Cassazione Civile, Ordinanza n. 08166/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agricoltore)
La controversia
Un allevatore aveva incaricato la struttura locale di un'associazione agricola di assisterlo nella presentazione di una domanda per un premio comunitario alla produzione bovina. La domanda veniva inoltrata, ma l'ente pagatore la riteneva incompleta perché il richiedente aveva documentato solo una parte dei capi indicati. L'allevatore agiva quindi per il risarcimento del danno, sostenendo che l'associazione avesse assunto l'obbligo di controllare la correttezza e completezza della domanda e che, omettendo tale verifica, avesse causato la perdita di parte del contributo. Le convenute resistevano deducendo che il loro compito era limitato alla trasmissione dei dati forniti dall'interessato e che la compilazione materiale era stata curata da una volontaria, poi chiamata in causa, la quale si sarebbe limitata a fare da tramite senza obbligo di controllo. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo responsabile l'associazione e non la collaboratrice; in cassazione la ricorrente deduceva, con tre motivi, violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sul mandato, censurando la qualificazione del rapporto come mandato con obbligo di verifica, l'individuazione del soggetto tenuto alla prestazione e la quantificazione del danno operata tramite consulenza tecnica, ritenuta errata e non adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi all'interpretazione dell'accordo e alla individuazione del mandatario, osservando che la ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito è accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici, violazione che nel ricorso non era stata specificamente illustrata. Ha inoltre affermato che, dal testo dell'accordo prodotto in atti, emergeva che il mandato era stato conferito all'associazione, la quale aveva assunto anche l'obbligo di correggere eventuali anomalie e disfunzioni della pratica. Quanto al motivo sul danno, la Corte lo ha qualificato come diretto a contestare un accertamento in fatto compiuto dal consulente tecnico, rilevando anche la mancata deduzione di tempestive contestazioni in sede di merito. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese di lite.
Norme richiamate
È richiamato per inquadrare il rapporto dedotto come mandato; la Corte considera la qualificazione del rapporto e il contenuto degli obblighi derivanti dall'accordo come questione distinta dall'accertamento in fatto della volontà delle parti.
Sono invocati nel ricorso, ma la Corte osserva che le doglianze si risolvono in una diversa lettura del materiale probatorio e dell'accertamento di merito, non in una reale violazione dei parametri processuali denunciati.
È richiamato nel terzo motivo, ma la censura viene ritenuta inidonea a scardinare l'accertamento di merito sulla riferibilità del mandato all'associazione.
È evocato come norma sulla valutazione della prova, ma la Corte ribadisce che il ricorso mira in realtà a ottenere un nuovo esame del fatto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È richiamato nel dispositivo per gli effetti economici conseguenti al rigetto del ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
È richiamata nel dispositivo quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
regolamento CEE 1254/99
È menzionato dal ricorrente nel motivo sul danno, ma la Corte reputa la doglianza inammissibile perché orientata a contestare l'accertamento fattuale della consulenza tecnica.
Massime di principio
- L'interpretazione del contenuto di un accordo e la ricostruzione della volontà delle parti costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se il ricorrente non indica specificamente la violazione dei canoni ermeneutici.
- Per sostenere in cassazione l'erronea qualificazione di un rapporto contrattuale non basta contrapporre una lettura alternativa dei fatti: occorre indicare quale regola di interpretazione sia stata violata e perché la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente errata.
- Se il testo negoziale indica espressamente il soggetto che assume l'incarico e contiene clausole che gli attribuiscono un obbligo di controllo o di correzione delle anomalie, il giudice può desumere da tali elementi l'esistenza di un mandato comprensivo di verifiche oltre la mera trasmissione materiale della pratica.
- La censura che investe la valutazione del consulente tecnico e la quantificazione del danno è inammissibile quando si risolva in una contestazione del fatto accertato in sede peritale, soprattutto se non sono state dedotte tempestive contestazioni nel giudizio di merito.
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