per l'opposizione a decreto ingiuntivo è estensibile ad altri procedimenti che presentino una struttura analoga, come il giudizio di opposizione ex art. 5-ter della L. n. 89 del 2001.
- Se la violazione denunciata attiene esclusivamente alla corretta applicazione dei criteri di liquidazione e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
- La liquidazione delle spese deve rispettare la disciplina tariffaria applicabile e non può omettere voci spettanti quando ne risultino i presupposti processuali, pena la riduzione indebita del compenso professionale.
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