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Sentenza

Sentenza del 27/04/2016 n. 2413 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento IRPEF art. 41 d.P.R. n. 600/73 - Omessa dichiarazione contribuente - Indagini bancarie sui conti correnti del contribuente e del coniuge - Legittimità dell'operato dell'Ufficio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato l'accertamento d'ufficio IRPEF fondato sull'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e sull'utilizzo di indagini bancarie eseguite non solo sui propri conti correnti, ma anche su quelli del coniuge, nell'ambito di una società a base familiare composta da marito e moglie. La questione riguardava la legittimità di attribuire al contribuente le operazioni bancarie rilevate sui conti del coniuge in assenza di una prova diretta della riferibilità personale delle movimentazioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, che aveva respinto il ricorso. È stato ritenuto legittimo l'utilizzo delle indagini bancarie sui conti del coniuge e, più in generale, dei familiari del contribuente o degli amministratori di una società familiare, poiché il rapporto familiare costituisce un elemento sufficiente a fondare, salvo prova contraria, la presunzione che le operazioni siano riferibili al contribuente accertato. Il principio è stato ritenuto applicabile anche all'accertamento d'ufficio previsto dall'art. 41 del d.P.R. n. 600/1973, nel caso di omessa dichiarazione, nel quale l'Ufficio può utilizzare anche presunzioni non necessariamente dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Norme richiamate

  • Art. 41 d.P.R. n. 600/1973

    In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria può determinare il reddito complessivo anche mediante presunzioni semplici prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.

  • Art. 37 d.P.R. n. 600/1973

    Accertamento sintetico e induttivo

    Consente il ricorso a indagini bancarie e a presunzioni per ricostruire il reddito del contribuente, anche mediante l'esame dei conti di soggetti collegati.

  • Art. 2697 c.c.

    Il contribuente, una volta operante la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie, deve fornire una prova idonea a dimostrare l'estraneità delle operazioni alla propria attività o situazione reddituale.

  • Art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato tra i riferimenti normativi, senza che dal testo risultino specifiche applicazioni nella controversia.

  • Art. 17 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE

    Diritto alla detrazione dell'IVA

    Richiamato tra i riferimenti normativi e giurisprudenziali, senza una specifica interpretazione sviluppata nel testo della decisione.

Massime di principio

  • In caso di omessa dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione dispone di poteri accertativi particolarmente ampi e può ricorrere a presunzioni anche meno rigorose rispetto a quelle richieste negli accertamenti ordinari.
  • Le indagini bancarie possono essere estese ai conti correnti del coniuge o di altri familiari quando esista un rapporto familiare e un collegamento economico o societario con il contribuente; tale collegamento può fondare una presunzione di riferibilità delle operazioni.
  • La presunzione non è assoluta: il contribuente può superarla dimostrando concretamente che le somme appartengono al familiare, hanno una diversa origine o non sono collegate alla propria attività reddituale.
  • La mera intestazione del conto al coniuge o al familiare non esclude automaticamente l'utilizzabilità delle movimentazioni da parte dell'Ufficio.
  • Per contrastare l'accertamento è necessario fornire una giustificazione analitica delle singole operazioni bancarie, corredata, quando possibile, da documentazione contabile, contrattuale o finanziaria.

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