Cassazione Civile, Ordinanza n. 06918/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una fuoriuscita di carburante dalle cisterne di una stazione di servizio confinante con un fondo di proprietà dell'attore, con conseguente asserita contaminazione della falda acquifera, impossibilità di utilizzo dell'acqua del pozzo, deterioramento delle colture e degli impianti idrici del complesso edilizio destinato ad albergo-ristorante. Dopo alterne vicende di merito e due cassazioni con rinvio, la corte di rinvio ha riconosciuto il nesso causale tra infiltrazioni e inquinamento ma ha ritenuto insussistenti, o non dimostrati nei termini richiesti, i danni risarcibili; ha poi liquidato somme in restituzione e compensato in parte le spese. Con il terzo ricorso per cassazione il proprietario ha dedotto, in sintesi, violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la corte di rinvio avrebbe errato nel negare o limitare il risarcimento del danno da mancato utilizzo dell'acqua del pozzo e dei danni alle colture e agli impianti, oltre a non applicare correttamente il principio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione; con il secondo motivo ha censurato la regolazione delle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando la compensazione parziale nonostante la pregressa vittoria in primo grado e la propria posizione sostanzialmente confermata dalla precedente cassazione. La società resistente ha resistito con controricorso. La Corte di cassazione, però, non ha esaminato il merito dei motivi perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso principale: nel fascicolo telematico non risultava depositata copia autentica della sentenza impugnata, richiesta a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c.; è stata quindi dichiarata l'improcedibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre dichiarata inammissibile la richiesta della resistente di liquidazione delle spese per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, perché proposta con memoria non notificata secondo il contraddittorio richiesto.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché non era stata depositata, nel fascicolo informatico, la copia autentica della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 369 c.p.c. Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle sole spese del giudizio di legittimità in favore della resistente, liquidandole in euro 3.500 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. La domanda della resistente relativa alle spese per la resistenza all'istanza di sospensione è stata dichiarata inammissibile per difetto di rituale instaurazione del contraddittorio.
Norme richiamate
Nel pregresso giudizio di cassazione viene richiamata la regola per cui, nelle attività pericolose, il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra attività ed evento dannoso, mentre al danneggiante incombe la prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
È invocato dal ricorrente per sostenere che la corte di rinvio avrebbe errato nella ripartizione e valutazione dell'onere della prova sul danno.
È invocato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di rinvio.
È il parametro processuale utilizzato dal ricorrente per articolare i motivi di ricorso per cassazione.
È richiamato per censurare la condanna alle spese e la loro ripartizione.
È richiamato in relazione alla compensazione parziale delle spese disposta dal giudice di rinvio.
La Corte lo applica nel senso che il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione.
È richiamato con riguardo alla distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa.
È richiamato indirettamente per affermare che le istanze in memoria nel giudizio camerale devono rispettare il contraddittorio.
È richiamato per affermare che la produzione documentale in cassazione deve rispettare i limiti e le forme previste.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è requisito di procedibilità: la sua mancanza, ove non sia altrimenti reperibile negli atti del fascicolo telematico, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- Nei giudizi relativi ad attività pericolose, il danneggiato deve provare il nesso causale tra l'attività e l'evento lesivo; solo dopo tale prova opera la presunzione di colpa del danneggiante, che può liberarsi dimostrando di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
- In sede di legittimità le censure sulla valutazione del danno e delle prove non possono superare il vaglio di ammissibilità se il ricorso non supera i requisiti processuali previsti; il merito resta non esaminabile quando il ricorso è improcedibile.
- La domanda di liquidazione delle spese per la resistenza a un'istanza cautelare o sospensiva in cassazione richiede il rispetto del contraddittorio e non può essere proposta validamente con mera memoria non notificata alla controparte.
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