Cassazione Penale, Sentenza n. 4988/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Sorrentino impugna in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna del Tribunale per il reato di cui agli artt. 81, comma 2 c.p. e 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; deduce violazione di legge e carenza di motivazione per il mancato esame di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa all'aumento per recidiva, escludendo la recidiva applicata, e ha rideterminato la pena in mesi otto e giorni dieci di arresto (escludendo l'aumento di mesi 1 e giorni 20 per recidiva). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la censura generica e impropria sul mancato approfondimento di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non è stata ritenuta idonea a riformare la decisione.
Norme richiamate
Riguarda la determinazione della pena in relazione al concorso di reati; qui citato come riferimento alla determinazione sanzionatoria complessiva.
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Norma sostanziale invocata quale fattispecie contravvenzionale contestata al ricorrente.
Prevede le cause di estinzione del reato o di non punibilità; il ricorrente aveva invocato il mancato esame di eventuali cause di non punibilità, ma la Cassazione ha ritenuto la doglianza formulata in modo generico e quindi inammissibile.
Introduzione di modifiche sostanziali riguardanti la recidiva; la Corte ricorda la giurisprudenza che considera la norma favorevole e vieta l'applicazione dell'aumento per recidiva ai reati contravvenzionali anche se il fatto è anteriore alla novella.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 19976 del 29/04/2010, Rv. 247647
Confermato il principio che, dopo l'entrata in vigore della L. n. 251/2005, l'aumento di pena per recidiva non è applicabile ai reati contravvenzionali trattandosi di norma sostanziale più favorevole.
Decreto-legge 23 ottobre 2020, n. 137
art. 23 (trattazione scritta)
Disposizione procedurale che ha consentito la trattazione scritta del ricorso davanti alla Corte di Cassazione nel procedimento in esame.
Massime di principio
- Dopo la L. n. 251/2005, l'aumento di pena per recidiva non è applicabile ai reati contravvenzionali: se il giudice lo ha applicato, la sentenza va rettificata con esclusione dell'aumento e rideterminazione della pena.
- Le disposizioni di natura sostanziale più favorevoli alla persona imputata vanno applicate anche se il fatto è anteriore alla loro entrata in vigore.
- In cassazione le censure generiche e non specificamente motivate, come l'invocazione astratta di mancato esame di cause di non punibilità, sono spesso dichiarate inammissibili; occorre indicare in modo preciso quale causa di non punibilità si ritiene non valutata e perché rilevante.
- Quando la Corte annulla solo parzialmente una sentenza (per esempio escludendo la recidiva), procede a una rideterminazione della pena se possibile, senza rinvio, se la correzione è immediatamente eseguibile.
- La PM può richiedere l'inammissibilità del ricorso; la decisione della Corte dipende dalla specificità delle censure e dalla rilevanza giuridica delle questioni sollevate.
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