Cassazione Civile, Ordinanza n. 17748/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (donante)
La controversia
La controversia riguarda un atto qualificato come donazione remuneratoria di un fondo rustico. In primo grado la domanda di accertamento della simulazione assoluta dell’atto era stata rigettata, anche sulla base del giuramento decisorio deferito al convenuto. La Corte d’appello ha invece accolto l’impugnazione della donante, ritenendo che il giuramento fosse equivoco e che i documenti prodotti in appello, provenienti anche da un procedimento penale, dimostrassero che l’atto non fosse realmente voluto ma fosse stato predisposto per sottrarre il bene alla garanzia dei creditori della donante. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 238 c.p.c., 162 c.p.c. e 2738 c.c., sostenendo che il giuramento decisorio sarebbe stato dichiarato nullo per mancato ammonimento del giudice e che, comunque, il suo esito avrebbe dovuto essere ritenuto univoco e preclusivo di un diverso accertamento; 2) violazione dell’art. 101 c.p.c., lamentando che in appello fossero stati ammessi e valorizzati nuovi documenti e atti investigativi penali formati fuori dal contraddittorio e prodotti all’udienza di precisazione delle conclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sul giuramento nella parte in cui pretendeva di rimettere in discussione la valutazione di merito sull’esito equivoco del giuramento stesso, osservando che tale apprezzamento non integra violazione di legge se la motivazione supera il minimo costituzionale. Ha inoltre ritenuto irrilevante l’eventuale errore della Corte d’appello nel richiamare la nullità del giuramento per mancato ammonimento, perché la decisione si sorreggeva comunque sull’autonoma ratio dell’esito non univoco del giuramento. Quanto al secondo motivo, lo ha respinto affermando che, nel regime dell’art. 345 c.p.c. applicabile ratione temporis, erano ammissibili i documenti formatisi successivamente e necessari in ragione dello sviluppo del processo; inoltre, gli atti del procedimento penale costituivano prove atipiche utilizzabili dal giudice, senza violazione dell’art. 101 c.p.c., poiché il contraddittorio si instaurava con la loro produzione in giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ammonimento del giurante circa l'importanza morale e le conseguenze penali delle dichiarazioni false
Il mancato ammonimento è stato evocato dal ricorrente come causa di nullità del giuramento, ma la Corte ha ritenuto che la decisione impugnata si fondasse comunque sulla diversa ratio dell'esito equivoco del giuramento, rendendo tale profilo non decisivo nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente in combinazione con l'art. 238 c.p.c. a sostegno della dedotta nullità del giuramento; il ricorso è stato comunque respinto.
Invocato per sostenere l'efficacia vincolante del giuramento decisorio; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, vi fosse un esito univoco idoneo a precludere l'accertamento del giudice di appello.
La Corte ha affermato che la produzione in giudizio di atti e documenti formati fuori dal processo, anche provenienti da procedimento penale, non viola il contraddittorio se la controparte può interloquire sulla loro produzione e valutazione.
nella formulazione introdotta dall’art. 46 co. 18 legge 18-6-2009 n.69
Nel regime applicabile al caso, la produzione di nuovi documenti in appello era consentita se i documenti erano indispensabili o formati successivamente, e comunque non oltre la rimessione della causa in decisione.
È stata dichiarata inammissibile la produzione, in Cassazione, di documenti ulteriori rispetto a quelli relativi all'ammissibilità del ricorso o alla qualità di erede.
La censura sulla valutazione dell'esito del giuramento non è stata ritenuta veicolabile come violazione di legge, perché mirava in realtà a contestare l'apprezzamento di merito.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; non ricorreva alcuna di tali ipotesi nel caso concreto.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
In ragione del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La valutazione sull'esito del giuramento decisorio, in quanto giudizio di merito sull'effettiva portata della risposta del giurante, non è sindacabile in cassazione come violazione di legge se la motivazione del giudice di merito è esistente, coerente e non meramente apparente.
- Se la decisione impugnata si fonda su una ratio autonoma e sufficiente, l'eventuale errore su un ulteriore profilo motivazionale diventa irrilevante ai fini della cassazione.
- Nel regime dell'art. 345 c.p.c. applicabile ratione temporis, la produzione in appello di documenti formatisi successivamente è ammissibile quando sia giustificata dall'evoluzione del processo e avvenga prima della rimessione della causa in decisione.
- Gli atti o documenti formatisi fuori dal processo, anche nell'ambito di un procedimento penale, possono essere utilizzati come prove atipiche dal giudice civile, purché il contraddittorio sia garantito mediante la loro produzione in giudizio e la controparte possa discuterne il contenuto.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte produzioni documentali ulteriori se non nei limiti rigorosi previsti dall'art. 372 c.p.c., essenzialmente per l'ammissibilità del ricorso o per la prova della qualità di parte legittimata.
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