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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12604/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di appalto per la costruzione di quattro palazzine. L’appaltatrice e alcuni soci che assumevano anche la qualità di fideiussori sostenevano che, nell’ambito di un accordo collegato tra committente e banca, quest’ultima si fosse obbligata a corrispondere all’impresa una quota pari al 90% degli importi dovuti sulla base degli stati di avanzamento lavori. A loro dire, la banca avrebbe invece effettuato un versamento diretto alla cooperativa committente in misura non conforme agli accordi, con conseguente mancato pagamento integrale all’appaltatrice e danno patrimoniale. In primo grado e in appello la domanda è stata respinta perché il rapporto è stato qualificato come mandato irrevocabile nell’interesse del terzo, non idoneo di per sé a far sorgere in capo al terzo un diritto azionabile verso la banca, in assenza di uno specifico patto di favore o di una vera obbligazione assunta dalla banca nei confronti dell’impresa. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omesso esame/travisamento di fatti storici, sostenendo che il contratto dovesse essere qualificato come contratto a favore di terzo; 2) violazione delle norme sulla prova testimoniale, lamentando l’inammissibilità e al contempo l’esame nel merito delle istanze istruttorie; 3) violazione delle norme processuali sulle domande nuove, rispetto alla memoria ex art. 183 c.p.c.; 4) mancanza o apparenza della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo, rispettivamente per i limiti del vizio ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme e per difetto di autosufficienza; ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che la sentenza d’appello conteneva una motivazione chiara e intellegibile. Sul piano sostanziale, la Corte ha ribadito che il mandato conferito anche nell’interesse del terzo non coincide con il contratto a favore di terzo e non attribuisce al terzo un diritto a pretendere l’esecuzione dal mandatario, salvo specifico patto in tal senso. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1723, comma 2, c.c.

    Il mandato conferito anche nell’interesse del terzo è irrevocabile, ma tale irrevocabilità non comporta di per sé la nascita di un diritto del terzo verso il mandatario.

  • art. 1411 c.c.

    Il mandato nell’interesse del terzo non rientra nello schema del contratto a favore di terzo; solo quest’ultimo attribuisce, in presenza dei presupposti, un diritto azionabile dal terzo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è deducibile in cassazione solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una rivalutazione del materiale probatorio o delle difese.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il sindacato sul vizio motivazionale è ulteriormente limitato.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di prove testimoniali, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2722 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di prove testimoniali, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Invocato per censurare la motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello esistente e intelligibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla motivazione, senza accoglimento della censura.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa e alle prove, ma senza esito favorevole ai ricorrenti.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al giusto processo e alla motivazione, ma senza esito favorevole ai ricorrenti.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    Richiamato con riferimento alle domande nuove formulate in memoria; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 189 c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo in tema di domande nuove; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il presupposto del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Il mandato irrevocabile conferito anche nell’interesse di un terzo non è, di per sé, un contratto a favore di terzo e non attribuisce al terzo un autonomo diritto di credito verso il mandatario, salvo un espresso patto contrattuale che riconosca tale diritto.
  • La qualificazione del rapporto contrattuale, quando sorretta da motivazione adeguata e non illogica, è accertamento di fatto insindacabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale ammesso.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per contestare la valutazione di documenti, deduzioni difensive o l’intero compendio istruttorio.
  • In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio di motivazione se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • L’impugnazione deve rispettare il principio di autosufficienza: quando si lamenta l’erronea declaratoria di novità di una domanda o eccezione, occorre riprodurre e localizzare nel ricorso il contenuto dell’atto processuale rilevante.
  • La motivazione svolta dal giudice d’appello in via ad abundantiam su questioni già dichiarate inammissibili costituisce obiter dictum e non è di regola oggetto di interesse a impugnare.
  • Una motivazione è censurabile per apparenza solo se manchi del tutto l’esposizione dell’iter logico-giuridico; non lo è quando il percorso argomentativo sia chiaramente ricostruibile anche se ritenuto errato dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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