Cassazione Civile, Ordinanza n. 21523/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di liquidazione e irrogazione di sanzioni emessi per recuperare imposta di registro e imposte ipocatastali, sul presupposto che l'immobile acquistato non avesse i requisiti per l’agevolazione "prima casa" perché qualificabile come abitazione di lusso, in ragione della superficie lorda complessiva. Il contribuente ha impugnato gli atti, ma la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo corretta la superficie computata (245 mq) e rilevando che tale dato non era stato specificamente contestato. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, per avere la C.T.R. incluso nel computo della superficie utile le soffitte, che avrebbero dovuto essere escluse; 2) violazione dell’art. 7, comma 1, L. n. 212/2000, per mancata allegazione agli avvisi dei documenti catastali richiamati, con conseguente illegittimità degli atti impositivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura, pur formalmente proposta come violazione di legge, investisse in realtà una valutazione di fatto compiuta dalla C.T.R. sulla consistenza dell’immobile e sulla corretta inclusione della soffitta nel computo, valutazione non sindacabile in sede di legittimità; ha inoltre richiamato i principi secondo cui, ai fini dell’agevolazione prima casa, rileva la superficie utile complessiva e la concreta utilizzabilità degli ambienti. Sul secondo motivo ha dichiarato la doglianza infondata, osservando che l’obbligo di allegazione riguarda solo gli atti non già conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente e solo se la loro conoscenza sia necessaria a integrare la motivazione; nella specie, la motivazione degli avvisi era sufficiente e il contribuente aveva indirizzato le proprie contestazioni proprio sulla misura del compendio immobiliare, senza dimostrare una specifica lesione del diritto di difesa. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato come base normativa dell’agevolazione prima casa e della relativa esclusione per gli immobili di lusso
art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, n. 1072
la nozione di abitazione di lusso va desunta dalla superficie utile complessiva, escludendo gli spazi tassativamente indicati; rileva la concreta utilizzabilità degli ambienti e non la loro abitabilità effettiva
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione/falsa applicazione di legge dedotto dal ricorrente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato dalla Corte per qualificare il primo motivo come, in sostanza, diretto contro una valutazione di fatto non sindacabile nei limiti del vizio motivazionale
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
l’allegazione degli atti richiamati è dovuta solo per documenti non già conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente e quando il richiamo sia necessario alla motivazione
art. 3, comma 3, L. n. 241 del 1990
la motivazione per relationem è legittima se l’atto richiamato integra effettivamente le ragioni dell’atto impositivo e il contenuto rilevante è conoscibile dal destinatario
richiamato per il procedimento camerale e la proposta del relatore
Massime di principio
- In tema di agevolazione "prima casa", la qualificazione dell’immobile come abitazione di lusso dipende dalla superficie utile complessiva ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6, con esclusione degli spazi tassativamente indicati; resta decisiva la concreta utilizzabilità degli ambienti, anche se non pienamente abitabili.
- Se la censura mira, in realtà, a contestare l’apprezzamento della consistenza materiale dell’immobile compiuto dal giudice di merito, il vizio non è denunciabile in cassazione come violazione di legge e, nei limiti del controllo di legittimità, la valutazione fattuale del giudice territoriale resta insindacabile se adeguatamente motivata.
- L’obbligo dell’Amministrazione finanziaria di allegare gli atti richiamati nella motivazione dell’avviso sussiste solo per i documenti non già conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente e solo quando il loro contenuto sia necessario a integrare la motivazione dell’atto impositivo.
- La motivazione per relationem dell’atto tributario è sufficiente quando riproduca il contenuto essenziale degli atti richiamati o comunque consenta al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi compiutamente; la mancata allegazione non determina invalidità in assenza di una concreta lesione del diritto di difesa.
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