Cassazione Civile, Ordinanza n. 01036/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio sul rapporto di lavoro conseguente alla declaratoria di nullità di un appalto illecito e di interposizione fittizia di manodopera. Dopo una sentenza che aveva accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il soggetto effettivamente utilizzatore della prestazione, il lavoratore aveva messo in mora il datore di lavoro effettivo chiedendo la corresponsione delle retribuzioni maturate dal 17.2.2011 al 28.2.2013. La Corte d’appello aveva riconosciuto il credito retributivo e aveva escluso la detrazione, a titolo di aliunde perceptum, delle somme che il lavoratore aveva percepito in quel periodo dall’appaltatore formale, ritenendo che tali somme avessero natura retributiva e non risarcitoria. La società ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l. n. 1369/1960 e degli artt. 29, comma 3-bis, e 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che i pagamenti ricevuti dal lavoratore da un soggetto diverso da essa avrebbero dovuto avere effetto liberatorio, in tutto o in parte, rispetto al proprio debito retributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che, in caso di accertata interposizione illecita di manodopera, una volta dichiarata la nullità dell’appalto e instaurato il rapporto di lavoro con l’effettivo utilizzatore, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere le retribuzioni dalla messa in mora del lavoratore, anche se la prestazione non sia stata ricevuta per rifiuto imputabile al datore. Ha inoltre precisato che la disciplina dell’art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, richiamata dall’art. 29, comma 3-bis, opera solo per i pagamenti effettuati dal somministratore o appaltatore dichiarato illecito, non per somme corrisposte al lavoratore da un diverso datore di lavoro nell’ambito di un rapporto autonomo. Le somme percepite da rapporti diversi restano quindi irrilevanti e non sono detraibili, non trovando applicazione la compensatio lucri cum damno. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese di lite e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 l. n. 1369/1960
richiamato dalla ricorrente come norma violata in tema di interposizione di manodopera; la Corte, però, valorizza il quadro successivo del d.lgs. n. 276/2003 e non ne accoglie la lettura estensiva proposta dalla società.
art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276/2003
interpretato in senso costituzionalmente orientato, come disposizione che, nei casi di appalto illecito, impone al datore effettivo l’obbligo di corrispondere le retribuzioni dalla messa in mora e consente la liberazione solo nei limiti dei pagamenti effettuati dal soggetto appaltatore/somministratore illegittimo.
art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
"tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata"
la Corte precisa che la norma riguarda solo i pagamenti eseguiti dal somministratore o appaltatore rispetto al quale è stata accertata l’illegittimità del rapporto, non quelli provenienti da altri datori di lavoro estranei alla fattispecie.
richiamato per aderire e rinviare alle motivazioni di precedenti conformi.
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell’obbligo, a carico della ricorrente soccombente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 3 Cost.
richiamato nel ragionamento delle Sezioni Unite come parametro di interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dell’appalto illecito.
art. 36 Cost.
richiamato come fondamento del diritto del lavoratore alla retribuzione nel rapporto accertato giudizialmente.
art. 41 Cost.
richiamato nel bilanciamento costituzionale alla base dell’obbligo retributivo in caso di appalto illecito.
Massime di principio
- Quando sia accertata la nullità dell’interposizione di manodopera o dell’appalto illecito, il rapporto va ricondotto al datore di lavoro effettivo e, dalla messa in mora del lavoratore, sorge l’obbligo di corrispondere le retribuzioni anche se la prestazione non sia stata ricevuta per rifiuto imputabile al datore.
- Le somme corrisposte al lavoratore da un soggetto diverso dal datore di lavoro effettivamente obbligato non sono detraibili dal credito retributivo se provengono da un rapporto autonomo e diverso da quello oggetto di accertamento.
- La previsione secondo cui i pagamenti del somministratore liberano il soggetto che utilizza la prestazione opera solo entro il perimetro dei pagamenti effettuati dal soggetto dichiarato illegittimo, non rispetto a emolumenti corrisposti da terzi per rapporti distinti.
- Nelle controversie sull’appalto illecito il credito azionato dal lavoratore ha natura retributiva e non risarcitoria; pertanto non si applica la compensatio lucri cum damno per sottrarre dal dovuto quanto percepito in altro rapporto di lavoro.
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