Cassazione Civile, Ordinanza n. 25640/2024 del 25/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di espropriazione per pubblica utilità avente ad oggetto terreni inseriti in un comprensorio destinato a opere pubbliche. I beni erano stati in origine riferiti catastalmente a una società poi coinvolta in operazioni societarie di conferimento di ramo d'azienda e successiva fusione per incorporazione, in esito alle quali la ricorrente sosteneva di essere divenuta proprietaria effettiva. Tuttavia, tali passaggi non erano stati volturati in catasto, sicché gli atti della procedura espropriativa e, in seguito, il pagamento dell'indennità provvisoria di esproprio erano stati notificati e corrisposti al soggetto ancora intestatario catastale. La ricorrente aveva promosso due giudizi: uno di opposizione alla stima, conclusosi con precedente cassazione che riconosceva il suo diritto alla giusta indennità nei confronti dell'espropriante, e un secondo giudizio, distinto, in cui chiedeva il risarcimento dei danni asseritamente subiti per avere il Comune pagato l'indennità a un "creditore apparente" senza adeguate verifiche, nonché la restituzione delle somme da parte del soggetto che le aveva ricevute. Nel giudizio di merito qui impugnato, il tribunale aveva accolto la restituzione verso la società percettrice delle somme e rigettato la domanda contro l'ente espropriante; la corte d'appello aveva confermato il rigetto. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione della legge espropriativa, assumendo che gli artt. 10-15 della legge n. 865 del 1971 non si riferissero tutti all'intestatario catastale ma al proprietario effettivo; (2) violazione delle norme sulla individuazione del titolare e sulla continuità delle trascrizioni, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto compiere ulteriori indagini e reperire l'ultima formalità trascritta; (3) erronea applicazione dell'art. 1189 c.c., perché la nozione di creditore apparente non sarebbe pertinente e l'aggiornamento catastale era stato richiesto; (4) erronea attribuzione alla ricorrente di un concorso colposo per mancato aggiornamento catastale, con richiamo all'art. 1227 c.c.; (5) violazione delle norme sulle trascrizioni e sull'art. 2043 c.c., per avere escluso il danno risarcibile e l'illiceità della condotta dell'ente. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali censure perché le parti hanno chiesto congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la rinuncia al ricorso è risultata perfezionata; il giudizio è stato quindi dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che ricorrente e resistente avevano congiuntamente chiesto tale declaratoria e che la rinuncia al ricorso, conosciuta dalla controparte prima dell'udienza e accettata, produce l'estinzione del processo in cassazione. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente come richiesto dalle parti. È stato inoltre precisato che, in caso di estinzione del giudizio di impugnazione, non trova applicazione il contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
La Corte di merito aveva ritenuto che la procedura espropriativa dovesse essere svolta nei confronti dell'intestatario catastale; nel ricorso si contestava tale lettura, ma la cassazione non ha deciso nel merito.
Richiamato come parte della disciplina della determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio; non oggetto di decisione di merito in cassazione.
Richiamato dai motivi di ricorso e nella ricostruzione dei provvedimenti di nulla osta al pagamento; non è stata fornita una decisione di merito in sede di legittimità.
Richiamato in relazione alla determinazione dell'indennità definitiva di esproprio; non vi è statuizione di merito della Cassazione sul punto.
Nel giudizio di merito era stato applicato per qualificare il soggetto catastalmente intestatario come creditore apparente; la Cassazione non ha esaminato il motivo nel merito.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'addebito di concorso colposo per mancato aggiornamento catastale; nessuna decisione di merito in cassazione.
Invocato come base della domanda risarcitoria; il giudizio è stato estinto prima della decisione sul fondamento della responsabilità.
Richiamato in relazione alle trascrizioni e alla continuità dei passaggi proprietari; non vi è esame di merito nella pronuncia di cassazione.
Richiamato in relazione agli effetti della trascrizione e alla opponibilità dei trasferimenti; non vi è statuizione di merito della Corte.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso insieme ad altre norme sulle trascrizioni e sul possesso; non esaminato nel merito.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso; nessuna interpretazione decisoria della Cassazione.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso; non rileva ai fini della decisione di estinzione.
La Corte ha affermato che non si applica al giudizio di cassazione la disciplina della rinuncia prevista per l'estinzione del processo di merito.
È richiamato per affermare che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia può essere comunicata agli avvocati delle parti e non richiede l'accettazione come atto accettizio per produrre effetti processuali, ferma restando la rilevanza dell'accettazione ai fini delle spese.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha precisato che, in caso di estinzione del giudizio di impugnazione, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto da tale disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, una volta portata a conoscenza della controparte prima dell'udienza e, se del caso, accettata, comporta l'estinzione del processo, senza necessità di applicare la disciplina dell'art. 306 c.p.c. propria del giudizio di merito.
- La cessazione della materia del contendere o la rinuncia al ricorso travolge l'esame dei motivi di impugnazione, sicché la Corte non si pronuncia sul merito delle censure sostanziali o processuali dedotte.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue, le spese possono essere compensate secondo l'accordo delle parti e non opera il contributo unificato aggiuntivo previsto per l'inammissibilità o il rigetto dell'impugnazione.
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