Cassazione Civile, Ordinanza n. 12604/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto per la costruzione di quattro palazzine. L’appaltatrice e alcuni soci che assumevano anche la qualità di fideiussori sostenevano che, nell’ambito di un accordo collegato tra committente e banca, quest’ultima si fosse obbligata a corrispondere all’impresa una quota pari al 90% degli importi dovuti sulla base degli stati di avanzamento lavori. A loro dire, la banca avrebbe invece effettuato un versamento diretto alla cooperativa committente in misura non conforme agli accordi, con conseguente mancato pagamento integrale all’appaltatrice e danno patrimoniale. In primo grado e in appello la domanda è stata respinta perché il rapporto è stato qualificato come mandato irrevocabile nell’interesse del terzo, non idoneo di per sé a far sorgere in capo al terzo un diritto azionabile verso la banca, in assenza di uno specifico patto di favore o di una vera obbligazione assunta dalla banca nei confronti dell’impresa. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omesso esame/travisamento di fatti storici, sostenendo che il contratto dovesse essere qualificato come contratto a favore di terzo; 2) violazione delle norme sulla prova testimoniale, lamentando l’inammissibilità e al contempo l’esame nel merito delle istanze istruttorie; 3) violazione delle norme processuali sulle domande nuove, rispetto alla memoria ex art. 183 c.p.c.; 4) mancanza o apparenza della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo, rispettivamente per i limiti del vizio ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme e per difetto di autosufficienza; ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che la sentenza d’appello conteneva una motivazione chiara e intellegibile. Sul piano sostanziale, la Corte ha ribadito che il mandato conferito anche nell’interesse del terzo non coincide con il contratto a favore di terzo e non attribuisce al terzo un diritto a pretendere l’esecuzione dal mandatario, salvo specifico patto in tal senso. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
Il mandato conferito anche nell’interesse del terzo è irrevocabile, ma tale irrevocabilità non comporta di per sé la nascita di un diritto del terzo verso il mandatario.
Il mandato nell’interesse del terzo non rientra nello schema del contratto a favore di terzo; solo quest’ultimo attribuisce, in presenza dei presupposti, un diritto azionabile dal terzo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è deducibile in cassazione solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una rivalutazione del materiale probatorio o delle difese.
In presenza di doppia conforme, il sindacato sul vizio motivazionale è ulteriormente limitato.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di prove testimoniali, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di prove testimoniali, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
Invocato per censurare la motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello esistente e intelligibile.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla motivazione, senza accoglimento della censura.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa e alle prove, ma senza esito favorevole ai ricorrenti.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al giusto processo e alla motivazione, ma senza esito favorevole ai ricorrenti.
Richiamato con riferimento alle domande nuove formulate in memoria; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
Invocato nel terzo motivo in tema di domande nuove; la Corte non ha accolto la censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il presupposto del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norma procedurale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Il mandato irrevocabile conferito anche nell’interesse di un terzo non è, di per sé, un contratto a favore di terzo e non attribuisce al terzo un autonomo diritto di credito verso il mandatario, salvo un espresso patto contrattuale che riconosca tale diritto.
- La qualificazione del rapporto contrattuale, quando sorretta da motivazione adeguata e non illogica, è accertamento di fatto insindacabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale ammesso.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per contestare la valutazione di documenti, deduzioni difensive o l’intero compendio istruttorio.
- In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio di motivazione se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- L’impugnazione deve rispettare il principio di autosufficienza: quando si lamenta l’erronea declaratoria di novità di una domanda o eccezione, occorre riprodurre e localizzare nel ricorso il contenuto dell’atto processuale rilevante.
- La motivazione svolta dal giudice d’appello in via ad abundantiam su questioni già dichiarate inammissibili costituisce obiter dictum e non è di regola oggetto di interesse a impugnare.
- Una motivazione è censurabile per apparenza solo se manchi del tutto l’esposizione dell’iter logico-giuridico; non lo è quando il percorso argomentativo sia chiaramente ricostruibile anche se ritenuto errato dalla parte.
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