Cassazione Civile, Ordinanza n. 07458/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio un Comune chiedendo che fosse dichiarata la falsità delle prove utilizzate a fondamento di tre precedenti sentenze, emesse in un contenzioso concernente un complesso immobiliare denominato "Chiesa di Santa Sofia". In appello la domanda era stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse ad agire, poiché il richiedente era già stato riconosciuto proprietario esclusivo del bene con sentenza passata in giudicato e, pertanto, non avrebbe tratto un vantaggio concreto dall'eventuale accertamento della falsità delle prove. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) omesso esame della documentazione e violazione dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che l'azione mirasse all'attuazione concreta del giudicato petitorio e alla trascrizione/acquisizione della proprietà dell'intero compendio; 2) violazione dell'art. 948 c.c., assumendo che l'intero complesso fosse stato tacitamente sdemanializzato e che il conservatorio, pertinenza della chiesa, dovesse essere accatastato e trascritto con la cosa principale; 3) omesso esame del giudicato e violazione degli artt. 2653 e 2650 c.c., reiterando la tesi della sdemanializzazione tacita. Il Comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., e che le censure tendevano invece a contestare decisioni ormai passate in giudicato e a proporre questioni estranee al giudizio definito dalla Corte territoriale. È stata quindi confermata la statuizione di inammissibilità della domanda originaria. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'azione è proponibile solo se volta a ottenere un risultato utile, concreto e giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice; in difetto manca l'interesse e la domanda è inammissibile.
il motivo di ricorso per cassazione fondato su omesso esame deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
consente una declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non supera il filtro di ammissibilità rispetto a questioni già risolte da consolidato orientamento di legittimità.
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa rivendicatoria e della sdemanializzazione tacita del complesso immobiliare.
invocato dal ricorrente in relazione alla trascrizione della sentenza di rivendica sull'intero compendio immobiliare.
invocato dal ricorrente per sostenere effetti della trascrizione connessi alla continuità delle trascrizioni.
richiamato nel contesto dell'effetto della declaratoria d'inammissibilità ai fini delle impugnazioni incidentali.
richiamato quale norma che esprime la funzione di filtro per le impugnazioni ritenute inconsistenti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
impone, nei casi previsti, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
legge n. 228/2012, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a prospettare questioni diverse o già coperte da giudicato.
- L'interesse ad agire richiede un'utilità concreta, attuale e giuridicamente apprezzabile; in mancanza, la domanda è inammissibile anche se astrattamente idonea a incidere su vicende ulteriori.
- Non è ammissibile utilizzare il giudizio di legittimità per riaprire indirettamente questioni già definite con sentenza passata in giudicato, soprattutto quando la pretesa utilità dell'accertamento richiesto non sia idonea a produrre effetti giuridici ulteriori e concreti.
- Il motivo di ricorso per omesso esame deve indicare un fatto decisivo effettivamente trascurato e non può risolversi in una mera critica di merito o in una diversa ricostruzione dei rapporti già accertati.
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