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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21870/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari che, riformando il Tribunale, ha riqualificato come contravvenzione (art. 650 c.p.) la mancata detenzione della "carta precettiva" (declarata prescritta) e per il resto ha confermato la condanna per violazione della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011) con applicazione della recidiva reiterata. Lamenta che, venendo meno uno dei capi originari e riducendosi la gravità complessiva, la Corte avrebbe dovuto riequilibrare il trattamento sanzionatorio, riesaminare la sussistenza della recidiva e concedere le attenuanti generiche; censura inoltre la motivazione sulla recidiva come illogica e generica e il diniego delle attenuanti fondato solo sull'assenza a giudizio e sulla mancata giustificazione.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, sebbene la Corte d'appello abbia equivocamente valorizzato una condanna per contravvenzione tra i precedenti ai fini della recidiva, tale errore doveva essere espunto ex art. 619 c.p.p. e non intacca la sussistenza della recidiva reiterata sulla base delle restanti condanne a titolo delittuoso. Quanto alle attenuanti generiche, il diniego è stato considerato legittimo: il giudice del merito ha discrezionalità e non è tenuto a motivare nuovamente quando gli stessi elementi sono già stati disattesi in primo grado; inoltre il comportamento processuale (assenza e mancata giustificazione) giustifica il diniego. Condanna del ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Norma invocata per contestare la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno); utilizzata quale reato principale confermato dalla Corte d'appello

  • art. 650 cod. pen.

    La mancata detenzione della "carta precettiva" è stata riqualificata dalla Corte d'appello come contravvenzione ex art. 650 c.p.; tale comportamento è stato dichiarato prescritto dalla stessa Corte

  • art. 99 cod. pen.

    Dispositivo sulla recidiva: la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata sulla base di precedenti condanne a titolo delittuoso, nonostante la menzione errata di una contravvenzione; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sussistenza della recidiva rimanga valida alla luce degli altri precedenti

  • art. 133 cod. pen.

    Parametri per la determinazione della pena: la Corte d'appello ha richiamato tali parametri per valutare la maggiore colpevolezza e pericolosità (giustificando l'aumento per recidiva)

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regolamenta le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego per assenza di elementi positivi e per il comportamento processuale del ricorrente (assenza e mancata giustificazione)

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con legge 24 luglio 2008, n. 125

    Riforma che ha inasprito i parametri per il riconoscimento delle attenuanti generiche; richiamata per giustificare l'esigenza di elementi di segno positivo per la loro concessione

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Richiamato come strumento per la rettifica/espunzione di parti della motivazione errate (es. valorizzazione di una contravvenzione tra i precedenti ai fini della recidiva)

  • art. 651 cod. pen.

    Citato nel testo come riferimento alla natura contravvenzionale di un precedente (annotazione nel casellario); la Cassazione ha osservato che tale contravvenzione non può essere valorizzata ai fini della recidiva ex art. 99 c.p.

Massime di principio

  • La riqualificazione o la prescrizione di una parte delle accuse non obbliga automaticamente il giudice a modificare tutti gli altri accertamenti di responsabilità o aggravanti qualora i restanti elementi mantengano inalterata la valutazione complessiva della pericolosità.
  • Un errore motivazionale relativo alla valorizzazione di una condanna per contravvenzione tra i precedenti utili alla recidiva può essere sanato tramite espunzione senza annullare la statuizione quando altri precedenti delittuosi giustifichino l'aggravante.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche resta ampiamente discrezionale: il giudice del merito non è tenuto a motivare nuovamente il diniego se gli stessi elementi erano già stati considerati e disattesi, e può valorizzare il comportamento processuale (assenza, mancata collaborazione) come elemento ostativo.
  • La Corte di Cassazione non riesamina in fatto né sostituisce la valutazione di merito su credibilità e gravità quando la motivazione della Corte d'appello sia sufficiente e non manifestamente illogica; censure generiche o non specificate risultano inammissibili.
  • Ricorrere in cassazione con argomentazioni generiche, senza indicare profili specifici e motivati di illegittimità, espone il ricorrente al rigetto del ricorso e a possibili sanzioni (spese e somme alla Cassa delle ammende) se ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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