Cassazione Penale, Sentenza n. 31361/2022 del 22/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 358 c.p.p. e 131-bis c.p. e vizio di motivazione: sosteneva di aver depositato presso la Procura la documentazione attestante la bonifica del sito e che ciò avrebbe dovuto determinare l'applicazione della causa di non punibilita' ex art. 257, comma 4, d.lgs. 152/2006; contestava inoltre il rifiuto dell'applicazione dell'art. 131-bis (non punibilita' o causa di estinzione per minima offensivita') e la mancata valutazione, ai fini del trattamento sanzionatorio ex art. 133 c.p., della condotta successiva alla commissione del reato (bonifica). Con il secondo motivo sollecitava la valutazione delle opere di bonifica prodotte nel corso delle indagini preliminari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'art. 257, comma 4, d.lgs. 152/2006: quella causa di non punibilita' non si applica alle contravvenzioni previste dall'art. 256 dello stesso decreto. Ha inoltre ritenuto che la documentazione sulla bonifica non fosse stata prodotta nel dibattimento di primo grado né in appello e che la sua produzione per la prima volta in cassazione costituisce prova nuova, inammissibile in sede di legittimita'. L'applicabilita' dell'art. 131-bis e l'attenuazione ai sensi dell'art. 133 sono state escluse perché l'offesa non e' minima (ingente quantita' di rifiuti) e la situazione del sito ha fatto ritenere l'abitualita' nella gestione illecita. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256
Disciplina le contravvenzioni ambientali relative alla gestione illecita di rifiuti; le contravvenzioni di cui all'art. 256 non rientrano nella causa speciale di non punibilita' prevista dall'art. 257, comma 4
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 257, comma 4
«l'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilita' per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1»
La causa di non punibilita' prevista e' limitata ai casi indicati dalla norma e non si estende alle fattispecie contravvenzionali previste dallo stesso decreto (art. 256)
Prevede l'estinzione della punibilita' per fatti di non significativa offensivita'; applicabile solo se la minima offensivita' e la condotta successiva sono provate nel giudizio di merito. Qui escluso per la quantita' ingente dei rifiuti e per gli elementi che hanno fatto ritenere l'abitualita' della condotta
Criteri per la determinazione della pena; puo' tener conto della condotta successiva ma solo se tale condotta e' provata nei gradi di merito
codice di procedura penale, art. 358
Rinvio all'eccezione formulata dal ricorrente circa la produzione di documenti presso la Procura; la Corte ha rilevato che la mera presenza di documenti nelle indagini non equivale alla loro produzione nel dibattimento e non obbliga il PM a trasporli automaticamente in prova
codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- La causa di non punibilita' prevista dall'art. 257, comma 4, d.lgs. 152/2006 non e' applicabile alle contravvenzioni previste dall'art. 256 dello stesso decreto: non puo' essere invocata per ottenere l'esclusione della punibilita' in tali ipotesi
- La produzione di documenti durante le indagini preliminari o il loro deposito presso la Procura non e' sufficiente: per influire sul giudizio devono essere formalmente prodotti e valutati nel dibattimento di primo grado o in appello
- Documenti e prove nuovi introdotti per la prima volta in Cassazione sono inammissibili; chi invoca circostanze attenuanti o la condotta riparatrice deve far valere e provare tali elementi nei gradi di merito
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis (minima offensivita') occorre che l'offesa sia effettivamente minima e che la condotta riparatrice sia dimostrata nel processo; quantitativi ingenti o elementi di accumulo possono escludere la minima offensivita' e supportare la tesi dell'abitualita'
- La valutazione dell'abitualita' puo' fondarsi su elementi oggettivi del luogo e sulle modalita' di deposito/accumulo dei rifiuti: se le condizioni dimostrano che l'accumulo non poteva avvenire in un unico episodio, e' giustificata la qualificazione come condotta abituale
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