Cassazione Civile, Ordinanza n. 07059/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (occupante)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di accertamento dell'usucapione di uno stacco di terreno proposta da un soggetto che affermava di averne posseduto il bene dal 1982. Il convenuto si oppose sostenendo di aver acquistato il terreno nel 2002 all'asta giudiziaria nell'ambito di una procedura fallimentare, e contestando quindi la sussistenza dei presupposti dell'usucapione. Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d'appello confermò la decisione. In cassazione il ricorrente articolò tre motivi: con il primo dedusse la violazione degli artt. 42 e 45 l. fall. e dell'art. 1158 c.c., sostenendo che il bene era ricompreso nell'attivo fallimentare e che il fallimento avrebbe impedito il maturare dell'usucapione, anche per effetto dell'acquisto all'asta intervenuto prima della chiusura del fallimento; con il secondo denunciò la violazione degli artt. 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d'appello non avesse verificato la coincidenza tra la porzione di terreno mostrata ai testimoni e l'intero mappale catastale; con il terzo dedusse la violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., contestando che la Corte d'appello avesse svalutato un verbale del Corpo Forestale ritenuto dal ricorrente atto pubblico idoneo a provare l'estensione del mappale e la parte occupata dall'usucapiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che il fallimento non interrompe il possesso, poiché lo spossessamento ex art. 42 l. fall. comporta solo la presa in consegna dei beni da parte del curatore, che ne diviene detentore, senza sottrarre ope legis il possesso al fallito; ha inoltre richiamato il principio secondo cui neppure l'inventario fallimentare produce effetto interruttivo del possesso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, era necessario indicare e confrontare le differenti ragioni di fatto delle due decisioni di merito; inoltre la censura mirava in sostanza a una rivalutazione del merito istruttorio e non denunciava una vera motivazione apparente o un'anomalia denunciabile in cassazione. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile: la dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. era in realtà una richiesta di diversa valutazione delle prove, mentre il verbale del Corpo Forestale non aveva efficacia di attestazione di un fatto percepito dal pubblico ufficiale idoneo a provare il possesso, ma era solo una descrizione dei luoghi, per di più successiva al maturarsi dell'usucapione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la controparte era rimasta intimata; è stato invece disposto l'onere dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Lo spossessamento fallimentare comporta la presa in consegna dei beni da parte del curatore, che ne diviene detentore, ma non sottrae automaticamente il possesso al fallito e non interrompe il decorso utile all'usucapione.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'inefficacia del possesso in pendenza di fallimento, ma non ritenuto idoneo a fondare l'interruzione del possesso.
L'usucapione può maturare se il possesso si protrae per il tempo previsto dalla legge; il fallimento del proprietario non costituisce, di per sé, causa interruttiva del possesso.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o fatti non contestati trattati in modo contra legem; non è ammesso usarla per contestare la valutazione delle prove.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o disattende una regola legale di valutazione; non è consentita una mera critica al prudente apprezzamento del merito.
Il vizio motivazionale rilevante in cassazione ricorre solo quando la motivazione è mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non quando sia semplicemente ritenuta insufficiente.
In presenza di doppia conforme, per superare la preclusione al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente deve indicare e confrontare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e riguarda solo l'omesso esame di un fatto decisivo o le anomalie motivazionali estreme.
È rilevante solo per gli atti pubblici che attestano fatti compiuti o percepiti dal pubblico ufficiale; non copre mere descrizioni o valutazioni dei luoghi.
La fede privilegiata dell'atto pubblico riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o percepiti, non le valutazioni o le ricostruzioni descrittive non assistite da tale percezione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il fallimento del titolare del bene non interrompe il possesso utile all'usucapione, poiché lo spossessamento ex art. 42 l. fall. non determina, di per sé, la perdita ope legis del possesso in capo al soggetto che possedeva il bene.
- Anche la redazione dell'inventario fallimentare non costituisce causa interruttiva del possesso, perché attribuisce al curatore una mera detenzione dei beni della massa, non una nuova situazione possessoria incompatibile con quella precedente.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione che invoca il vizio motivazionale è inammissibile se non vengono specificamente indicate e confrontate le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, essendo ammissibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle anomalie estreme della motivazione, quali mancanza assoluta, apparenza, contrasto irriducibile o perplessità obiettiva, restando estraneo il mero difetto di sufficienza.
- L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico riguarda solo i fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui direttamente percepiti; non si estende a mere descrizioni dei luoghi o a valutazioni sulla titolarità o sul possesso.
- Quando l'usucapione è già maturata, atti successivi di descrizione dello stato dei luoghi non sono idonei a incidere sul possesso già consolidato, se non documentano fatti direttamente rilevanti e temporalmente anteriori al compimento del termine utile.
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