Cassazione Civile, Ordinanza n. 21049/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La banca aveva ottenuto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito in chirografo e chiedeva l’attribuzione parziale del rango ipotecario su una parte del credito, sostenendo la validità della garanzia ipotecaria iscritta in forza di un decreto ingiuntivo. Il giudice delegato aveva ritenuto la garanzia inefficace ex art. 67 l. fall.; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva respinto la domanda rilevando, da un lato, che il decreto ingiuntivo non era opponibile al fallimento perché privo della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. e non ancora definitivo, essendo stato opposto prima del fallimento; dall’altro, che era infondata anche la censura sulla revocabilità dell’ipoteca per difetto di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento. In cassazione la banca deduceva, con il primo motivo, violazione di norme processuali e fallimentari per avere il tribunale escluso l’opponibilità del decreto ingiuntivo nonostante la provvisoria esecutorietà; con il secondo motivo, violazione delle norme fallimentari per avere ritenuto sussistente la consecuzione tra concordato preventivo e fallimento ai fini dell’art. 67 l. fall.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che il decreto ingiuntivo non è opponibile alla procedura fallimentare se, prima della dichiarazione di fallimento, non sia intervenuta la declaratoria di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.; la sola provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. non è sufficiente. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il capo della decisione fondato sull’inopponibilità del decreto ingiuntivo era già autonomamente sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda, sicché veniva meno l’interesse a censurare la seconda ratio decidendi relativa alla consecuzione tra le procedure. La banca è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo; non viene svolta una specifica interpretazione autonoma
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo; non viene svolta una specifica interpretazione autonoma
la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo non basta a renderlo opponibile al fallimento
richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo; il decreto era stato opposto prima del fallimento
solo la dichiarazione giudiziale di esecutorietà intervenuta prima del fallimento consente l’opponibilità del decreto ingiuntivo alla procedura, poiché determina il passaggio in giudicato del provvedimento
richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne sviluppa una autonoma regula iuris
richiamato nei motivi; il decreto viene esaminato nel contesto dell’accertamento del passivo
richiamato nei motivi; attiene all’opposizione allo stato passivo
richiamato nei motivi; attiene all’opposizione allo stato passivo
richiamato nei motivi; attiene all’opposizione allo stato passivo
richiamato per la revocabilità della garanzia e per il tema della decorrenza del termine in presenza di consecuzione tra procedure
richiamato nel secondo motivo tra le norme fallimentari invocate
richiamato nel secondo motivo tra le norme fallimentari invocate
richiamato nel secondo motivo in relazione alla decorrenza dei termini nelle procedure concorsuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
richiamato per il deposito della memoria
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo privo di dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., sopravvenuta prima della dichiarazione di fallimento, non è opponibile alla procedura concorsuale, anche se il decreto sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c.
- La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo non equivale al passaggio in giudicato né è idonea, da sola, a consolidare un titolo opponibile al fallimento.
- In cassazione, la censura rivolta contro una ratio decidendi autonoma e sufficiente è necessaria per mantenere l’interesse all’esame delle ulteriori rationes; se una ratio decisiva resta intatta, le censure sulle altre questioni diventano inammissibili per difetto di interesse.
- Nel giudizio di legittimità, quando il rigetto della domanda si fonda su una ragione autonoma e assorbente, l’eventuale errore su una questione ulteriore non incide sull’esito se non è idoneo a scalfire quella base decisoria.
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