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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09695/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una lavoratrice socialmente utile (LSU) impiegata presso la Regione Campania tra il 2001 e il 2009 per un orario eccedente le 20 ore settimanali. La lavoratrice chiedeva il pagamento di differenze economiche per complessivi euro 5.628,03, sostenendo che il trattamento integrativo dovuto per le ore eccedenti dovesse essere calcolato in base alla retribuzione del dipendente comparabile del soggetto utilizzatore, ma applicando criteri di computo diversi da quelli adottati dalla Regione: in particolare assumeva che dovesse considerarsi la retribuzione del personale comparabile secondo la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, con riproporzionamento del divisore orario e applicazione del principio di non discriminazione di matrice eurounitaria, trattandosi a suo dire di un rapporto assimilabile a lavoro a termine. Con il primo motivo di ricorso denunciava violazione di norme di legge, Costituzione, direttiva 1999/70/CE, preleggi, norme processuali e contratti collettivi, oltre a omesso esame di un punto decisivo, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la natura subordinata del rapporto e avesse applicato il d.lgs. n. 468/1997, art. 8, nella lettura che collega l’integrazione economica alla retribuzione base del dipendente comparabile calcolata con il divisore previsto dal CCNL del soggetto utilizzatore. Con il secondo motivo deduceva omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello concernente l’inadeguatezza dell’importo liquidato dalla Regione anche assumendo corretto il livello retributivo iniziale e il divisore 156.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse deciso in conformità all’orientamento consolidato secondo cui l’occupazione in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, ma un rapporto speciale di matrice assistenziale e formativa disciplinato dal d.lgs. n. 468/1997, art. 8, poi riprodotto dal d.lgs. n. 81/2000, art. 4. Ha inoltre affermato che, poiché nel caso concreto la prestazione si era svolta conformemente al progetto LSU, correttamente era stata applicata la disciplina speciale sul trattamento integrativo, commisurato alla retribuzione oraria determinata in base al divisore del contratto collettivo del soggetto utilizzatore applicato alla retribuzione base del livello del dipendente comparabile. Le doglianze che presupponevano la compatibilità con il lavoro subordinato sono state ritenute infondate nel presupposto logico-giuridico. Il motivo sul vizio di omesso esame è stato dichiarato inammissibile perché non riguardava un "fatto" ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. ma mere argomentazioni difensive; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile anche per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., non avendo la ricorrente trascritto adeguatamente le allegazioni e i conteggi su cui fondava la censura. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva delle intimate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, art. 8

    Disciplina speciale dei lavori socialmente utili: l'utilizzazione non instaura un rapporto di lavoro subordinato ma un rapporto speciale di matrice assistenziale e formativa; il trattamento integrativo per le ore eccedenti è commisurato alla retribuzione base del dipendente comparabile secondo il divisore previsto dal CCNL del soggetto utilizzatore.

  • d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 4

    Norma che riproduce la disciplina speciale dei lavori socialmente utili e conferma che l'utilizzazione non determina instaurazione di un ordinario rapporto subordinato.

  • art. 2126 c.c.

    Si applica solo se la prestazione resa in ambito LSU presenti una radicale difformità dal progetto; in mancanza, opera la disciplina speciale del lavoro socialmente utile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al riparto dell'onere della prova, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre omessa pronuncia; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto decisivo, non argomentazioni difensive o elementi istruttori.

  • art. 366 c.p.c., n. 6

    Il ricorso deve indicare specificamente e trascrivere gli atti e i documenti rilevanti; la mancanza di tale specificità rende inammissibile la censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 8, comma 3, d.l. 28 maggio 1981, n. 244, conv. in l. n. 390/1981, come sostituito dalla l. n. 41/1986

    Richiamato dalla ricorrente come antecedente normativo del criterio di equiparazione retributiva; il testo non indica una specifica interpretazione della Corte oltre al rinvio sistematico operato nella sentenza.

  • art. 4, comma 1, direttiva 1999/70/CE

    Invocata dalla ricorrente per sostenere il principio di non discriminazione; la Corte esclude l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato al rapporto LSU.

Massime di principio

  • L'utilizzazione di lavoratori socialmente utili non configura, di regola, un rapporto di lavoro subordinato, ma un rapporto speciale di natura assistenziale e formativa disciplinato dalla normativa speciale.
  • Il trattamento economico dovuto per le ore eccedenti nell'ambito dei lavori socialmente utili va determinato secondo il criterio fissato dalla disciplina speciale: retribuzione base del dipendente comparabile del soggetto utilizzatore, applicando il divisore previsto dal relativo contratto collettivo.
  • La disciplina del lavoro subordinato, inclusa quella del rapporto a termine e il correlato principio di non discriminazione, non può essere automaticamente estesa ai lavori socialmente utili, salvo che la prestazione sia resa in radicale difformità rispetto al progetto.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per censurare argomentazioni difensive, valutazioni o elementi istruttori, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La censura per omessa pronuncia o per violazione dell'obbligo di specificità del ricorso per cassazione è inammissibile quando non siano puntualmente trascritti gli atti, i documenti e le allegazioni su cui la doglianza si fonda.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudiziale

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