Cassazione Civile, Ordinanza n. 04955/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
Un avvocato proponeva opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento di Euro 3.302,33, oltre accessori, a titolo di compensi professionali richiesti da un altro avvocato. Nell’opposizione contestava sia il diritto al compenso sia i presupposti del monitorio, e sollevava eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di pace di Messina, sostenendo che fosse competente il Giudice di pace di Roma, in ragione della propria residenza e domicilio, richiamando l’art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206/2005. Il Giudice di pace rigettava sia l’eccezione di incompetenza sia il merito dell’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. Contro tale sentenza veniva proposto ricorso per regolamento facoltativo di competenza. Il ricorso sosteneva, in sostanza, la censura della statuizione sulla competenza resa dal Giudice di pace; la parte resistente chiedeva l’inammissibilità o il rigetto del regolamento e il Procuratore Generale concludeva per l’inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 46 c.p.c., nei giudizi davanti al Giudice di pace non si applicano le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c., sicché la statuizione sulla competenza resa da quel giudice non è impugnabile con regolamento di competenza, né necessario né facoltativo. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al rimborso delle spese del regolamento, alla somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c., a favore della controparte, alla somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Consente alla parte di difendersi personalmente nel giudizio.
art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.
La scrittura difensiva del resistente nel regolamento va depositata; non è prevista la notifica del controricorso.
Esclude l’applicabilità degli artt. 42 e 43 c.p.c. nei giudizi davanti al Giudice di pace, rendendo inammissibile il regolamento di competenza contro la relativa statuizione.
Richiamato solo per chiarire che non si applica ai giudizi davanti al Giudice di pace.
Richiamato solo per chiarire che non si applica ai giudizi davanti al Giudice di pace.
art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005
Invocato dal ricorrente a fondamento dell’eccezione di incompetenza territoriale.
art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Consente la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata per abuso del processo, in presenza di mala fede o colpa grave.
art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 6 CEDU
Richiamato come parametro a sostegno dell’esigenza di garantire l’accesso alla giurisdizione, ma anche di evitare azioni processuali pretestuose e dilatorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Impone di dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio davanti al Giudice di pace la statuizione sulla competenza non è impugnabile con regolamento di competenza, perché l’art. 46 c.p.c. sottrae tali giudizi all’applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c.
- La proposizione di un mezzo di gravame manifestamente inammissibile, in violazione di regole processuali chiare e testuali, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
- La sanzione per abuso del processo può essere irrogata quando la condotta processuale denoti mala fede o colpa grave e persegua finalità dilatorie, defatigatorie o pretestuose.
- Nel regolamento di competenza, la scrittura difensiva della parte resistente ai sensi dell’art. 47, ultimo comma, c.p.c. richiede il deposito, non la notifica del controricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e può determinare altresì l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
- La parte soccombente può essere condannata, oltre che al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei casi previsti dall’art. 96 c.p.c.
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