Cassazione Civile, Ordinanza n. 05854/2025 del 05/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un immobile sito in Reggio Calabria che l'originario attore assumeva di avere posseduto dal 1966 e di avere usucapito. Secondo la prospettazione attorea, il bene era stato consegnato dalla madre dopo la morte del padre e il successivo godimento dell'immobile sarebbe stato continuo, pacifico e corrispondente a una signoria di fatto. La Provincia, poi Città Metropolitana, contestava invece sia l'usucapibilità del bene, ritenuto facente parte del patrimonio indisponibile e quindi inusucapibile, sia la sussistenza di un possesso utile, sostenendo che l'occupazione derivasse da un rapporto di mera detenzione originato da locazione e che non vi fosse stata alcuna interversione del possesso. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la decisione era stata riformata con rigetto della domanda di usucapione, ordine di rilascio e condanna al risarcimento del danno da occupazione. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione delle norme sull'usucapione e sull'onere della prova, sostenendo che il bene fosse stato posseduto e non detenuto e che mancasse la prova del contratto di locazione; 2) violazione delle norme sul patrimonio indisponibile e sulla prova della destinazione pubblica del bene; 3) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente nella parte sul risarcimento; 4) violazione delle norme sul danno da occupazione abusiva, lamentando la mancanza di prova del pregiudizio e l'applicazione di un danno in re ipsa; 5) violazione del diritto di difesa e vizio motivazionale per l'uso di una consulenza tecnica svolta in altro giudizio, non acquisita in contraddittorio nel presente processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la stessa ricostruzione difensiva dei ricorrenti confermava l'origine detentiva del godimento dell'immobile, prima in capo al padre e poi alla madre, sicché il passaggio al figlio non poteva valere come possesso ad usucapionem senza un atto esterno di interversione rivolto contro il proprietario. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché assorbito dal rigetto sulla mancanza di possesso utile e, comunque, ha considerato l'accertamento della destinazione pubblica del bene come questione di fatto insindacabile in cassazione se sorretta da adeguata motivazione e prove documentali. Ha ritenuto manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo, osservando che la motivazione sul danno da occupazione era sufficiente e che il risarcimento poteva essere liquidato in via equitativa sulla base del valore locativo del bene, secondo il criterio del pregiudizio da perdita del godimento del cespite. Ha infine respinto il quinto motivo, affermando che il giudice può utilizzare anche prove atipiche e risultanze di altri giudizi e che i ricorrenti non avevano indicato un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Sono state inoltre poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, una somma ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato, oltre alla somma in favore della Cassa delle Ammende prevista nel caso di definizione conforme alla proposta accelerata.
Norme richiamate
Per l'usucapione è necessario il possesso continuato per il tempo previsto dalla legge; la mera detenzione non basta.
L'interversione del possesso non si realizza con un mero atteggiamento interno o con il semplice inadempimento, ma richiede atti esterni incompatibili con la precedente detenzione.
La censura che mira solo a contestare la valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito è inammissibile in cassazione.
Il ricorrente non può usare il ricorso per cassazione per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
L'onere di provare i presupposti dell'usucapione grava su chi la invoca; il convenuto può contrastare la pretesa dimostrando il titolo personale della disponibilità del bene.
Richiamato per qualificare il bene come parte del patrimonio indisponibile dell'ente pubblico.
La parte pubblica può sottrarre il bene all'usucapione se è provata la sua appartenenza al patrimonio indisponibile e la destinazione a pubblico servizio.
Il danno da occupazione abusiva è risarcibile come danno da perdita del godimento del bene.
La liquidazione del danno segue i criteri degli artt. 1223 e 1226 c.c.
Il risarcimento copre la perdita subita e il mancato guadagno, e nel caso del bene occupato il pregiudizio consiste nella perdita della disponibilità/godimento.
Se il danno non è provabile nel preciso ammontare, il giudice può liquidarlo equitativamente, anche sulla base del valore locativo di mercato.
Richiamato nei motivi, ma il testo mostra che la Corte ha ritenuto corretta la ripartizione dell'onere probatorio già operata nei gradi di merito.
art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; non è sufficiente la doglianza di insufficienza motivazionale.
art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c.
La motivazione deve esplicitare, anche sinteticamente, le ragioni della decisione.
art. 111, comma 6, Cost.
È violato solo se la motivazione è assente, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
Non consente di censurare una mera diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
La nullità per motivazione è configurabile solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
La definizione accelerata ha comportato l'applicazione delle sanzioni processuali previste dalla norma.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Applicato per la condanna ulteriore dei ricorrenti a una somma equitativa in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, se dovuto.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a tutela del diritto di difesa, ma il motivo è stato respinto.
art. 6.1 CEDU
Richiamato dai ricorrenti a tutela del contraddittorio e del giusto processo, ma senza accoglimento.
Massime di principio
- Chi invoca l'usucapione deve provare un possesso continuo, pacifico e corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà per tutto il tempo utile; se la disponibilità del bene origina da un rapporto di mera detenzione, non basta il decorso del tempo né il semplice mancato pagamento di somme dovute per trasformarla in possesso.
- L'interversione della detenzione in possesso richiede un comportamento esterno, univoco e oppositivo verso il proprietario, idoneo a rendere percepibile il mutamento dell'animus; non sono sufficienti atti di mera inadempienza o di abuso della disponibilità materiale del bene.
- La qualificazione della relazione con il bene come detenzione o possesso è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere rivisto in cassazione se la censura si limita a contrapporre una diversa lettura delle prove.
- Un bene appartenente al patrimonio indisponibile e destinato a pubblico servizio è inusucapibile; la sdemanializzazione non può essere desunta dal solo disuso o dall'inerzia dell'ente, ma richiede atti univoci e concludenti incompatibili con la volontà di conservare la destinazione pubblica.
- Il danno da occupazione senza titolo di un immobile può essere liquidato equitativamente assumendo come parametro il valore locativo di mercato, poiché il pregiudizio risarcibile consiste nella perdita concreta della possibilità di godere del bene, direttamente o indirettamente.
- La nullità della motivazione sussiste solo quando la sentenza sia priva del minimo costituzionale di motivazione; non è denunciabile in cassazione il mero difetto di sufficienza o di persuasività dell'argomentazione.
- Il giudice può utilizzare, in mancanza di divieti, anche prove atipiche o risultanze di altri giudizi, purché la parte che le contesta alleghi un concreto pregiudizio al diritto di difesa e non una mera doglianza astratta.
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