Cassazione Civile, Ordinanza n. 31895/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La vicenda riguarda l’opposizione allo stato passivo di una procedura fallimentare, proposta da una banca per far ammettere un credito di euro 107.876,06 derivante da un mutuo fondiario concesso alla società poi fallita. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, ritenendo decorso il termine per il deposito del ricorso in opposizione rispetto alla comunicazione ex art. 97 l.fall. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostanzialmente deducendo violazione delle norme sul deposito telematico degli atti e sostenendo che il perfezionamento tempestivo del deposito dovesse essere ancorato alla seconda ricevuta di consegna (RdAC), e non all’ultima ricevuta di accettazione della cancelleria. Nel giudizio di legittimità è intervenuta una società cessionaria del credito, ma l’intervento è stato contestato sotto il profilo dell’ammissibilità. La ricorrente non ha però illustrato in modo specifico e autosufficiente gli esiti delle successive PEC (terza e quarta) né ha documentato adeguatamente la tempestività del deposito nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento della cessionaria del credito, ritenendo non consentito l’intervento del terzo nel giudizio di cassazione in mancanza dei presupposti per il successore a titolo particolare nel diritto controverso. Quanto al ricorso principale, lo ha dichiarato inammissibile perché il motivo era formulato in modo generico e astratto, privo delle specificazioni necessarie sulla concreta sequenza del deposito telematico e privo di adeguato supporto documentale sulle PEC rilevanti. La Corte ha richiamato il principio per cui, nel PCT, il deposito si perfeziona in via anticipata con la RdAC ma diventa efficace solo se superati i successivi controlli automatici e manuali, documentati dalla terza e soprattutto dalla quarta PEC di accettazione della cancelleria. Non essendo possibile verificare nel fascicolo la tempestività effettiva secondo tali criteri, il ricorso è stato respinto in rito, senza spese per mancata costituzione del fallimento intimato.
Norme richiamate
regola l’opposizione allo stato passivo; la sua tempestività era il tema del giudizio
la comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo segna il dies a quo per l’opposizione
prevede il termine per proporre opposizione allo stato passivo, ritenuto decorso dal tribunale
richiamato per l’intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso
art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012
il deposito telematico si ha per avvenuto al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna, ma ciò è subordinato al buon esito del procedimento telematico
art. 13, commi 2 e 3, d.m. n. 44/2011
la ricevuta di avvenuta consegna attesta il ricevimento nel dominio giustizia e, nel caso previsto, anche l’avvenuto deposito presso l’ufficio giudiziario
art. 13, comma 7, d.m. n. 44/2011
richiamato come base regolamentare dei controlli automatici e del perfezionamento del deposito telematico
art. 14, comma 7, Provv. DGSIA 16 aprile 2014
richiamato per i controlli automatici nell’ambito delle specifiche tecniche del PCT
art. 14, comma 10, Provv. DGSIA 16 aprile 2014
richiamato per i controlli manuali e l’accettazione del deposito
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il principio di autosufficienza del ricorso richiede specifica indicazione e, se necessario, sintesi o trascrizione dei documenti su cui il motivo si fonda
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
ai fini del deposito degli atti/documenti è necessario un riferimento idoneo a identificarne la fase di produzione nel giudizio di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato solo per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo civile telematico il deposito dell’atto si considera avvenuto in via anticipata con la ricevuta di avvenuta consegna, ma l’efficacia del deposito resta subordinata al positivo superamento dei controlli successivi, automatici e manuali, culminanti nell’accettazione della cancelleria.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, anche quando siano dedotti errores in procedendo, il motivo deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, riportarne almeno i passaggi essenziali e collegarli alla fase del giudizio di merito in cui sono stati prodotti.
- La mera enunciazione teorica del principio di diritto non basta a superare la declaratoria di inammissibilità se il ricorso non spiega, con dati concreti e verificabili, come si sia svolta la sequenza del deposito telematico nel caso specifico.
- L’intervento del successore a titolo particolare nel giudizio di cassazione è ammissibile solo entro limiti rigorosi e, in particolare, non quando manchino i presupposti derivanti dalla precedente costituzione del dante causa o quando il diritto controverso non sia stato oggetto di quella costituzione.
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