Sentenza n. 1497/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione della data fissata per l'immissione in possesso dell'immobile già acquisito al patrimonio comunale a seguito dell'inottemperanza all'ordine di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la comunicazione con cui il Comune di Angri aveva fissato la data dell'immissione in possesso dell'immobile, chiedendo anche l'annullamento degli atti presupposti e conseguenziali. Hanno sostenuto l'insussistenza dei presupposti per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale e per la conseguente immissione in possesso. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso. Il giudizio riguardava, in concreto, l'opposizione alla materiale apprensione e al rilascio del bene già acquisito al patrimonio comunale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La comunicazione impugnata non contiene una nuova valutazione amministrativa e non costituisce esercizio di un autonomo potere autoritativo, ma si limita a dare esecuzione alla precedente acquisizione e a disciplinarne le modalità materiali. Il petitum sostanziale riguarda quindi la fase esecutiva e possessoria successiva all'acquisizione, ossia l'opposizione all'immissione in possesso e al rilascio del bene, con conseguente rilevanza di una posizione di diritto soggettivo. Il Comune, relativamente ai beni appartenenti al patrimonio disponibile, non può avvalersi dell'autotutela esecutiva prevista dall'art. 823, comma 2, c.c., ma deve utilizzare gli strumenti ordinari del codice civile. È stata lasciata impregiudicata la facoltà di riproporre la domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, nei termini e con le modalità di legge. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001
La disposizione, come modificata dal d.l. 69/2024, consente al Comune, ricorrendone i presupposti, di vendere l'opera abusiva non demolita e l'area di sedime senza necessità di sdemanializzazione; tale previsione è valorizzata come ulteriore elemento di riconduzione della fase successiva all'acquisizione nell'ambito della gestione del bene.
L'autotutela esecutiva non è utilizzabile dal Comune per tutelare beni appartenenti al patrimonio disponibile; l'amministrazione deve ricorrere agli ordinari strumenti civilistici.
La giurisdizione amministrativa presuppone una controversia rientrante nell'ambito proprio della cognizione del giudice amministrativo; la fase possessoria ed esecutiva relativa al bene già acquisito appartiene invece al giudice ordinario.
Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo è rilevabile e conduce alla declinatoria in favore del giudice ordinario.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa avvertenza alle parti della possibile decisione in camera di consiglio.
Massime di principio
- La comunicazione con cui un Comune fissa la data dell'immissione in possesso di un immobile già acquisito al patrimonio comunale per effetto dell'inottemperanza a un ordine di demolizione, quando non contiene nuove valutazioni né esercita un autonomo potere autoritativo, ha natura meramente esecutiva e non costituisce un nuovo provvedimento amministrativo autonomamente impugnabile davanti al giudice amministrativo.
- Le controversie dirette a impedire la materiale apprensione, il rilascio o lo sgombero di un bene dopo la sua acquisizione al patrimonio comunale attengono alla fase esecutiva e possessoria e, ove riguardino un bene del patrimonio disponibile, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
- A seguito dell'effetto traslativo della proprietà derivante dall'acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio comunale, il precedente proprietario non è legittimato a proporre azioni volte alla conservazione o alla tutela possessoria del bene non più appartenente al suo patrimonio.
- Per la tutela dei beni appartenenti al patrimonio disponibile, il Comune non può ricorrere all'autotutela esecutiva di cui all'art. 823, comma 2, c.c., ma deve utilizzare gli ordinari strumenti previsti dal codice civile.
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