Cassazione Penale, Sentenza n. 24648/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Lecce (sez. riesame) che aveva rigettato l'appello di Schena avverso la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere operata dalla Corte d'appello di Lecce. Il ricorrente deduce nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione all'art. 276 comma 1-ter c.p.p., sostenendo che l'arresto (effettuato il giorno 8.10.2022 alle ore 13:10) era avvenuto nella fascia oraria autorizzata per lo svolgimento dell'attività lavorativa (autorizzazione fino alle ore 14:00), per cui non si sarebbe verificata alcuna violazione delle prescrizioni domiciliare né condotta riconducibile al delitto di evasione (art. 385 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che il Tribunale di Lecce ha correttamente valutato i fatti: Schena è stato trovato alle 13:10 in un luogo diverso e distante rispetto all'azienda agricola dove era autorizzato a lavorare; si è dato alla fuga mettendo in pericolo gli operanti; il giudice territoriale ha ritenuto integrato il reato di evasione e, non avendo rilevato la lieve entità del fatto, ha ritenuto gli arresti domiciliari inidonei a soddisfare le esigenze cautelari, giustificando la sostituzione con la custodia in carcere ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale relativa ai reati in materia di stupefacenti, contestata nell'ambito del procedimento principale per il quale era stata applicata la misura cautelare
Delitto di evasione: la Corte territoriale ha ritenuto integrato il reato sulla base del fatto che l'imputato, sottoposto agli arresti domiciliari, era stato rintracciato in luogo diverso dal luogo autorizzato e si era dato alla fuga
Prevede la possibilità di sostituzione o cumulo della misura cautelare con altra più grave in caso di trasgressione alle prescrizioni, salvo che il fatto sia di lieve entità. La norma attribuisce al giudice un potere discrezionale di valutazione della gravità e delle circostanze della violazione per verificare l'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari
Motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha dedotto nullità dell'ordinanza sotto tali rubriche, ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive di rilievo, con adeguata motivazione del giudice di merito
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità del ricorso, la possibilità di infliggere sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; applicata dalla Corte con determinazione della somma sulla base del principio di equità e della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 186/2000)
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata quale principio per la determinazione equa della somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa del ricorrente
Massime di principio
- La semplice coincidenza temporale con la fascia oraria autorizzata non è determinante: conta anche il luogo in cui il ristretto si trova e la condotta concreta (es. allontanamento in luogo diverso dall'attività lavorativa autorizzata).
- L'art. 276 comma 1-ter c.p.p. attribuisce al giudice un potere discrezionale: la trasgressione alle prescrizioni può giustificare l'aggravamento della misura se la condotta dimostra l'inidoneità della misura in atto a garantire le esigenze cautelari, salvo che il fatto sia di lieve entità.
- Per integrare il reato di evasione (art. 385 c.p.) non è sufficiente la mera presenza fuori dall'abitazione: è rilevante che il soggetto si trovi in luogo diverso rispetto a quello autorizzato e che la condotta sia tale da impedire il rispetto delle prescrizioni (es. fuga, comportamento pericoloso).
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario proporre censure specifiche e circostanziate; le argomentazioni generiche vengono ritenute inammissibili.
- Chi è sottoposto a misure detentive con autorizzazioni (es. per lavoro) dovrebbe conservare prove documentali o di testimonianza che attestino il rispetto delle prescrizioni (timbri, attestazioni del datore di lavoro, orari, percorsi abituali), poiché la mera affermazione non basta a contrastare gli accertamenti degli organi di polizia giudiziaria.
- Comportamenti come la fuga o la guida pericolosa durante l'allontanamento possono aggravare la valutazione della gravità della violazione e giustificare la revoca o l'aggravamento della misura cautelare.
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