Cassazione Civile, Ordinanza n. 04907/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una lavoratrice aveva prestato attività dal 20/5/2013 al 30/3/2015 in forza di contratto di somministrazione a termine stipulato con un'agenzia per il lavoro e prorogato nel tempo, nell'ambito di una commessa relativa a un cliente della società utilizzatrice. In giudizio chiedeva di accertare l'invalidità del contratto di somministrazione e delle successive proroghe, sostenendo che la causale apposta non fosse specifica e che fossero stati violati i limiti quantitativi di ricorso alla somministrazione previsti dal contratto collettivo di settore. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo sufficiente e provata la causale organizzativa e, quanto al contingentamento, aveva reputato generica la deduzione della lavoratrice e non assolto l'onere di specifica allegazione. In cassazione la ricorrente ha dedotto, da un lato, violazione delle norme sulla forma e sugli elementi del contratto di somministrazione, sostenendo che il contratto commerciale avrebbe dovuto indicare tutti i lavoratori somministrati all'utilizzatrice e non solo il singolo lavoratore interessato; dall'altro, violazione delle norme sul rispetto della clausola di contingentamento, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., assumendo che fosse sufficiente dedurre il superamento della percentuale per spostare sull'utilizzatore l'onere della prova del rispetto dei limiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la tesi secondo cui il contratto di somministrazione dovesse contenere l'indicazione di tutti i lavoratori inviati all'utilizzatore da parte dell'agenzia, anche se assunti in forza di distinti contratti. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in tema di clausola di contingentamento, l'onere della prova del rispetto del limite percentuale grava sull'utilizzatore e che è sufficiente, per farlo sorgere, la deduzione del lavoratore dell'avvenuto superamento della percentuale, senza che sia necessaria una preventiva compiuta allegazione di tutti i dati numerici rilevanti nella medesima misura ritenuta dalla Corte d'appello. Pur rilevando che la questione sul primo motivo non era stata esaminata dal giudice di merito, la Corte ha deciso nel merito senza rinvio su quel punto, perché la questione di diritto era infondata. Sul secondo motivo ha cassato la sentenza impugnata in relazione al capo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 276/2003
tra gli elementi essenziali del contratto di somministrazione è richiesta l'indicazione del numero dei lavoratori somministrati, ma non la ricomprensione di tutti i lavoratori inviati all'utilizzatore in base a distinti contratti commerciali
norma evocata per censurare l'invalidità del contratto di somministrazione, senza che la Corte vi attribuisca nel testo una specifica diversa lettura
art. 20, comma 4, d.lgs. n. 276/2003
richiamato in relazione ai limiti quantitativi di utilizzo della somministrazione e al rispetto della clausola di contingentamento
art. 17 c.c.n.l. Telecomunicazioni
richiamato quale fonte della causale organizzativa apposta al contratto e della clausola di contingentamento dei lavoratori somministrati
l'onere della prova del rispetto del limite percentuale incombe sull'utilizzatore, mentre al lavoratore basta dedurre il superamento della soglia per attivare tale onere
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull'apprezzamento delle allegazioni e delle prove
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo che consentono, in presenza di una questione infondata, la decisione nel merito senza rinvio
interpretato in senso costituzionalmente orientato come norma che consente alla Cassazione di decidere nel merito senza rinvio quando la questione, pur non esaminata dal giudice di merito, sia infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto
richiamato quale parametro dei limiti quantitativi applicabili alla somministrazione per effetto del rinvio contenuto nella disciplina di settore
art. 22, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
norma di rinvio che rende applicabile alla somministrazione la disciplina sui limiti quantitativi prevista per i contratti a termine
art. 3 l. n. 230/1962
richiamato come principio secondo cui spetta al datore di lavoro dimostrare l'esistenza delle condizioni giustificative dell'apposizione del termine, principio esteso anche alla somministrazione entro limiti quantitativi
"Forma del contratto di somministrazione"
la Corte esclude che imponga di indicare nel singolo contratto commerciale tutti i lavoratori somministrati all'utilizzatore; la previsione rileva per i requisiti del contratto relativo al lavoratore interessato
Massime di principio
- Nel contratto di somministrazione a termine, l'indicazione del numero dei lavoratori somministrati va riferita al singolo contratto e non comporta l'obbligo di elencare tutti i lavoratori impiegati dall'utilizzatore sulla base di distinti rapporti di somministrazione.
- In tema di clausola di contingentamento, l'onere di provare il rispetto del limite percentuale grava sull'utilizzatore/datore di lavoro; il lavoratore assolve il proprio onere di allegazione deducendo il superamento della soglia.
- Onere di allegazione e onere della prova, quando insistono sul medesimo soggetto, non possono essere separati: chi deve provare un fatto costitutivo, impeditivo, modificativo o estintivo deve anche allegarne compiutamente i relativi elementi.
- La Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio, per economia processuale e ragionevole durata del processo, quando rilevi l'omessa pronuncia del giudice di merito ma la questione devoluta sia infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.
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