Cassazione Penale, Ordinanza n. 20893/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente di tipo hashish ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta destinazione a terzi dello stupefacente, con doglianza di travisamento della prova dichiarativa resa da un operante di P.G.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la prima censura mirasse a una rivalutazione del fatto e della prova, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità quando sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica. Ha inoltre giudicato correttamente esclusa la particolare tenuità del fatto, valorizzando il disvalore oggettivo della condotta e l'intensità del dolo. Quanto alla pena, ha ritenuto sufficiente la motivazione, richiamando la possibilità di motivazione implicita o sintetica nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
disposizione incriminatrice richiamata per la detenzione di hashish in quantità e modalità ritenute compatibili con la destinazione a terzi, con conferma della responsabilità nei gradi di merito.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in base al disvalore oggettivo della condotta e all'intensità del dolo, se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente.
è stata applicata la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova quando il giudice di merito abbia reso una motivazione congrua, completa e non manifestamente illogica; le doglianze che mirano a una diversa lettura degli elementi istruttori sono inammissibili.
- La destinazione a terzi della sostanza stupefacente può essere desunta da indici fattuali sintomatici, quali il contesto di spaccio, l'orario notturno, le modalità di stazionamento del veicolo e le condotte osservate dagli operanti, non essendo sufficiente una versione difensiva alternativa se ritenuta inverosimile dal giudice di merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va esclusa quando la condotta presenti un apprezzabile disvalore oggettivo e un'intensità del dolo non trascurabile, purché tale apprezzamento sia sorretto da motivazione logicamente coerente.
- In tema di determinazione della pena, è sufficiente anche una motivazione sintetica o implicitamente desumibile dal complesso argomentativo della sentenza, se consente di comprendere la valutazione di congruità del trattamento sanzionatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20701/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20702/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20703/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20709/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20744/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20748/2026 del 05/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →