Cassazione Civile, Ordinanza n. 02761/2026 del 07/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il regime giuridico e retributivo applicabile al rapporto di lavoro di personale forestale transitato nell’Agenzia Forestas. I ricorrenti sostenevano, in sintesi, l’applicabilità al loro rapporto del contratto collettivo regionale del personale della Regione Sardegna e dei suoi enti strumentali (CCRL), nonché la nullità/inapplicabilità del contratto collettivo di diritto privato utilizzato in precedenza; in via subordinata riproponevano questioni di legittimità costituzionale e deducevano la violazione di norme statali e regionali in tema di contrattazione collettiva e di riparto di competenze. La Corte richiama la normativa di settore e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul pubblico impiego privatizzato e sul personale forestale, osservando che, per il periodo rilevante, al rapporto si applicava la contrattazione collettiva degli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali e che il passaggio al CCRL non era ancora completato secondo le regole previste dalla normativa regionale. Ne consegue che la sentenza impugnata, che aveva escluso l’applicazione del CCRL ai rapporti dedotti in giudizio e aveva respinto le domande di nullità del CCNL di diritto privato, è stata ritenuta conforme ai principi applicabili. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché le questioni non superavano il vaglio di rilevanza e non manifesta infondatezza, alla luce della sentenza n. 153/2021 della Corte costituzionale, che aveva già affrontato il tema della transizione del personale Forestas e ribadito che il trattamento economico e giuridico del pubblico impiego regionale è riservato alla contrattazione collettiva statale e non può essere inciso da una disciplina regionale sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso l’applicazione del CCRL al rapporto dei ricorrenti nel periodo considerato e aveva negato l’accoglimento delle domande volte a far valere la nullità del CCNL di diritto privato. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo, comprensivo della riproposizione di questioni di legittimità costituzionale, perché già risolte dalla giurisprudenza costituzionale richiamata e prive di rilevanza/non manifesta infondatezza. Le spese di lite sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
"la fonte di disciplina del rapporto di lavoro individuata dalla legge statale nella contrattazione collettiva"
La disciplina del trattamento economico e giuridico del pubblico impiego contrattualizzato è riservata alla contrattazione collettiva; la Regione non può sostituirsi a tale fonte.
art. 40 e seguenti d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La contrattazione collettiva del pubblico impiego è regolata da specifiche procedure e condizioni, anche ai fini della definizione dei comparti e delle aree.
art. 43 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Richiamato tra le norme asseritamente violate in ricorso, senza che la Corte accolga la censura.
art. 45 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi.
art. 117, comma 1, lett. l) Cost.
Richiamato nella censura di legittimità costituzionale; la Corte ribadisce che la materia del rapporto di lavoro rientra nell'ordinamento civile riservato allo Stato.
art. 3, comma 1, lett. a), Statuto della Regione Sardegna
La competenza primaria regionale sullo stato giuridico ed economico del personale deve comunque essere esercitata nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
art. 48, comma 2, l.r. Sardegna n. 8/2016
Richiamato nel motivo subordinato; la Corte ne esclude l'idoneità a sovvertire il regime della contrattazione collettiva statale nel periodo considerato.
art. 1, comma 1, CIRL 2004/2007 e 2008/2010
Richiamato quale fonte invocata dai ricorrenti, ma la censura è respinta/inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso integralmente rigettato, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la disciplina del trattamento giuridico ed economico del rapporto è riservata alla contrattazione collettiva e non può essere sostituita da fonti legislative regionali che incidano su rapporti già sorti.
- Le Regioni a statuto speciale, pur titolari di competenze statutarie sul personale, devono esercitarle nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e dei principi di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
- Quando una specifica categoria di dipendenti è assoggettata per legge o per assetto organizzativo a una determinata contrattazione collettiva, la modifica del regime contrattuale richiede il completamento del percorso normativo previsto; in difetto, resta applicabile il precedente assetto contrattuale.
- Una censura di legittimità costituzionale è inammissibile se non supera il vaglio di rilevanza o di non manifesta infondatezza, specie quando la questione sia già stata affrontata in modo sostanzialmente risolutivo dalla Corte costituzionale.
- In sede di legittimità, la contestazione di una decisione conforme alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul regime contrattuale del personale pubblico è destinata al rigetto quando non emerga un errore di diritto nella qualificazione della fonte applicabile.
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