Cassazione Civile, Ordinanza n. 13942/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari ha irrogato una sanzione amministrativa di euro 18.014,50 per l'impiego di sei lavoratori addetti alla raccolta dell'uva senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, quindi in una fattispecie qualificata come lavoro nero. Nei precedenti gradi di merito l'opposizione era stata respinta, con accertamento del rinvenimento dei lavoratori intenti alla raccolta per conto dell'opponente e della mancata effettuazione delle comunicazioni obbligatorie e della mancata consegna delle lettere di assunzione. Con il ricorso per cassazione la parte sanzionata deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., e omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse esaminato il motivo di appello relativo all'irritualità della costituzione in giudizio dell'Amministrazione e al mancato deposito del rapporto e degli atti di accertamento; 2) violazione dell'art. 6, commi 10, lett. b) e 12, d.lgs. n. 150/2011, oltre a vizio motivazionale, sostenendo che l'omesso o tardivo deposito degli atti avrebbe dovuto condurre all'accoglimento dell'opposizione senza esame del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure perché formulate in modo promiscuo, sovrapponendo violazione di legge e vizio di motivazione e mirando, in realtà, a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Nel merito ha comunque osservato che la Corte d'appello aveva espressamente verificato la rituale costituzione dell'Ispettorato e il deposito della documentazione, precisando che il giudice dell'opposizione a sanzione amministrativa può acquisire e valutare gli atti anche in difetto di una formale costituzione dell'Amministrazione e che il termine per il deposito non ha natura perentoria. Ha inoltre affermato che l'eventuale inerzia processuale della P.A. non comporta automaticamente l'accoglimento dell'opposizione, dovendo il giudice comunque verificare la fondatezza della pretesa sulla base degli elementi acquisiti. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e con declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La doglianza di omessa pronuncia è stata reputata, nella sostanza, una critica al giudizio di merito e alla valutazione delle risultanze processuali, non un vizio autonomamente apprezzabile nei termini dedotti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Non è consentito prospettare congiuntamente e in modo indistinto violazioni di legge e vizi di motivazione riferiti alla medesima questione, rimettendo alla Corte il compito di isolare le censure.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
L'omessa pronuncia può essere dedotta solo se la censura è specificamente e autonomamente articolata; non quando si traduce in una richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non consente di contestare la valutazione del materiale istruttorio o la motivazione se esistente nel suo minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è censurabile in cassazione solo quando manchi, sia apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da irriducibile contraddittorietà, cioè nei casi che integrano nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza dei requisiti minimi della motivazione determina nullità della sentenza; nel caso concreto tale vizio è stato escluso perché la motivazione era presente e intelligibile.
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'Amministrazione può scegliere tra costituzione formale e deposito degli atti; i documenti depositati si considerano acquisiti al processo e il termine di dieci giorni per il deposito non è perentorio.
art. 6, commi 10, lett. b) e 12, del d.lgs. n. 150/2011
La norma non prevede l'automatico accoglimento dell'opposizione in caso di mancato o tardivo deposito degli atti da parte dell'Amministrazione; il giudice conserva il potere-dovere di valutare autonomamente la responsabilità dell'opponente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che sovrapponga in modo promiscuo violazione di legge e vizio di motivazione, senza consentire la chiara individuazione delle singole censure e pretendendo dalla Corte di legittimità un'attività di selezione e ricostruzione dei motivi.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non consente una nuova valutazione del fatto o delle prove, ma solo il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; resta fermo il sindacato sul solo "minimo costituzionale" della motivazione.
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la mancata costituzione formale dell'Amministrazione o il tardivo deposito degli atti non determinano di per sé l'accoglimento dell'opposizione, poiché il giudice deve comunque valutare la fondatezza della pretesa sulla base degli elementi acquisiti o acquisibili nel processo.
- Il deposito della documentazione amministrativa nel giudizio di opposizione può essere considerato utile e acquisito al processo anche senza una formale costituzione dell'Amministrazione; il termine previsto per il deposito non ha natura perentoria, salvo diversa previsione espressa.
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