Cassazione Civile, Ordinanza n. 20866/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un processo verbale di constatazione redatto all'esito di una verifica fiscale generale relativa all'annualità 2005, dal quale l'Ufficio ha tratto integralmente la motivazione di un avviso di accertamento con cui sono stati recuperati maggiori ricavi, determinati applicando al costo del venduto un margine di contribuzione ritenuto coerente con quello riscontrato in aziende del settore. Il contribuente ha impugnato l'accertamento, ma sia il giudice di primo grado sia quello di appello hanno respinto le sue doglianze. In cassazione il ricorrente aveva proposto cinque motivi, ma nel testo disponibile non sono specificati nel dettaglio; in via preliminare la Corte ha però esaminato la sopravvenuta rinuncia al ricorso, conseguente all'adesione del contribuente alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge n. 197 del 2022, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti riferiti ai carichi oggetto della definizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale e valida la rinuncia al ricorso, osservando che, nel giudizio di legittimità, la rinuncia produce effetti processuali senza necessità di accettazione della controparte. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Quanto alle spese, le ha compensate integralmente, richiamando l'esigenza di non frapporre oneri ulteriori alla ratio della definizione agevolata. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché esso opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non in caso di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso in cassazione è rituale se conforme ai requisiti processuali previsti; nel giudizio di legittimità non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti estintivi.
La regola generale sulla condanna alle spese non si applica, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, quando la rinuncia al ricorso sia collegata all'adesione alla definizione stessa.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo nei casi di rigetto, inammissibilità originaria o improcedibilità dell'impugnazione.
La definizione agevolata delle controversie tributarie può sorreggere la rinuncia al ricorso e giustificare l'estinzione del giudizio pendente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se rituale, produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della parte resistente.
- Quando la rinuncia al ricorso deriva dall'adesione a una definizione agevolata delle controversie tributarie, le spese di lite possono essere integralmente compensate per non aggravare il contribuente con oneri non previsti dalla disciplina speciale.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto in caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, poiché la disposizione si riferisce soltanto al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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