Cassazione Civile, Ordinanza n. 33309/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte di un soggetto privato, di una cartella di pagamento della quale egli assumeva di avere avuto conoscenza solo in occasione di un accesso allo sportello dell'agente della riscossione, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica. I giudici di merito hanno respinto l'opposizione ritenendola tardiva rispetto alla data di notifica risultante dagli atti (17.12.2007) e, per conseguenza, hanno considerato ormai cristallizzata la pretesa. In cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: (1) violazione delle norme sul termine per l'opposizione alla cartella e sull'onere della prova, sostenendo che la Corte d'appello gli avesse indebitamente addossato la prova della tempestività; (2) omessa pronuncia e violazione del contraddittorio, per non avere il giudice assegnato un termine per memorie prima di decidere su una questione rilevata d'ufficio; (3) violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. e dell'art. 113 c.p.c.; (4) omessa pronuncia sulla prescrizione e decadenza del credito; (5) violazione degli artt. 345 e 113 c.p.c. per avere la Corte ritenuto nuova la deduzione in appello del momento della conoscenza della cartella; (6) omessa pronuncia sulla carenza di titolo e di legittimazione passiva. Il ricorrente ha inoltre eccepito l'inammissibilità del controricorso dell'agente della riscossione per asserita notifica a indirizzo diverso da quello eletto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi perché la tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999 integra un presupposto processuale che deve essere verificato d'ufficio; il termine per opporsi è perentorio e l'inammissibilità/tardività può essere rilevata anche senza eccezione di parte e senza necessità di previa rimessione della questione al contraddittorio, trattandosi di questione di rito rilevabile in ogni stato e grado. Ha poi escluso ogni inversione dell'onere probatorio e ha rilevato che il ricorrente non aveva neppure dedotto il disconoscimento della copia della relata prodotta. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché, una volta dichiarata la tardività dell'opposizione, non vi era spazio per esaminare il merito della prescrizione del credito, ormai reso incontestabile dalla mancata tempestiva impugnazione. Gli ultimi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi, fondata esclusivamente sulla tardività dell'opposizione rispetto alla notificazione della cartella, e comunque difettavano di interesse o di specificità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti dell'agente della riscossione, ritenendosi la notificazione del ricorso effettuata solo per litis denuntiatio; nessuna condanna alle spese neppure nei confronti dell'INPS, che non si è difeso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999
Il termine per proporre opposizione alla cartella ha natura perentoria e la tempestività dell'opposizione deve essere verificata d'ufficio quale presupposto processuale della domanda.
Non è stata ravvisata alcuna indebita inversione dell'onere della prova a carico dell'opponente.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa, ma la censura è stata respinta perché la questione riguardava un requisito processuale rilevabile d'ufficio.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente, senza accoglimento della censura.
Sono stati esaminati motivi di ricorso per violazione di legge e omessa pronuncia; i primi quattro ritenuti infondati, gli ultimi due inammissibili.
Richiamato in relazione alla dedotta omessa pronuncia, ma non è stata ravvisata omissione decisoria rilevante.
Richiamato nel motivo, senza incidenza sull'esito.
Il contraddittorio preventivo non è necessario per questioni di rito relative ad ammissibilità rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado.
Richiamato dal ricorrente, senza accoglimento delle relative censure.
Richiamato per sostenere la novità di difese in appello; censura dichiarata inammissibile o comunque infondata.
Richiamato in via analogica per ribadire la rilevabilità d'ufficio della tardività di opposizioni soggette a termine perentorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dà luogo all'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Norma di inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La tempestività dell'opposizione avverso una cartella di pagamento, quando il termine è fissato a pena di decadenza, integra un presupposto processuale che il giudice deve verificare d'ufficio, anche in assenza di eccezione di parte e anche se i convenuti sono contumaci.
- Quando il giudice rileva una questione di rito concernente l'ammissibilità della domanda, non è necessario attivare previamente il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., se la parte avrebbe potuto ragionevolmente prevedere la questione e la decisione si fonda su un requisito processuale rilevabile in ogni stato e grado.
- La declaratoria di tardività dell'opposizione assorbe l'esame del merito della pretesa iscritta a ruolo, inclusa l'eventuale prescrizione sostanziale del credito, poiché la mancata tempestiva impugnazione rende la pretesa ormai incontestabile.
- Il ricorrente per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: motivi che non attaccano la reale base della decisione, o che non dimostrano un concreto interesse alla censura, sono inammissibili.
- La produzione di una copia della relata di notifica non è inutilizzabile per il solo fatto di non essere l'originale, se non viene dedotto e coltivato un rituale disconoscimento della copia da parte del destinatario.
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