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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04955/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

Un avvocato proponeva opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento di Euro 3.302,33, oltre accessori, a titolo di compensi professionali richiesti da un altro avvocato. Nell’opposizione contestava sia il diritto al compenso sia i presupposti del monitorio, e sollevava eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di pace di Messina, sostenendo che fosse competente il Giudice di pace di Roma, in ragione della propria residenza e domicilio, richiamando l’art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206/2005. Il Giudice di pace rigettava sia l’eccezione di incompetenza sia il merito dell’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. Contro tale sentenza veniva proposto ricorso per regolamento facoltativo di competenza. Il ricorso sosteneva, in sostanza, la censura della statuizione sulla competenza resa dal Giudice di pace; la parte resistente chiedeva l’inammissibilità o il rigetto del regolamento e il Procuratore Generale concludeva per l’inammissibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 46 c.p.c., nei giudizi davanti al Giudice di pace non si applicano le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c., sicché la statuizione sulla competenza resa da quel giudice non è impugnabile con regolamento di competenza, né necessario né facoltativo. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al rimborso delle spese del regolamento, alla somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c., a favore della controparte, alla somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio davanti al Giudice di pace la statuizione sulla competenza non è impugnabile con regolamento di competenza, perché l’art. 46 c.p.c. sottrae tali giudizi all’applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c.
  • La proposizione di un mezzo di gravame manifestamente inammissibile, in violazione di regole processuali chiare e testuali, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
  • La sanzione per abuso del processo può essere irrogata quando la condotta processuale denoti mala fede o colpa grave e persegua finalità dilatorie, defatigatorie o pretestuose.
  • Nel regolamento di competenza, la scrittura difensiva della parte resistente ai sensi dell’art. 47, ultimo comma, c.p.c. richiede il deposito, non la notifica del controricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e può determinare altresì l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
  • La parte soccombente può essere condannata, oltre che al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei casi previsti dall’art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaAbuso del diritto

Testo integrale

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