Cassazione Civile, Ordinanza n. 01413/2024 del 15/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto davanti al Tribunale due controparti chiedendo l'accertamento dell'acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione della piena proprietà di un immobile. La domanda era stata rigettata in primo grado e, in appello, la Corte territoriale aveva confermato il rigetto ritenendo che l'originaria situazione di detenzione qualificata derivante da un rapporto concessorio risalente al 1960 si fosse estesa anche al fabbricato edificato sul terreno, senza prova di atti di interversione del possesso. La Corte d'appello aveva inoltre escluso che l'uso dell'immobile come abitazione familiare, il pagamento delle utenze e il disbrigo di pratiche di sanatoria fossero indici sufficienti di possesso uti dominus; aveva poi valorizzato l'acquisto, nel 2001, del terreno da parte di tutti i coeredi come fatto incompatibile con il possesso esclusivo dell'attore. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti: (1) violazione degli artt. 1158 e 934 c.c., sostenendo che l'accessione non impedisce l'usucapione del solo fabbricato e che la costruzione sarebbe un caso di deroga alla regola dell'appartenenza al proprietario del suolo; (2) violazione dell'art. 1158 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che fosse pacifico che il ricorrente aveva sempre abitato l'immobile, curandone manutenzione e ristrutturazione, con conseguente sussistenza di atti di interversione; (3) violazione dell'art. 1144 c.c., contestando la qualificazione come mera tolleranza dell'attività svolta sul bene e sostenendo che la durata e consistenza delle attività escludevano la tolleranza stessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, perché la sentenza impugnata aveva fondato il rigetto sull'assenza di prova di atti di interversione della detenzione in possesso, non su una mera applicazione automatica del principio di accessione. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile perché, in presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non è deducibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, e comunque si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove. Il terzo motivo è stato reputato infondato perché la valutazione della tolleranza e del significato probatorio delle attività svolte sul bene è rimessa al giudice di merito ed era conforme alla giurisprudenza richiamata. Poiché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato anche la condanna ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'usucapione richiede il possesso utile per il tempo previsto dalla legge; la questione decisiva era la prova dell'interversione della detenzione in possesso, non la mera allegazione di attività materiali sul bene
il principio di accessione è richiamato come regola generale sull'appartenenza della costruzione al proprietario del suolo, ma non esaurisce da solo la verifica sull'usucapione del fabbricato quando il giudice di merito accerta una detenzione qualificata estesa anche al manufatto
gli atti di godimento non sono di per sé incompatibili con la tolleranza; la loro durata e consistenza assumono rilevanza indiziaria secondo l'apprezzamento del giudice di merito
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito; in caso di doppia conforme è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni
in presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione sul vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due sentenze di merito sono diverse
la definizione del giudizio in conformità alla proposta legittima la decisione accelerata e comporta le conseguenze previste in tema di responsabilità aggravata
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso
in caso di ricorso definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. la Corte applica la condanna per responsabilità aggravata e la somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
richiamato nel raccordo con la conformità della decisione alla giurisprudenza consolidata sul punto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la violazione di legge sussiste solo quando il ricorrente denuncia un'erronea ricognizione della norma astratta; se la censura mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, essa è estranea al sindacato di legittimità.
- Per l'usucapione, non basta allegare attività materiali, continuità di abitazione o spese di manutenzione: occorre dimostrare un possesso esercitato uti dominus e, quando il rapporto originario è di detenzione qualificata, un atto inequivoco di interversione del possesso.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito.
- La valutazione circa la tolleranza dell'altrui attività sul bene è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; la lunga durata dell'attività è solo un indizio, non una prova automatica dell'esclusione della tolleranza.
- Se una decisione di merito è sorretta da più rationes autonome e una di esse non viene specificamente censurata, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse rispetto alle ulteriori censure.
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