Cassazione Penale, Sentenza n. 28005/2026 del 24/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il procedimento riguardava un soggetto estradato dalla Svizzera per l'esecuzione di pene concorrenti, rispetto al quale il Tribunale di Busto Arsizio aveva sospeso il processo per un reato non compreso nel titolo estradizionale, in applicazione del principio di specialità. Successivamente il Tribunale ha revocato la sospensione ritenendo che l'estradato avesse rinunciato tacitamente al principio di specialità perché, dopo la scarcerazione, era rimasto in Italia oltre 45 giorni. Il ricorso contesta la violazione della disciplina processuale sul principio di specialità, sostenendo che la permanenza nel territorio non fosse frutto di una libera scelta: l'interessato avrebbe avuto un documento non valido per l'espatrio, sarebbe stato già sottoposto in passato a sorveglianza speciale con divieto di espatrio, e sarebbe stato altresì gravato da misure coercitive e da altri procedimenti penali e di prevenzione, elementi che il tribunale avrebbe trascurato. Si deduce quindi che mancavano i presupposti per ritenere operante la deroga al principio di specialità ex art. 721, comma 5, lett. c), c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata al Tribunale di Busto Arsizio per nuovo esame. Ha affermato che la deroga al principio di specialità per permanenza nel territorio oltre 45 giorni dalla liberazione opera solo se il mancato allontanamento sia espressione di una libera scelta dell'estradato. Nel caso concreto il giudice di merito non aveva verificato circostanze decisive, quali l'effettiva possibilità di espatrio, l'eventuale mancanza di documenti validi, la sottoposizione a misure cautelari coercitive e la pendenza di procedimenti che potessero imporre la permanenza per esigenze difensive. Il giudice del rinvio dovrà quindi accertare se tali elementi escludano che la permanenza in Italia sia stata volontaria.
Norme richiamate
art. 721, comma 5, lett. c), c.p.p.
La permanenza dell'estradato nel territorio dello Stato per oltre 45 giorni dalla liberazione può comportare la cessazione dell'operatività del principio di specialità solo se essa dipende da una libera scelta dell'interessato e non da impedimenti giuridici o di fatto all'allontanamento.
art. 14, par. 1, punto 2, Convenzione europea di estradizione
Il principio di specialità non opera se l'estradato, avendo avuto la possibilità di farlo, non lascia il territorio dello Stato nei 45 giorni successivi alla liberazione definitiva.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio.
Il motivo di ricorso è stato sintetizzato nei limiti consentiti dalla norma.
artt. 582, 585, secondo comma, e 61, primo comma, n. 1, c.p.
Indicano il reato per il quale si intendeva procedere nei confronti dell'estradato, non compreso nel titolo estradizionale.
Massime di principio
- La deroga al principio di specialità in materia estradizionale non opera automaticamente per il solo fatto che l'estradato permanga nel territorio dello Stato oltre il termine di 45 giorni dalla liberazione: è necessario verificare che tale permanenza sia imputabile a una scelta libera e volontaria dell'interessato.
- Non può parlarsi di rinuncia tacita al principio di specialità quando la permanenza in Italia sia giustificata da impedimenti giuridici o fattuali all'espatrio, come la mancanza di un documento valido, l'assoggettamento a misure cautelari o di prevenzione, ovvero la necessità di restare nel territorio per esigenze difensive in altri procedimenti.
- In presenza di allegazioni specifiche sulla non libertà della permanenza, il giudice di merito deve accertare concretamente tutti gli ostacoli all'allontanamento; la mera evidenza del decorso del termine di 45 giorni non basta a fondare la revoca della sospensione per specialità.
- Quando il giudice omette di verificare circostanze potenzialmente decisive per stabilire se la permanenza dell'estradato sia stata volontaria, il provvedimento che fa cessare la tutela del principio di specialità deve essere annullato con rinvio.
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