Cassazione Penale, Ordinanza n. 06707/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo l'impugnazione manifestamente inammissibile e quindi connotata da profili di colpa.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale ha applicato la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per lesioni personali aggravate e per un reato connesso alla legge sulle armi. Ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; con il secondo motivo, violazione dell'art. 133 c.p. in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientrano né la censura sulla mancata verifica dell'evidenza dell'innocenza ex art. 129 c.p.p., né le doglianze sulla commisurazione della pena ex art. 133 c.p., salvo il caso di illegalità della pena in senso stretto.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta, oggetto dell'impugnazione
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento
la sua omessa valutazione non è deducibile come motivo di ricorso contro la sentenza di applicazione della pena, fuori dai casi consentiti
le censure sui criteri di commisurazione della pena e sul bilanciamento delle circostanze non sono deducibili con ricorso contro il patteggiamento, salvo illegalità della pena
consente la declaratoria di inammissibilità de plano
prevede la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
reato base oggetto dell'imputazione
aggravante delle lesioni personali contestata insieme al reato base
aggravante contestata per il reato di lesioni
circostanza aggravante generica contestata
richiamata quale fonte delle ulteriori contestazioni aggravate, senza specificazione del capo di imputazione nel testo
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- Non è deducibile con ricorso avverso il patteggiamento la doglianza relativa alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che si rientri nei limiti dei motivi consentiti dalla norma speciale.
- Non sono deducibili, contro la sentenza di patteggiamento, censure sulla mera commisurazione della pena ex art. 133 c.p. o sul bilanciamento delle circostanze, salvo che si allegui un'ipotesi di illegalità della pena in senso stretto.
- Quando il ricorso è manifestamente inammissibile, la Corte può dichiararlo de plano e applicare le conseguenze di legge, comprese spese processuali e sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- L'evidente inammissibilità dell'impugnazione integra profili di colpa del ricorrente e giustifica la condanna alla somma prevista dall'art. 616 c.p.p.
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