Cassazione Civile, Ordinanza n. 39262/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una polizza assicurativa stipulata per coprire danni a impianti e cose dell'azienda. A seguito di un atto doloso di ignoti, consistito nel taglio di una tubazione con conseguente fuoriuscita di liquidi e ulteriori danni ai beni assicurati, la società assicurata chiedeva alle compagnie l'indennizzo di euro 102.800,00, già al netto dello scoperto del 20%. Le assicuratrici negavano il pagamento invocando una clausola di esclusione che sottraeva all'indennizzo i danni da dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e i danni conseguenti. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, quale giudice di rinvio dopo un precedente intervento della Cassazione, l'ha rigettata. Con il primo motivo la ricorrente deduceva nullità della sentenza per mancato rispetto del decisum della Cassazione, errata applicazione della clausola di polizza e della perizia contrattuale, nonché errore di percezione sul contenuto della prova; sosteneva che il giudice di rinvio avrebbe dovuto distinguere i danni causati dalla dispersione dei liquidi da quelli causati immediatamente dal sabotaggio, valorizzando la perizia contrattuale che, a suo dire, ricomprendeva anche i danni da rottura della tubazione. Con il secondo motivo lamentava violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la Corte d'appello posto a suo carico anche le spese del precedente giudizio di legittimità, nonostante in quella fase fosse risultata vittoriosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non confrontato con i limiti del giudizio di rinvio e con il contenuto della precedente ordinanza rescindente, che aveva già chiarito che erano esclusi dall'indennizzo i danni da fuoriuscita di liquidi e che il solo danno eventualmente indennizzabile era quello alla tubazione, ma che tale danno non risultava provato nel giudizio di rinvio. Ha inoltre escluso rilievo alla censura sulla perizia contrattuale, perché l'interpretazione proposta dalla ricorrente era incompatibile con quanto già affermato dalla precedente decisione di legittimità. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché il giudice di rinvio, quando decide anche sulle spese del giudizio di cassazione, applica il criterio della soccombenza all'esito globale del giudizio e può regolare le spese delle fasi di impugnazione secondo l'esito finale complessivo. La ricorrente è stata condannata a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge in relazione alla regolazione delle spese
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre nullità della sentenza e error in procedendo
richiamato quale parametro di inammissibilità del secondo motivo
richiamato per il procedimento camerale e la proposta del relatore
richiamato con riferimento al giudizio di rinvio dopo cassazione
richiamato per la regolazione delle spese secondo la soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
non espressamente citato nel dispositivo, ma la decisione valorizza la mancata prova del danno alla tubazione nel giudizio di rinvio
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la censura deve misurarsi con i limiti segnati dalla pronuncia rescindente: sono inammissibili le doglianze che non si confrontano con il decisum già formatosi e tentano di riaprire questioni ormai definite.
- Quando una clausola assicurativa esclude dall'indennizzo una determinata categoria di danni, il giudice del rinvio deve attenersi all'interpretazione già vincolante fornita dalla Corte di cassazione; non è consentito riconsiderarne l'ambito se ciò contrasta con la precedente decisione rescindente.
- La perizia contrattuale non può essere invocata per sovvertire un accertamento di legittimità già compiuto sul perimetro dell'indennizzabilità, se la lettura proposta è incompatibile con la precedente pronuncia di cassazione.
- Nel giudizio di rinvio, la liquidazione delle spese segue il principio della soccombenza valutato sull'esito globale della controversia; il giudice di rinvio può regolare anche le spese dei precedenti gradi di impugnazione in coerenza con l'esito finale complessivo.
- La mancata prova del danno dedotto impedisce il riconoscimento dell'indennizzo, anche quando sia pacifico l'evento doloso originario e siano contestati solo alcuni segmenti causali del pregiudizio.
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