Cassazione Civile, Ordinanza n. 27653/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in primo e secondo grado, di somme dovute a titolo di indennità prevista da un accordo sindacale del 16 luglio 2009 per attività prestata fuori sede, da erogarsi sotto forma di buoni pasto del valore di euro 5,16 per ogni giorno di presenza. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'accordo fosse applicabile anche ai dipendenti assegnati presso l'ufficio del condono edilizio sito nella sede di Via di Decima n. 96/102, interpretando il riferimento alle attività lavorative assegnate presso strutture esterne agli uffici aziendali in senso estensivo. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'accordo sindacale e degli artt. 1362 e ss. c.c., sostenendo che l'indennità spettasse solo ai dipendenti inviati a rotazione "in missione" in contesti differenti da quelli aziendali, come i dipartimenti del Comune di Roma, e non anche a chi lavorasse in sedi diverse dalla sede legale ma pur sempre riferibili all'organizzazione aziendale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente proposta come violazione dei canoni ermeneutici, si risolvesse in una richiesta di rivalutazione dell'interpretazione del testo negoziale già compiuta dai giudici di merito, senza indicare specificamente in che modo fossero stati violati i canoni legali di interpretazione o in che cosa la motivazione fosse illogica o contraddittoria. Ha inoltre richiamato il limite del sindacato di legittimità in materia di interpretazione degli atti di autonomia negoziale, il principio per cui tra più interpretazioni plausibili non è consentito in cassazione preferire quella diversa proposta dalla parte, e il rilievo della "doppia conforme" che preclude la diversa valutazione del fatto. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La doglianza è stata proposta come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che in realtà mirava a contestare l'interpretazione di merito dell'accordo.
È richiamato come canone di interpretazione contrattuale; la Corte ribadisce che la sua violazione va specificamente allegata e dimostrata, non potendo consistere nella sola contrapposizione di una lettura alternativa.
L'interpretazione dell'atto negoziale è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo sul rispetto dei canoni ermeneutici e sulla coerenza logica della motivazione.
In presenza di doppia conforme è preclusa la diversa valutazione del fatto, compresa l'interpretazione della volontà negoziale quale accertamento di fatto.
La causa è stata trattata secondo il procedimento camerale non partecipato previsto dalla norma.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 1, co. 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte della modifica dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'interpretazione di un accordo o di un atto di autonomia negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica o incoerente.
- La denuncia di violazione delle regole interpretative deve indicare specificamente quali canoni siano stati disapplicati e in che modo; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo più favorevole alla parte ricorrente.
- Quando la clausola negoziale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, non è consentito in sede di legittimità ottenere una nuova valutazione del significato della clausola solo perché si preferisce un esito interpretativo diverso.
- In presenza di "doppia conforme", la contestazione di questioni di fatto, ivi compresa l'interpretazione della volontà negoziale nella sua componente fattuale, è ulteriormente limitata nel giudizio di cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27549/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27551/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27552/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27553/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27555/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27556/2022 del 21/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →